CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 07826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20477/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Oslavia n. 30 (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - Contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 20477/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 6185/2021Numero di raccolta generale 7826/2022pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Data pubblicazione 10/03/2022 domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania sez. staccata di Salerno n. 412/12/12 depositata il 03/07/2012 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha accolto in parte l’appello dell’Ufficio e per l’effetto riformato solo in parte qua la pronuncia della CTP di Avellino che aveva sancito la illegittimità parziale dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP 2004; - ricorre il contribuente con atto affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ha presentato anche ricorso incidentale, al quale la società replica con controricorso; nelle more del giudizio di cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato atto istanza di sospensione del processo ex art. 6 c. 10 del d. L. n. 119 del 2018; Considerato che: - è in atti istanza per la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7 c. 2 lett. b) e c. 3 d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018; - inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 20477/2013 - le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, ex Numero sezionale 6185/2021Numero di raccolta generale 7826/2022 art. 6 d. L. n. 119 del 2018; Data pubblicazione 10/03/2022 - non sussistono i requisiti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; p.q.m. dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 7 d