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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42322/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 giugno 2021, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 14 luglio 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare per una durata pari alla pena inflitta, confermandola nel resto.La sentenza di primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato la ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante di cui all'art.219 legge fallimentare, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] srl " dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma in data 2 dicembre 2010, assolvendola dalla contestazione relativa alla bancarotta patrimoniale distrattiva.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo, è stato dedotto vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata.

Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla specifica censura relativa all'assenza dell'elemento psicologico del dolo nella omessa tenuta e consegna delle scritture contabili.

La escussione del consulente Pinti aveva infatti rivelato come le scritture contabili erano state sempre custodite (e non solo sino all'anno 2007) presso lo studio di tale professionista (studio di consulenza P.A. [OSCURATO:PERSONA] subentrata alla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].) e lo stesso era stato contattato anche dalla curatela fallimentare alla quale aveva rappresentato che la documentazione contabile era a disposizione presso lo studio.

Alcuni collaboratori del curatore si erano recati presso lo studio del Pinti, ma si erano rifiutati di prelevare gli scatoli non potendo verificare se quanto in essi contenuto corrispondesse effettivamente alla documentazione contabile della società.

Tuttavia, la stessa Corte ha ritenuto accertata la penale responsabilità dell'imputata in ragione della non chiara comunicazione del professionista in ordine ai periodi di contabilità amministrati per conto della ricorrente.

Incompleta è la motivazione nella parte in cui evidenzia altresì in capo alla ricorrente un obbligo di controllo e di regolare tenuta delle scritture contabili.

Diversamente dalla sentenza di primo grado che ha ravvisato il dolo generico da collegarsi alla irregolare tenuta delle scritture contabili, la Corte territoriale ha ravvisato nell'ipotesi di specie la sussistenza del dolo specifico richiesta per l'ipotesi di mancanza delle scritture contabili, senza tuttavia chiarire le ragioni di questa diversa impostazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso, invero, non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1.Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia nella forma del dolo generico che del dolo specifico, la sentenza ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto, richiamando sul punto anche la giurisprudenza di questa Corte.

La sentenza impugnata nel suo percorso motivazionale ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza del dolo generico richiesto dall'ultima parte dell'art.216 comma 1 n.2 legge fallimentare, ma anche il dolo specifico espressamente contestato.

La Corte territoriale (p. 4 e ss.) ha chiarito innanzitutto che la documentazione contabile non è stata consegnata al curatore fallimentare.

La ricorrente aveva avuto la disponibilità di libri e scritture contabili sino all'anno 2007 e quindi era lei che aveva l'obbligo di regolare tenuta e conservazione delle scritture e avrebbe dovuto consegnarle al curatore successivamente al fallimento piuttosto che non rispondere ai tentativi di contatto rendendosi irreperibile. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consegnare di persona le scritture contabili al curatore, a nulla rilevando che potessero trovarsi in uno scatolone senza che al curatore fosse fornito un elenco della documentazione contabile ivi contenuta.

La sentenza impugnata aggiunge altresì che il dissesto si verificò nell'anno 2007 e da quella data cessò l'operatività della società con il conseguente disinteresse del commercialista Pinti della documentazione relativa.

1.2. La sentenza impugnata, inoltre, chiarisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le motivazioni per cui la condotta va considerata di materiale sottrazione e omessa tenuta delle scritture contabili ante 2007 non consegnate, e -quanto a quelle successive non rinvenute- connotate del dolo specifico di recare specifico pregiudizio ai creditori.

Dopo avere illustrato, anche con puntuali riferimenti giurisprudenziali, la diversa colorazione dell'elemento psicologico con riferimento alla irregolare tenuta e alla sottrazione della contabilità, ricava con motivazione congrua e non manifestamente illogica e come tale non censurabile in questa sede, il motivo della sussistenza del dolo specifico (p. 5 della sentenza impugnata).

Il curatore non trovò alcuna traccia della società dichiarata fallita, se non la domiciliazione della stessa effettuata presso i coniugi [OSCURATO:PERSONA], in linea con la attività di preordinata dismissione della società iniziata dal 2007, quando la società era già in una situazione economica irreversibile.

Appare evidente la consapevolezza della ricorrente di essere la legale rappresentante di una società priva di sede, priva di strumenti operativi e quindi priva anche di documentazione contabile.

Dunque, la totale assenza di contabilità appare strumentale allo smantellamento della società con il conseguente consapevole danno al ceto creditorio.

