CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 novembre 2025 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 13 marzo 2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia ascritto al capo a) della rubrica, limitatamente ai fatticommessi il 18 aprile 2018 e il 2 e 3 giugno 2018; ha assolto l'imputato dai reati di cui all'art. 615-ter cod. pen. commessi in date diverse da quelle anzidette. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione degli artt. 368 e 615-ter cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ravvisato la sussistenza del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. richiamando le argomentazioni della sentenza n. 403/2021, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, invece, aveva escluso la configurabilità di condotte riconducibili a tale fattispecie. 2.2. Violazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen. e mancanza di motivazione circa la determinazione della pena base. 2.3. Mancanza di motivazione sugli aumenti di pena a titolo di continuazione. 2.4. Violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen. e assenza di motivazione circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, pur in presenza dei presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, mentre è inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo è privo di specificità, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità per i reati contestatigli. Va premesso che a [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato di avere realizzato i falsi ideologici descritti nei capi sub a) dell'imputazione, in quanto dalla postazione del collega [OSCURATO:PERSONA], con il quale condivideva la stanza, apponeva falsi "visto uscire", relativi a operazioni di esportazione di vodka e birra verso la Serbia e l'Azerbaijan tra il 2017 e il 2018, assicurando agli autori delle frodi un'evasione di accise pari a euro 1.663.000. Eseguendo materialmente i falsi appuramenti dal computer di [OSCURATO:PERSONA] (talvolta in orari in cui questi non era neppure in ufficio), l'imputato si assicurava che, nel caso fossero stati scoperti, sarebbe stato accusato il collega e non lui, come, infatti, era poi accaduto. La sentenza impugnata ha rilevato che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto per non aver commesso il fatto [OSCURATO:PERSONA] 2Blasi dalle imputazioni relative alle falsità che avrebbe commesso mediante operazioni telematiche e ha ritenuto che almeno una condotta fosse stata materialmente posta in essere dallo stesso, quale strumento inconsapevole dell'odierno ricorrente. 1-la precisato, infatti, che, il 18 aprile 2018, fu certamente [OSCURATO:PERSONA] a realizzare il falso appuramento, mentre [OSCURATO:PERSONA] era in servizio, ma impegnato in attività fuori sede. Non sussiste, pertanto, alcun contrasto con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso sono fondati. La Corte d'appello di Trieste, accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto il ricorrente dal reato di calunnia, ha individuato tale illecito come più grave e ha determinato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione. La decisione si discosta in modo significativo dal minimo edittale, pari ad anni due, senza offrire una motivazione sul punto. Ciò non è in linea con la consolidata giurisprudenza per la quale è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189 - 01). Va aggiunto che questa Corte ha anche affermato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01; Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01). Va però rilevato che, nel caso in esame, la Corte di appello non ha affatto motivato, essendosi limitata a determinare la pena base, senza effettuare neanche un richiamo a criteri di adeguatezza, equità e simili. 3.1. Parimenti immotivati risultano gli aumenti applicati per la continuazione interna e per quella esterna con il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. In tal modo il Collegio di appello non ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più 3grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). 4. Alla luce di quanto precede la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso, assorbito il quarto motivo, concernente la sospensione condizionale della pena, è inammissibile nel resto. P.Q.M. Annull P.Q.M