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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 16307/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 42358/202 I [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusa che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 27/09/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 178, d.lgs. n. 42 del 2004, ha ordinato il sequestro preventivo di una serigrafia su carta dal titolo "Buste de femme d'apres cranach le jeune", firmata da Picasso, e di un'opera tecnica mista oro su tavola raffigurante Urvasi, firmata sul retro da G. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inutilizzabilità delle risultanze delle operazioni compiute sul telefono cellulare a lui sequestrato (un apparecchio "smartphone marca Apple mod. iPhone XS") e dei dati in esso contenuti di cui al verbale di perquisizione informatica del 17/12/2020 e dunque di ogni atto che esso analizzi, presupponga o utilizzi, per violazione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c), e 360 cod. proc. pen., e per deficit delle modalità di custodia e tracciabilità dello stesso apparecchio.

Afferma che l'estrazione di copia forense da uno smartphone comporta la inevitabile modificazione (non necessariamente l'alterazione) dei dati informatici contenuti nel dispositivo con conseguente irripetibilità dell'atto.

Onerato della prova della idoneità delle operazioni a non modificare irreversibilmente il supporto informatico, sostiene, è il pubblico ministero, non - come afferma l'ordinanza impugnata - il ricorrente (che peraltro non si è avveduto che lo stesso pubblico ministero, nell'ambito del medesimo procedimento, aveva inspiegabilmente proceduto all'estrapolazione dei dati dagli smartphone dello stesso tipo in uso ad altri indagati ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen.).

Aggiunge, infine, che il tribunale ha completamente omesso, sul piano grafico, di motivare sulla deduzione difensiva del grave deficit potenziale nella custodia e conservazione dello smartphone. 1.2.Con il secondo motivo, premesso che le opere oggetto di sequestro erano state rinvenute e sequestrate nella propria abitazione (l'opera tecnica mista oro su tavola raffigurante Urvasi, firmata sul retro da G. [OSCURATO:PERSONA], era appesa alla parere del salone), deduce la assenza assoluta di motivazione in ordine al "fumus" del reato ipotizzato con riferimento al ritenuto pericolo dell'utilizzo delle opere stesse per il commercio al pubblico ovvero per la loro esposizione, pericolo affermato, con specifico riferimento all'opera tecnica, con motivazione tautologica e dunque apparente nonché contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.Si procede nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42 del 2004, a mente del quale «è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099: (...) b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico».

Ai sensi del quarto comma «è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato».

L'art. 178, d.lgs. n. 42 del 2004, è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 22 del 09/03/2022, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale; la relativa fattispecie è stata però replicata nell'art. 518- quaterdecies cod. pen. aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 22, cit., che ha inserito dopo il Titolo VIII del Libro II del codice penale il Titolo VIII-bis «[OSCURATO:PERSONA]».

Sussiste, dunque, piena continuità normativa, anche ai fini della confisca obbligatoria, tra l'abrogato art. 178, d.lgs. n. 42 del 2004, e l'art. 518-quaterdecies cod. pen. 3.12ipotesi accusatoria si fonda, stando alla lettura del provvedimento impugnato, sulla acquisizione, in sede di indagini, di un attestato assicurativo rilasciato in favore dell'odierno ricorrente per l'esposizione in una pubblica mostra dell'opera (apparentemente) firmata dal Picasso dal titolo "Buste de femme d'apres cranach le jeune".

A seguito di perquisizione domiciliare, l'opera (apparentemente) del [OSCURATO:PERSONA] era stata rinvenuta appesa ad una parete del salone dell'abitazione del ricorrente. 4.Tanto premesso, il primo motivo è generico. 4.1.La dedotta inutilizzabilità dei dati estrapolati dal telefono cellulare del ricorrente sconta la propria incompletezza sol che si consideri - quanto alla destinazione al commercio del "Picasso" (unico profilo per il quale viene proposta l'eccezione) - che il Tribunale prescinde espressamente da tali dati allorquando, nell'esaminare l'identica eccezione, ne afferma l'irrilevanza avuto riguardo agli altri elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari.

