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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05444/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di Pace di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 10.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, il vizio di apparenza della motivazione per la totale assenza di argomentazioni critiche in merito agli elementi probatori acquisiti nel processo.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata sospensione del processo per assenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato e conseguente nullità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente respinto l'eccezione difensiva che sottolineava che erroneamente la nomina del difensore era stata ritenuta fiduciaria, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato d'ufficio in conseguenza dell'arresto dell'imputato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Di conseguenza, l'elezione di domicilio operata presso lo studio del difensore doveva ritenersi insufficiente e tale da non legittimare la notifica presso lo stesso e la celebrazione del processo in assenza.

In un terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000 avanzata, in via subordinata, dal difensore.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente chiedeva che il Giudice di Pace ritenesse inefficace la nomina del difensore di fiducia 'e, conseguentemente, inidonea l'elezione di domicilio presso lo studio dello stesso ai fini della celebrazione del processo in absentia.

Come è noto, ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen., l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.

Tale norma non trova applicazione, invece, per il difensore di fiducia, il quale, tuttavia, può non accettare la nomina o rinunciare alla stessa: ma nel ricorso non si afferma che ciò sia avvenuto.

La nomina del difensore di fiducia, inoltre, è valida e immediatamente efficace quando è fatta con le forme descritte dall'art. 96, commi 2 e 3 cod. proc. pen.; non vi è alcuno spazio per ritenerla inefficace o invalida per motivi diversi.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come rilevato dal ricorrente, la motivazione della sentenza è apparente e sostanzialmente inesistente: il Giudice si limita ad affermare "perfezionata in concreto la fattispecie incriminatrice del reato di cui al capo di imputazione" e a ritenere inesistenti "elementi utili ad una diversa valutazione, più favorevole all'imputato".

Si tratta di considerazioni astratte, applicabili a qualunque tipo di imputazione, che non affrontano nemmeno di sfuggita gli elementi concreti della condotta addebitata all'imputato.

3. La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Roma in diversa persona fisica.

Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito: la richiesta di applicazione dell'art. 34 D. Lgs. 274 del 2000 verrà affrontata dal Giudice del rinvio in caso di affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica.

Così deciso il 18 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di Pace di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 10.000 di multa. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, il vizio di apparenza della motivazione per la totale assenza di argomentazioni critiche in merito agli elementi probatori acquisiti nel processo. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata sospensione del processo per assenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato e conseguente nullità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente respinto l'eccezione difensiva che sottolineava che erroneamente la nomina del difensore era stata ritenuta fiduciaria, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato d'ufficio in conseguenza dell'arresto dell'imputato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacente. Di conseguenza, l'elezione di domicilio operata presso lo studio del difensore doveva ritenersi insufficiente e tale da non legittimare la notifica presso lo stesso e la celebrazione del processo in assenza. In un terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000 avanzata, in via subordinata, dal difensore. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente chiedeva che il Giudice di Pace ritenesse inefficace la nomina del difensore di fiducia 'e, conseguentemente, inidonea l'elezione di domicilio presso lo studio dello stesso ai fini della celebrazione del processo in absentia. Come è noto, ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen., l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Tale norma non trova applicazione, invece, per il difensore di fiducia, il quale, tuttavia, può non accettare la nomina o rinunciare alla stessa: ma nel ricorso non si afferma che ciò sia avvenuto. La nomina del difensore di fiducia, inoltre, è valida e immediatamente efficace quando è fatta con le forme descritte dall'art. 96, commi 2 e 3 cod. proc. pen.; non vi è alcuno spazio per ritenerla inefficace o invalida per motivi diversi. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come rilevato dal ricorrente, la motivazione della sentenza è apparente e sostanzialmente inesistente: il Giudice si limita ad affermare "perfezionata in concreto la fattispecie incriminatrice del reato di cui al capo di imputazione" e a ritenere inesistenti "elementi utili ad una diversa valutazione, più favorevole all'imputato". Si tratta di considerazioni astratte, applicabili a qualunque tipo di imputazione, che non affrontano nemmeno di sfuggita gli elementi concreti della condotta addebitata all'imputato. 3. La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Roma in diversa persona fisica. Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito: la richiesta di applicazione dell'art. 34 D. Lgs. 274 del 2000 verrà affrontata dal Giudice del rinvio in caso di affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica. Così deciso il 18 gennai
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