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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12038/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 7/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia confermò la sentenza del Tribunale di Teramo in data 11/11/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e di 300,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 14/02/2016.

2. Con sentenza n. 15809/20 in data 16/12/2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello, rilevando come le due pronunce di merito non riportassero il capo di imputazione e come la violenza sulle cose oggetto dell'aggravante sembrasse essere stata commessa sul baule portaoggetti, dopo l'avvenuta sottrazione del motociclo e non per consentire all'agente di realizzarla.

2.1. Con sentenza in data 7/12/2021, emessa in sede di rinvio, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado, evidenziando come il capo di imputazione denunciasse l'avvenuta «effrazione del blocchetto di accensione dello scooter targato AY96144 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]» e come dal testo della querela emergesse che il blocchetto di accensione era stato manomesso con qualche strumento di effrazione, poiché lo stesso presentava dei danni che, in precedenza, non aveva; effrazione chiaramente commessa allo scopo di commettere il furto del motoveicolo.

Ciò che, conclusivamente, ha indotto il Giudice del rinvio a confermare la sussistenza dell'aggravante de qua, essendo irrilevante l'ulteriore effrazione del vano portaoggetti, anch'essa pacificamente riscontrata.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che l'impossessamento del motorino, in base alle dichiarazioni del teste Giusti, sarebbe avvenuto senza alcuna violenza sul blocco di accensione.

Inoltre, se lo scooter fosse stato acceso per rubarlo, manomettendo l'accensione, non si capisce perché, dopo soli 500 metri dal punto in cui era parcheggiato, esso sia stato spento dall'imputato e perché questi abbia cominciato una seconda effrazione sulla carena del veicolo.

In definitiva, non vi sarebbe la prova che la violenza sulle cose sia stata funzionale all'impossessamento dello scooter, non essendo stato stabilito con precisione il momento della sua realizzazione rispetto allo spostamento del medesimo dal luogo in cui era parcheggiato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, in ogni caso, proposto per motivi non consentiti.

Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. La decisione della Corte territoriale appare coerente con il capo d'imputazione, ove la circostanza aggravante in contestazione è chiaramente descritta come consistita nell'effrazione del blocchetto di accensione dello scooter, evidentemente finalizzata al trafugamento del mezzo: ciò che, pacificamente, integra la circostanza in esame (ex plurimis Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705 - 01, secondo cui, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla res oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione).

2.1. Il ricorso, nondimeno, ipotizza, sotto un primo profilo, che non sia stato dimostrato che la manomissione del blocchetto di accensione fosse finalizzata alla sottrazione del veicolo, tanto più che, in quel tipo di scooter, l'accensione si realizzerebbe collegando i fili presenti nel vano portaoggetti, che l'imputato stava manomettendo al momento dell'arrivo delle Forze dell'ordine.

Tuttavia, in proposito, va osservato come la deduzione difensiva introduca un indimostrato profilo in fatto, la cui considerazione postula una rilettura delle risultanze processuali, pacificamente non consentita in sede di legittimità, pur dopo la novella codicistica introdotta dalla legge n. 46 del 2006.

E peraltro, se anche fosse corretta la ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente, l'aggravante in esame sarebbe rimasta, comunque, integrata, dal momento che la difesa stessa non contesta che l'imputato avrebbe forzato il vano portaoggetti, dove anzi, in tesi, si sarebbe trovato il dispositivo per l'accensione.

In ogni caso, i Giudici di merito hanno ritenuto, in maniera niente affatto illogicaithmatitegche l'effrazione fosse stata realizzata per consentire l'accensione del veicolo dal momento che lo stesso era stato spostato di circa 500 metri dal luogo in cui era stato parcheggiato e che l'imputato stesse effettuando una ulteriore effrazione del vano portaoggetti allo scopo di sottrarre i documenti nello stesso custoditi.

2.2. Sotto altro aspetto, si assume che il teste Giusti avrebbe escluso la manomissione del blocco di accensione.

E, tuttavia, è appena il caso di rilevare che la relativa prospettazione difensiva si configura come del tutto non autosufficiente, non potendo la circostanza riferita evincersi in nessun passaggio della sentenza impugnata, cui la critica del ricorso di legittimità deve essere indirizzata.

In ogni caso, va ribadito che la manomissione, in realtà, è stata pienamente riscontrata dalla persona offesa, secondo quanto riportato nell'atto di querela, pienamente utilizzabile, sul piano probatorio, secondo le regole proprie del rito abbreviato scelto dall'imputato.

E, d'altra parte, se il blocchetto per l'accensione era stato effettivamente manomesso, come puntualmente riportato in sentenza, non si comprende per quale ragione detta manomissione avrebbe dovuto avere luogo una volta che l'accensione, secondo la tesi difensiva, era stata già realizzata da qualcuno.