Il riferimento, in particolare, è alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (e alla polizza k assicurativa sopra indicata) dalle quali i Giudici del riesame hanno desunto la destinazione alla vendita dell'opera in questione.

In buona sostanza, l'informazione probatoria desumibile dai dati contenuti nel telefono cellulare del ricorrente trova comunque ingresso nel procedimento penale per una via (la fonte dichiarativa) non percorsa dal ricorrente, rendendo così sterile la propria eccezione. 5.Quanto al secondo motivo, giova ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 5.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 5.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere ) comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 5.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento dì sequestro, sì traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 5.4.Nel caso di specie, la destinazione al commercio o comunque al pubblico dell'opera (apparentemente) del [OSCURATO:PERSONA] (appesa, si ricorderà, alla parete del salone dell'abitazione del ricorrente) è stata desunta dal Tribunale del riesame in considerazione della intensità degli scambi a titolo oneroso effettuati dal ricorrente per il tramite del Giovannini; questi aveva dichiarato di avere con il Manolascina rapporti di lavoro continuativi, sia come curatore di spazi espositivi, sia come procacciatore di opere d'arte, ammettendo di aver venduto, per suo tramite, un "Kounellis" e un "Morandi". 5.5.La motivazione così resa non è inesistente (è l'aspetto grafico ad escludere tale evenienza), né apparente e dì certo non può dirsi totalmente irrazionale secondo i canoni già spiegati al § 5.3 che precede. 5.6.In realtà, ciò che il ricorrente sollecita è una valutazione sulla tenuta logica della motivazione, operazione non consentita in questa sede, nemmeno in caso di manifesta illogicità della motivazione stessa che, non potendo essere qualificata come "violazione di legge", supera immune il vaglio di legittimità dei provvedimenti cautelati reali. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 42358/202 I [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusa che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 27/09/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 178, d.lgs. n. 42 del 2004, ha ordinato il sequestro preventivo di una serigrafia su carta dal titolo "Buste de femme d'apres cranach le jeune", firmata da Picasso, e di un'opera tecnica mista oro su tavola raffigurante Urvasi, firmata sul retro da G. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inutilizzabilità delle risultanze delle operazioni compiute sul telefono cellulare a lui sequestrato (un apparecchio "smartphone marca Apple mod. iPhone XS") e dei dati in esso contenuti di cui al verbale di perquisizione informatica del 17/12/2020 e dunque di ogni atto che esso analizzi, presupponga o utilizzi, per violazione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c), e 360 cod. proc. pen., e per deficit delle modalità di custodia e tracciabilità dello stesso apparecchio. Afferma che l'estrazione di copia forense da uno smartphone comporta la inevitabile modificazione (non necessariamente l'alterazione) dei dati informatici contenuti nel dispositivo con conseguente irripetibilità dell'atto. Onerato della prova della idoneità delle operazioni a non modificare irreversibilmente il supporto informatico, sostiene, è il pubblico ministero, non - come afferma l'ordinanza impugnata - il ricorrente (che peraltro non si è avveduto che lo stesso pubblico ministero, nell'ambito del medesimo procedimento, aveva inspiegabilmente proceduto all'estrapolazione dei dati dagli smartphone dello stesso tipo in uso ad altri indagati ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen.). Aggiunge, infine, che il tribunale ha completamente omesso, sul piano grafico, di motivare sulla deduzione difensiva del grave deficit potenziale nella custodia e conservazione dello smartphone. 