CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15535/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 18 gennaio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva specifica, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto generico e volto ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0