CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38382/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per L'[OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza emessa il 9 novembre 2015 dal Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai fatti contestati in forma di tentativo di estorsione perché estinti per prescrizione e, rideterminata la pena per le estorsioni consumate in anni 3, mesi 5 di reclusione e 700 euro di multa, ha confermato le statuizioni civili, rigettando la richiesta di provvisionale. Adeguandosi ai rilievi di questa Corte, il giudice del rinvio ha escluso la configurabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alla persona nelle condotte dell'imputato, confermando la natura estorsiva, già ritenuta dal primo giudice, delle pretese economiche avanzate dal Ciavarella nei confronti della sorella e del cognato, con i quali aveva convissuto per tre anni dopo la morte del padre, in ragione dell'assenza di un diritto alla restituzione tutelabile in sede giudiziaria, delle reiterate modalità violente e minatorie con cui erano state formulate le richieste di denaro, dell'esorbitanza delle somme richieste in restituzione rispetto al totale ammesso dalla sorella, delle minacce rivolte sia alla sorella che al cognato, sul quale non gravava alcun obbligo di mantenimento. La Corte di appello ha, quindi, respinto le richieste difensive di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen. per inesistenza del diritto dell'imputato alla restituzione delle somme corrisposte spontaneamente e sporadicamente per contribuire alle spese di vitto e alloggio o ai sensi dell'art. 610 cod. pen. per la finalità perseguita dall'imputato, diretta a conseguire un profitto ingiusto, e ha fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della sorella dell'imputato, ritenute credibili, lineari, non animate da astio o da intenti locupletativi e riscontrate dai messaggi minatori inviati dall'imputato anche al cognato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che articola i seguenti motivi: 2.1 nullità della sentenza di questa Corte, che ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, per violazione di legge, stante la mancata partecipazione all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione del difensore dell'imputato, non essendo stato dato avviso dell'udienza né all'imputato né al difensore di fiducia, non cassazionista, né risultando la nomina di un difensore di ufficio. La nullità della sentenza di questa Corte riverbera i suoi effetti sulla sentenza impugnata, risultando violato il diritto di difesa. 2.2 nullità della sentenza per vizio di motivazione per avere i giudici di merito travisato le prove, omesso di affrontare il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di estorsione e di valutare la testimonianza del L'Altrelli, prova decisiva assunta nel giudizio di secondo grado. La Corte di appello non ha tenuto conto delle discrasie emerse tra quanto dichiarato dalla persona offesa in sede di denuncia e le ulteriori prove raccolte nei due gradi di giudizio; ha fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta credibile, senza considerare che nella denuncia, in realtà, la Ciavarella conforta le ragioni dell'imputato quando ammette di aver ottenuto modeste somme di denaro (250 euro in dieci occasioni per un totale di 2.500 euro) come contributo per l'ospitalità ricevuta, rispetto alle quali non possono ritenersi eccessive le ulteriori pretese di restituzione, non essendo stata considerata l'altra componente della richiesta, costituita dal sostegno alimentare ex art. 439 cod. civ. richiesto dall'imputato in un momento di difficoltà, che questa Corte limita allo stretto necessario e quantifica nella misura di 150 euro mensili. Peraltro, a fronte di un contributo di 2.500 euro, la sorella ha ammesso di aver corrisposto al fratello solo 700 euro, somma di gran lunga inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto. Quanto all'elemento soggettivo si segnala che è la stessa persona offesa ad ammettere che le pretese del fratello erano giustificate dalla perdita del lavoro ed avevano ad oggetto la restituzione di quanto, secondo i suoi calcoli, egli aveva versato come contributo durante la permanenza in casa della sorella, sicché il riferimento al conteggio dà conto del convincimento dell'imputato di avere diritto alla restituzione di quanto anticipato. Del tutto omessa è la valutazione della testimonianza del cognato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato che le richieste di denaro erano state avanzate quando il Ciavarella aveva perso il lavoro e ne aveva contrastato le pretese di restituzione, contestandone l'importo, in tal modo confermando che vi era una questione sui conteggi. Anche il presunto messaggio minatorio, riportato in sentenza, dimostra che l'imputato reclamava la restituzione di soldi suoi, trovandosi in difficoltà economiche, né la Corte di appello ha considerato gli interessi economici, che motivano la persona offesa e altri elementi favorevoli all'imputato emersi dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e del L'Altrelli. 2.3 violazione ed erronea applicazione degli artt. 629 e 393 cod. pen. per insussistenza del reato di estorsione e configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod. pen. in presenza di un credito effettivamente esistente, vantato nei confronti della persona offesa, e del ragionevole convincimento dell'imputato, anche se infondato, di esercitare un proprio diritto. Richiamata la giurisprudenza sul punto, il ricorrente censura la mancata valutazione della decisiva testimonianza del L'Altrelli. 2.4 violazione di legge con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen. per mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato e del conseguimento dell'ingiusto profitto, stante la contraddittorietà della prova sul punto e della evidenziata illogicità della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. 2. E' manifestamente infondato iii( primo motivo alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sentenza annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione preclude nel nuovo giudizio di rilevare le nullità, anche assolute, e le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, compreso quello di legittimità, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 1, Ii. 12320 del 12/07/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270054; Sez. 6, n. 53415 del 22/10/2014, Scuotto e altri, Rv. 261836; Sez. 1, n. 1595 del 16/12/2014, dep. 2015, Borrelli, Rv. 261979). 3. Parimenti inammissibili sono gli altri motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto solo in apparenza attengono a profili diversi, mentre in realtà, ripropongono con varie declinazioni la tesi difensiva accolta dalla precedente sentenza di appello, annullata da questa Corte, e nuovamente riprodotta in questa sede, prospettando una lettura alternativa delle prove e sottolineando presunte incongruenze ed illogicità del ragionamento probatorio del giudice del rinvio, invero, non rilevabili. I motivi infatti, mirano a riproporre la tesi della configurabilità degli estremi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante minaccia o violenza alla persona nella condotta dell'imputato, facendo leva sulla chiave di lettura della vicenda offerta dall'imputato, riduttiva e personale, trascurando che la sentenza esamina le dichiarazioni dell'imputato e le disattende con motivazione congrua. 3.1 I rilievi difensivi si concentrano, in primo luogo, sull'attendibilità della persona offesa, ritenuta dai giudici di merito e ampiamente giustificata dal rilievo attribuito alla precisione, alla ricchezza dei particolari indicati in denuncia dalla Ciavarella, ai riferimenti ad elementi di riscontro esterni o a fonti dichiarative e, soprattutto, in ragione della limpida ammissione di circostanze favorevoli all'imputato, quali la corresponsione spontanea ed occasionale di piccole somme per l'ospitalità ricevuta o la restituzione di somme, chieste in prestito (p. 12). La Corte di appello non ha mancato di rimarcare la genericità delle censure di inattendibilità mosse alla denunciante, rilevando che non erano stati richiesti chiarimenti o precisazioni nel corso dell'istruttoria dibattimentale, essendosi la difesa limitata a prestare il consenso all'acquisizione della denuncia-querela, integralmente riportata in sentenza per offrire una dettagliata descrizione dell'evoluzione della condotta dell'imputato e della progressione delle minacce, persino utilizzando un coltello (p.11). Ancora, è stato evidenziato che proprio le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame non solo non scalfivano la ricostruzione dei fatti offerta dalla denunciante, ma ne fornivano persino un riscontro, stante l'ammissione dell'imputato di aver avuto una lite con la sorella e il cognato e di aver inviato un messaggio al cognato, individuato nel messaggio minatorio inviato il 3 dicembre 2010, indicato in denuncia (p.14). La Corte di appello ha rimarcato la contraddittorietà delle confuse dichiarazioni rese dall'imputato proprio in ordine a somme di danaro richieste o ottenute dalla sorella o dal cognato e ha sottolineato che anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fornivano riscontro a quelle della sorella, avendo questi confermato che il fratello nel periodo in cui era ospite della sorella aveva consegnato somme per contribuire alle spese di gestione familiare, delle quali aveva chiesto la restituzione una volta andato via di casa, senza, tuttavia, poter escludere che si fossero verificati episodi di minaccia o di violenza nei confronti della sorella e del cognato: elemento quest'ultimo del tutto omesso nel ricorso, che si limita a censurare la svalutazione operata dalla Corte della conferma della tesi difensiva, proveniente dal teste. 