1.2.Con il secondo motivo, premesso che le opere oggetto di sequestro erano state rinvenute e sequestrate nella propria abitazione (l'opera tecnica mista oro su tavola raffigurante Urvasi, firmata sul retro da G. [OSCURATO:PERSONA], era appesa alla parere del salone), deduce la assenza assoluta di motivazione in ordine al "fumus" del reato ipotizzato con riferimento al ritenuto pericolo dell'utilizzo delle opere stesse per il commercio al pubblico ovvero per la loro esposizione, pericolo affermato, con specifico riferimento all'opera tecnica, con motivazione tautologica e dunque apparente nonché contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.Si procede nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42 del 2004, a mente del quale «è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099: (...) b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico». Ai sensi del quarto comma «è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato». L'art. 178, d.lgs. n. 42 del 2004, è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 22 del 09/03/2022, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale; la relativa fattispecie è stata però replicata nell'art. 518- quaterdecies cod. pen. aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 22, cit., che ha inserito dopo il Titolo VIII del Libro II del codice penale il Titolo VIII-bis «[OSCURATO:PERSONA]». Sussiste, dunque, piena continuità normativa, anche ai fini della confisca obbligatoria, tra l'abrogato art. 178, d.lgs. n. 42 del 2004, e l'art. 518-quaterdecies cod. pen. 3.12ipotesi accusatoria si fonda, stando alla lettura del provvedimento impugnato, sulla acquisizione, in sede di indagini, di un attestato assicurativo rilasciato in favore dell'odierno ricorrente per l'esposizione in una pubblica mostra dell'opera (apparentemente) firmata dal Picasso dal titolo "Buste de femme d'apres cranach le jeune". A seguito di perquisizione domiciliare, l'opera (apparentemente) del [OSCURATO:PERSONA] era stata rinvenuta appesa ad una parete del salone dell'abitazione del ricorrente. 4.Tanto premesso, il primo motivo è generico. 4.1.La dedotta inutilizzabilità dei dati estrapolati dal telefono cellulare del ricorrente sconta la propria incompletezza sol che si consideri - quanto alla destinazione al commercio del "Picasso" (unico profilo per il quale viene proposta l'eccezione) - che il Tribunale prescinde espressamente da tali dati allorquando, nell'esaminare l'identica eccezione, ne afferma l'irrilevanza avuto riguardo agli altri elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari. Il riferimento, in particolare, è alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (e alla polizza k assicurativa sopra indicata) dalle quali i Giudici del riesame hanno desunto la destinazione alla vendita dell'opera in questione. In buona sostanza, l'informazione probatoria desumibile dai dati contenuti nel telefono cellulare del ricorrente trova comunque ingresso nel procedimento penale per una via (la fonte dichiarativa) non percorsa dal ricorrente, rendendo così sterile la propria eccezione. 5.Quanto al secondo motivo, giova ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 5.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 5.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere ) comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 5.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento dì sequestro, sì traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 5.4.Nel caso di specie, la destinazione al commercio o comunque al pubblico dell'opera (apparentemente) del [OSCURATO:PERSONA] (appesa, si ricorderà, alla parete del salone dell'abitazione del ricorrente) è stata desunta dal Tribunale del riesame in considerazione della intensità degli scambi a titolo oneroso effettuati dal ricorrente per il tramite del Giovannini; questi aveva dichiarato di avere con il Manolascina rapporti di lavoro continuativi, sia come curatore di spazi espositivi, sia come procacciatore di opere d'arte, ammettendo di aver venduto, per suo tramite, un "Kounellis" e un "Morandi". 5.5.La motivazione così resa non è inesistente (è l'aspetto grafico ad escludere tale evenienza), né apparente e dì certo non può dirsi totalmente irrazionale secondo i canoni già spiegati al § 5.3 che precede. 5.6.In realtà, ciò che il ricorrente sollecita è una valutazione sulla tenuta logica della motivazione, operazione non consentita in questa sede, nemmeno in caso di manifesta illogicità della motivazione stessa che, non potendo essere qualificata come "violazione di legge", supera immune il vaglio di legittimità dei provvedimenti cautelati reali. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
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