CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 32850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7417/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di LECCE n. 286/2017 depositata il 28/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal ConsigliereLUCA VARRONE.; Ric. 2018n. 7417sez. S2 - ud. 21/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex articolo 633 e seguenti c.p.c. la società [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, ingiunzione di pagamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]. per la somma di euro 11.700 oltre interessi legali ex decreto legislativo n.231 del 2002 sino al soddisfo e spese di procedura a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi in occasione della manifestazione Gallipoli blu glamour del 21 agosto 2006 ( impianto audio e luci, allestimento palco e passerella, servizio di noleggio impianto fontane danzanti ecc.). 2. Il Tribunale di Taranto emetteva decreto ingiuntivo. 3. La società Brand C. proponeva opposizione eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale del giudice adito in favore del T ribunale di Lecce , sezione distaccata di Gallipoli. Nel merito deduceva gravi inadempimenti nell’esecuzione della prestazione che avrebbero determinato danni all’immagine della società committente e contestava l’applicabilità degli interessi legali ex d . lgs. n . 231 d el 2002. Su tali premesse chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. 4. La società opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione. 5. Il Tribunale di Taranto, istruita la causa, rigettava l’opposizione e condannava la società opponente al pagamento delle spese processuali. 6. La società B rand C. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 7. Si costituiva la società CISO in liquidazione chiedendo il rigetto dell’appello. Ric. 2018n. 7417sez. S2 - ud. 21/10/2022 8. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto , rigettava l’appello. In particolare, quanto al profilo relativo alla eccezione di incompetenza territoriale evidenziava che l’articolo 20 c.p.c. per le cause relative ai diritti di obbligazioni individu a due fori speciali facoltativi: quello del luogo in cui è sorta l’obbligazione e quello del luogo dove l’obbligazione deve essere eseguita . L’attore è libero di scegliere tra i giudici del foro speciale e quelli del foro generale e il suddetto articolo 20 può essere applicato a tutti i rapportiobbligatori qualunque ne sia la fonte. Pertanto, doveva ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado di rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale poiché l’obbligazione di cui al decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto una somma di denaro che doveva essere adempiuta al domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza ex articolo 1182, comma 3,c.c. Nel caso di specie, essendo il creditore residente in Castellaneta, non poteva negarsi la competenza a decidere della controversia del Tribunale di Taranto quale forum des tinat a e solutionis. La C orte d’ A ppello rigettava anche l’eccezione di incompetenza relativa all’articolo 19 c.p.c. non essendo dedotta la sussistenza del criterio di collegamento indicata dall’articolo 19, primo comma,ultima parte, c.p.c. ovvero l’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di una filiale con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Nel merito, rigettava l’appello perché l’opponente - poi appellante - non aveva assolto all’onere della prova , fornen do prova contraria dei fatti posti a fondamento della domanda. Infatti, non era emersa alcuna prova circa l’inadempimento dedotto dalla Ric. 2018n. 7417sez. S2 - ud. 21/10/2022 opponente. Dall’istruttoria era emerso che il palco era stato montato poco prima dell’inizio dello spettacolo ma tale ritardo dipendeva dalla tardiva indicazione da parte degli stessi organizzatori del luogo dove lo spettacolo si sarebbe dovuto svolgere. I testi avevano confermato che la società CISO aveva montato il palco nella zona scelta in un primo momento e che, a seguito del nuovo ordine, lo aveva smontato per rimontarlo in piazza Moro dopo aver atteso che tale piazza fosse liberata da un altro palco utilizzato per altra manifestazione del giorno prima. I tempi strettissimi assegnati dalla società appaltatrice per l’esecuzione dei lavori non consentivano di attribuire alla stessa la responsabilità dei disservizi verificatisi durante la manifestazione. Peraltro, la società appellante aveva ricevut o i finanziamenti promessi dal Comune per l’organizzazione della festa. 