3.2 Quanto all'omessa valutazione delle dichiarazioni del cognato [OSCURATO:PERSONA]Altrelli va evidenziato che la difesa si limita ad asserirne la decisività, senza tuttavia, allegare le dichiarazioni rese dal testimone, delle quali riporta solo alcuni passaggi (p.19 e 34 del ricorso), idonei, nella prospettiva difensiva, ad avvalorare la tesi dell'esistenza di una legittima pretesa di restituzione delle somme elargite dall'imputato nel corso della permanenza presso l'abitazione del cognato e della sorella. All'evidenza la proposizione é assertiva e inidonea a superare il vaglio di ammissibilità del motivo, non essendo sufficiente addurre l'esistenza del dato probatorio non esplicitamente considerato nella motivazione, ma occorre indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), il che nella fattispecie non è. A differenza di quanto prospettato dal ricorrente non è, infatti, sufficiente ad inficiare il ragionamento probatorio dei giudici di merito l'ammissione del teste circa gli sporadici versamenti effettuati dall'imputato nel corso della convivenza "a titolo di regalia" o la circostanza che la pretesa di restituzione era stata avanzata solo nel momento in cui l'imputato aveva perso il lavoro, trattandosi di elementi coincidenti con quanto esposto in querela e con la ricostruzione accolta in sentenza, il che giustifica la valutazione solo implicita delle dichiarazioni del teste. 3.3 Anche la prospettazione di intenti rivendicativi di natura economica, che animerebbero la denunciante, è inidonea a vulnerare il giudizio di attendibilità espresso, a fronte della motivazione lineare dei giudici di appello, che, alla luce delle precarie condizioni economiche dell'imputato, danno atto dell'assenza di concrete prospettive risarcitorie per la denunciante, in tal modo depotenziando la valenza inquinante attribuita nel ricorso alla denuncia e alle supposte mire della sorella, affidate a mere ipotesi (possibile monetizzazione di una quota ideale della casa paterna in comproprietà, p. 29 del ricorso). 4. Analogamente il profilo del dolo è affidato a censure, che poggiano su una ricostruzione della vicenda nei termini proposti nel ricorso e sul preteso riconoscimento della legittimità della richiesta di restituzione di un credito dell'imputato, inesistente secondo i giudici di merito, trattandosi di un credito presunto, ingiustificato ed insussistente, e di una causale individuata a posteriori dall'imputato per vestire pretese prive di fondamento a fronte del rifiuto opposto dalla sorella e dal cognato. Significativamente il ricorso valorizza lo stato di bisogno dell'imputato e le difficoltà dovute alla perdita dell'indennità di disoccupazione, ma evita ogni riferimento al vizio del gioco ed alle somme dissipate in tal modo, di cui riferisce la sorella in denuncia, né lo stato di bisogno, riconosciuto in denuncia e colmato dalla sorella con varie elargizioni, nonostante le iniziali intemperanze del fratello, potrebbe giustificare o conferire legittimità alle pretese restitutorie del ricorrente in assenza di un diritto di credito, reale ed effettivo, come ritenuto dai giudici di merito. Sul punto già nella sentenza di annullamento con rinvio era stato precisato che non poteva prospettarsi come esercizio del diritto al mantenimento la pretesa del ricorrente in ragione del crescente livello degli importi progressivamente richiesti, atteso che secondo il codice civile tra fratelli gli alimenti sono dovuti nei limiti strettamente necessari ai bisogni essenziali e primari della persona. Del tutto privi di rilievo risultano i conteggi riportati nel ricorso per dimostrare, da un lato, il ragionevole convincimento del ricorrente dell'esistenza di un proprio credito e, quindi, nuovamente l'insussistenza del dolo, dall'altro, l'assenza di sproporzione tra gli importi versati e quelli chiesti in restituzione, in quanto la prospettazione trascura l'accertata inesistenza del diritto di credito e quindi, di un diritto tutelabile in sede giudiziaria. Ma soprattutto, il ricorso omette del tutto di considerare le modalità delle richieste, reiterate con progressivo innalzamento del livello delle minacce in una éscalation di crescente aggressività, idonea a far trasmodare la pretesa in estorsione, specie in ragione del fatto che le minacce erano state rivolte anche ad un terzo, soggetto diverso da quello nei cui confronti la pretesa poteva essere fatta valere e, soprattutto, non gravato da alcun obbligo di mantenimento nei confronti dell'imputato, come già sottolineato da questa Corte.5. Analogamente inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto. Della impossibilità di ridurre le condotte ad un mero esercizio delle proprie ragioni con minaccia o violenza alla persona si è già detto, avendo i giudici escluso che l'imputato avesse agito per esercitare un preteso diritto e, quanto alla mancata derubricazione in violenza privata, va rilevato che il ricorso non argomenta né si confronta con la corretta risposta resa in sentenza, là dove si rimarca la finalità delle condotte, dirette ad ottenere con ripetute minacce e violenze un ingiusto profitto e non genericamente a costringere la sorella a fare o tollerare qualcosa. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro, nonché la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalle parti civili costituite, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la cui liquidazione è rimessa al giudice di appello che ha emesso la sentenza, che vi provvederà con separato decreto ai sensi degli artt. 82-83 d.P.R. 115/02. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili L'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che darà liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d