CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05571/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 20/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] tedesca di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da un mandato di arresto europeo processuale per i reati di evasione fiscale e contributiva. Il consegnando è sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge; l'assunto è che la Corte avrebbe dovuto rigettare la richiesta di consegna per violazione dei diritti fondamentali. Il mandato di arresto europeo sarebbe stato emesso per garantire la presenza dell'imputato in udienza non essendo stato ritenuto sufficiente l'accompagnamento coattivo senza tuttavia indicare le esigenze cautelari; né si sarebbe tenuto conto della certificazione medica e della documentazione, inviata al difensore d'ufficio che assiste il ricorrente nel processo in Germania, comprovante le ragioni per le quali l'imputato non sarebbe comparso all'udienza fissata nel processo in corso di celebrazione in Germania; dunque, anche sotto tale profilo, la applicazione della misura cautelare e la successiva richiesta di consegna non sarebbe giustificata. L'imputato avrebbe settantotto anni e sarebbe in condizioni di salute precarie, così come documentate dalle certificazioni mediche prodotte alla Corte di appello e all'[OSCURATO:PERSONA] tedesca. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per avere disposto la Corte di appello la consegna in violazione del diritto alla vita; non sarebbero state indicate le condizioni di carcerazione cui l'imputato sarebbe sottoposto in Germania, né il numero di udienze necessarie per definire il processo. 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse del ricorrente con cui, anche facendo riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 216 del 2021, si riprende e si sviluppa ulteriormente il tema delle condizioni di salute del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. E' inammissibile il primo motivo. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che può essere data esecuzione in Italia ad un mandato di arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell'imputato. (Sez. 6, n. 18625 del 23/04/2013, Waligora, Rv. 255170: Sez. 6, n. 21773 dei 19/05/2016, D., Rv. 266935; Sez. 6, n. 19360 del 18/05/2010, Junsky, Rv. 247343). Si tratta di un provvedimento fondato non su ragioni incompatibili con diritti fondamentali dell'imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione, sia a quelli enunciati nella C.E.D.U., e considerato che non possono essere dall' [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di esecuzione sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato emittente alla sua adozione (Sez. 6, n. 3951 del 27/01/2016, Laini, Rv. 266935; Sez. 6, n. 2711 del 20.1.2010, Malvetti). Non diversamente, quanto al tema delle condizioni di salute, a fronte dell'affermazione della Corte di appello secondo cui dalla documentazione prodotta non emerge una "oggettiva attuale ostatività", nulla è stato dedotto al fine di comprovare una diversa situazione di riferimento.3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso non essendo stato dedotto nulla di specifico né davanti alla Corte di appello, né con il ricorso in esame sul tema del regime detentivo e neppure in ordine al se nello Stato di emissione, siano o meno previsti limiti massimi della carcerazione preventiva, ovvero se vi siano meccanismi processuali che assicurino, con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della misura o alla sua estinzione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, il 7 febbrai