9. La società Brand C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi. 10. La società CISOè rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto con specifico riferimento agli articoli 19e 20 c.p.c. La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia erronea laddove ha inteso applicare l’articolo 20 c.p.c. in combinato con l’articolo 19 c.p.c. senza prendere in nessuna considerazione quanto dedotto dalla società opponente nelle proprie difese sin dal primo grado. Nei rapporti tra personegiuridiche dovrebb e farsi applicazione dell’articolo 19 c.p.c. che individua il giudice competente in quello dove ha sede la società convenuta. Ric. 2018n. 7417sez. S2 - ud. 21/10/2022 L’articolo 20 c.p.c. troverebbe applicazione solo nei rapporti di obbligazione quando questa è certa e determinata. N el caso di specie, in vece , la somma era sempre stata in discussione tra le parti e non era mai stata certa e determinata. D’altra parte , la stessa resistente aveva emesso fatture per un totale di euro 13.500 e poi aveva formulato richiesta stragiudiziale per euro 11.250 e,infine , aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di pagamento di euro 11.700. Il credito vantato dalla controparte era fondat o esclusivamente su fatture e su documentazione provenienti da lla medesima e senza alcuna valenza probatoria, né ai fini della fondatezza della domanda , né tantomeno ai fini dell’individuazione del Tribunale competente ai sensi dell’articolo 20 c.p.c. Pertanto, non sarebbe applicab ile l’ articolo 20 c.p.c. ma dovrebbe applicarsi l’articolo 19 del medesimo codice secondo il quale la competenza a decidere è de l giudice del luogo dove ha sede la società convenuta. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. La decisione della Corte d'Appello e , prima ancora del Tribunale, è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: «In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato Ric. 2018n. 7417sez. S2 - ud. 21/10/2022 degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata) » ( ex plurimis Sez. 6 - 3, Ord . n. 4792 del 2021, Sez. 6 - 3 , Ord . n. 7722 del 2019 , Sez. U , Sent. n.17989 del 2016 ) . Peraltro deve ribadirsi anche che: «In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice» (Sez. 3 . Ord . n. 16284 del 18/06/2019, Rv. 654348 -01). Infine, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto incompleta e dunque inammissibile l’eccezione di incompetenza svolta in relazione all’art. 19 c.p.c. in quanto la società ricorrente non aveva contestato l’inesistenza nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda. In ta l caso la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che l'incompletezza dell'eccezionecomporti che si debba ritenere come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza Ric. 2018n. 7417sez. S2 - ud. 21/10/2022 del giudice adito (ex plurimis Sez. 6 - 3 , Ord . n. 20387 del 2019 ; Sez.6-2, Ord. n. 20597 del 2018, Sez. 6 - 3 , Ord. n.22510 del 2016, Sez. 6 - 3, Ord. n. 5725 del 2013, ) 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’articolo 116 c.p.c. La censura attiene all’onere della prova che gravava sull’attrice che non aveva dimostrato alcunché a sostegno della propria pretesa creditoria. Inoltre, quanto alla valutazione della prova, la produzione documentale della ricorrente non sarebbe stata presa in considerazione così come non vi sarebbe adeguata motivazionesull’esatto adempimento della CISO. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La censura è del tutto generica quanto alla lamentata omessa valutazione della produzione documentale dellaricorrente nel corso del giudizio. Inoltre, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia non rientra più tra i motivi di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Peraltro, nella specie trattandosi di doppia conforme il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, è precluso ai sensi dell’art. 348 terc.p.c. La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., anch’essa del tutto generica, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle complessive risultanze istruttorie per affermare il presunto inadempimento della CISO la cui insussistenza è stata ampiamente motivata dalla Corte d’Appello. Si legge nella sentenza, infatti, che i lavori di cui alle fatture poste a corredo del decreto ingiuntivo erano stati espletati con diligenza. Al contrario era emerso che il ritardo nell’allestimento Ric. 2018n. 7417sez. S2 - ud. 21/10/2022 del palco era dipeso dalla tardiva indicazione da parte degli stessi organizzatori del luogo dove doveva svolgersi lo spettacolo. I testi avevano confermato che la società CISO aveva montato il palco nella zona scelta in un primo momento e che, a seguito del nuovo ordine, lo aveva smontato per rimontarlo in piazza Moro, dopo aver atteso che tale piazza fosse liberata da un altro palco utilizzato per altra manifestazione del giorno prima. I tempi strettissimi assegnati dalla società appaltatrice per l’esecuzione dei lavori non consentivano di attribuire alla stessa la responsabilità dei disservizi verificatisi durante la manifestazione. Peraltro, la società appellante aveva ricevuto i finanziamenti promessi dal Comune per l’organizzazione della festa. Deve ribadirsi pertanto, che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012. (Sez. 3, Sent. n. 23940 del 2017). Censura nella specie inammissibile per quanto sopra detto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì sottolineato che: «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il Ric. 2018n. 7417sez. S2 - ud. 21/10/2022 giudice, nel valutare unaprova o, comun que, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giu dice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Sez. U , Sent. n.20867 del 2020) . 4. Il ricorso è rigettato. 5. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre alla ricorrente. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso. ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2018n.