L'avere affidato ad un commercialista la tenuta delle scritture contabili non incide sul dolo della fattispecie esistendo un obbligo di controllo e di verifica da parte dell'imprenditore e amministratore.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha univocamente affermato che "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020 Rv. 280133). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento o delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 giugno 2021, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 14 luglio 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare per una durata pari alla pena inflitta, confermandola nel resto.La sentenza di primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato la ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante di cui all'art.219 legge fallimentare, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] srl " dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma in data 2 dicembre 2010, assolvendola dalla contestazione relativa alla bancarotta patrimoniale distrattiva. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stato dedotto vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla specifica censura relativa all'assenza dell'elemento psicologico del dolo nella omessa tenuta e consegna delle scritture contabili. La escussione del consulente Pinti aveva infatti rivelato come le scritture contabili erano state sempre custodite (e non solo sino all'anno 2007) presso lo studio di tale professionista (studio di consulenza P.A. [OSCURATO:PERSONA] subentrata alla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].) e lo stesso era stato contattato anche dalla curatela fallimentare alla quale aveva rappresentato che la documentazione contabile era a disposizione presso lo studio. Alcuni collaboratori del curatore si erano recati presso lo studio del Pinti, ma si erano rifiutati di prelevare gli scatoli non potendo verificare se quanto in essi contenuto corrispondesse effettivamente alla documentazione contabile della società. Tuttavia, la stessa Corte ha ritenuto accertata la penale responsabilità dell'imputata in ragione della non chiara comunicazione del professionista in ordine ai periodi di contabilità amministrati per conto della ricorrente. Incompleta è la motivazione nella parte in cui evidenzia altresì in capo alla ricorrente un obbligo di controllo e di regolare tenuta delle scritture contabili. Diversamente dalla sentenza di primo grado che ha ravvisato il dolo generico da collegarsi alla irregolare tenuta delle scritture contabili, la Corte territoriale ha ravvisato nell'ipotesi di specie la sussistenza del dolo specifico richiesta per l'ipotesi di mancanza delle scritture contabili, senza tuttavia chiarire le ragioni di questa diversa impostazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso, invero, non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1.Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia nella forma del dolo generico che del dolo specifico, la sentenza ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto, richiamando sul punto anche la giurisprudenza di questa Corte. La sentenza impugnata nel suo percorso motivazionale ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza del dolo generico richiesto dall'ultima parte dell'art.216 comma 1 n.2 legge fallimentare, ma anche il dolo specifico espressamente contestato. La Corte territoriale (p. 4 e ss.) ha chiarito innanzitutto che la documentazione contabile non è stata consegnata al curatore fallimentare. La ricorrente aveva avuto la disponibilità di libri e scritture contabili sino all'anno 2007 e quindi era lei che aveva l'obbligo di regolare tenuta e conservazione delle scritture e avrebbe dovuto consegnarle al curatore successivamente al fallimento piuttosto che non rispondere ai tentativi di contatto rendendosi irreperibile. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consegnare di persona le scritture contabili al curatore, a nulla rilevando che potessero trovarsi in uno scatolone senza che al curatore fosse fornito un elenco della documentazione contabile ivi contenuta. La sentenza impugnata aggiunge altresì che il dissesto si verificò nell'anno 2007 e da quella data cessò l'operatività della società con il conseguente disinteresse del commercialista Pinti della documentazione relativa. 1.2. La sentenza impugnata, inoltre, chiarisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le motivazioni per cui la condotta va considerata di materiale sottrazione e omessa tenuta delle scritture contabili ante 2007 non consegnate, e -quanto a quelle successive non rinvenute- connotate del dolo specifico di recare specifico pregiudizio ai creditori. Dopo avere illustrato, anche con puntuali riferimenti giurisprudenziali, la diversa colorazione dell'elemento psicologico con riferimento alla irregolare tenuta e alla sottrazione della contabilità, ricava con motivazione congrua e non manifestamente illogica e come tale non censurabile in questa sede, il motivo della sussistenza del dolo specifico (p. 5 della sentenza impugnata). Il curatore non trovò alcuna traccia della società dichiarata fallita, se non la domiciliazione della stessa effettuata presso i coniugi [OSCURATO:PERSONA], in linea con la attività di preordinata dismissione della società iniziata dal 2007, quando la società era già in una situazione economica irreversibile. Appare evidente la consapevolezza della ricorrente di essere la legale rappresentante di una società priva di sede, priva di strumenti operativi e quindi priva anche di documentazione contabile. Dunque, la totale assenza di contabilità appare strumentale allo smantellamento della società con il conseguente consapevole danno al ceto creditorio. L'avere affidato ad un commercialista la tenuta delle scritture contabili non incide sul dolo della fattispecie esistendo un obbligo di controllo e di verifica da parte dell'imprenditore e amministratore. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha univocamente affermato che "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020 Rv. 280133). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento o delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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