CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni di reclusione e 3.200,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi a), b), c) e d), accertati a Lecce il 20 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA] che, il 10 ottobre 2025, perveniva rinuncia all'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta dal ricorrente e autenticata dai suoi difensori di fiducia, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio