CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25926/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente agli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ombrone n. 14, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente - nonché contro 2WORLDS S.R.L., E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ombrone n. 14, FIDEIUSSIONE r.g. n. 25926/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 3 gennaio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, in parziale riforma della sentenza di prime cure del Tribunale di Monza, ha pronunciato condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento della somma di euro 662.440,99 (oltre accessori) in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. (lite pendente cedente il credito alla 2Worlds s.r.l.); resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. e 2Wor l ds s.r.l. , mentre non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti, in epigrafe indicati come intimati; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; r.g. n. 25926/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore e ritualmente notificato alle parti costituite nel grado; ha prestato accettazione alla rinuncia la [OSCURATO:SOCIETA], con dichiarazione resa dal suo procuratore speciale; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., nei rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA].; va invece disposta compensazione delle spese del presente grado nei riguardi della 2Worlds s.r.l., in ragione della posizione di mero litisconsorte da questa assunta nel corso del giudizio; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912); P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dichiara interamente compensate le spese del grado nei rapporti tra la s.r.l. 2Worlds e le altre parti. Così deciso in Roma