2.3. Manifestamente infondata è, infine, la considerazione difensiva svolta in sede di conclusioni scritte in ordine alla mancata esplicazione, nella sentenza impugnata, delle ragioni della conferma della condanna, atteso che il giudizio di rinvio aveva ad oggetto la sola questione relativa alla configurabilità dell'aggravante e restando ferma, dunque, in relazione al profilo della responsabilità per la fattispecie non aggravata, la puntuale ricostruzione compiuta dalla prima sentenza di appello.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 7/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia confermò la sentenza del Tribunale di Teramo in data 11/11/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e di 300,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 14/02/2016. 2. Con sentenza n. 15809/20 in data 16/12/2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello, rilevando come le due pronunce di merito non riportassero il capo di imputazione e come la violenza sulle cose oggetto dell'aggravante sembrasse essere stata commessa sul baule portaoggetti, dopo l'avvenuta sottrazione del motociclo e non per consentire all'agente di realizzarla. 2.1. Con sentenza in data 7/12/2021, emessa in sede di rinvio, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado, evidenziando come il capo di imputazione denunciasse l'avvenuta «effrazione del blocchetto di accensione dello scooter targato AY96144 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]» e come dal testo della querela emergesse che il blocchetto di accensione era stato manomesso con qualche strumento di effrazione, poiché lo stesso presentava dei danni che, in precedenza, non aveva; effrazione chiaramente commessa allo scopo di commettere il furto del motoveicolo. Ciò che, conclusivamente, ha indotto il Giudice del rinvio a confermare la sussistenza dell'aggravante de qua, essendo irrilevante l'ulteriore effrazione del vano portaoggetti, anch'essa pacificamente riscontrata. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che l'impossessamento del motorino, in base alle dichiarazioni del teste Giusti, sarebbe avvenuto senza alcuna violenza sul blocco di accensione. Inoltre, se lo scooter fosse stato acceso per rubarlo, manomettendo l'accensione, non si capisce perché, dopo soli 500 metri dal punto in cui era parcheggiato, esso sia stato spento dall'imputato e perché questi abbia cominciato una seconda effrazione sulla carena del veicolo. In definitiva, non vi sarebbe la prova che la violenza sulle cose sia stata funzionale all'impossessamento dello scooter, non essendo stato stabilito con precisione il momento della sua realizzazione rispetto allo spostamento del medesimo dal luogo in cui era parcheggiato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, in ogni caso, proposto per motivi non consentiti. Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. La decisione della Corte territoriale appare coerente con il capo d'imputazione, ove la circostanza aggravante in contestazione è chiaramente descritta come consistita nell'effrazione del blocchetto di accensione dello scooter, evidentemente finalizzata al trafugamento del mezzo: ciò che, pacificamente, integra la circostanza in esame (ex plurimis Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705 - 01, secondo cui, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla res oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione). 2.1. Il ricorso, nondimeno, ipotizza, sotto un primo profilo, che non sia stato dimostrato che la manomissione del blocchetto di accensione fosse finalizzata alla sottrazione del veicolo, tanto più che, in quel tipo di scooter, l'accensione si realizzerebbe collegando i fili presenti nel vano portaoggetti, che l'imputato stava manomettendo al momento dell'arrivo delle Forze dell'ordine. Tuttavia, in proposito, va osservato come la deduzione difensiva introduca un indimostrato profilo in fatto, la cui considerazione postula una rilettura delle risultanze processuali, pacificamente non consentita in sede di legittimità, pur dopo la novella codicistica introdotta dalla legge n. 46 del 2006. E peraltro, se anche fosse corretta la ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente, l'aggravante in esame sarebbe rimasta, comunque, integrata, dal momento che la difesa stessa non contesta che l'imputato avrebbe forzato il vano portaoggetti, dove anzi, in tesi, si sarebbe trovato il dispositivo per l'accensione. In ogni caso, i Giudici di merito hanno ritenuto, in maniera niente affatto illogicaithmatitegche l'effrazione fosse stata realizzata per consentire l'accensione del veicolo dal momento che lo stesso era stato spostato di circa 500 metri dal luogo in cui era stato parcheggiato e che l'imputato stesse effettuando una ulteriore effrazione del vano portaoggetti allo scopo di sottrarre i documenti nello stesso custoditi. 2.2. Sotto altro aspetto, si assume che il teste Giusti avrebbe escluso la manomissione del blocco di accensione. E, tuttavia, è appena il caso di rilevare che la relativa prospettazione difensiva si configura come del tutto non autosufficiente, non potendo la circostanza riferita evincersi in nessun passaggio della sentenza impugnata, cui la critica del ricorso di legittimità deve essere indirizzata. In ogni caso, va ribadito che la manomissione, in realtà, è stata pienamente riscontrata dalla persona offesa, secondo quanto riportato nell'atto di querela, pienamente utilizzabile, sul piano probatorio, secondo le regole proprie del rito abbreviato scelto dall'imputato. E, d'altra parte, se il blocchetto per l'accensione era stato effettivamente manomesso, come puntualmente riportato in sentenza, non si comprende per quale ragione detta manomissione avrebbe dovuto avere luogo una volta che l'accensione, secondo la tesi difensiva, era stata già realizzata da qualcuno. 2.3. Manifestamente infondata è, infine, la considerazione difensiva svolta in sede di conclusioni scritte in ordine alla mancata esplicazione, nella sentenza impugnata, delle ragioni della conferma della condanna, atteso che il giudizio di rinvio aveva ad oggetto la sola questione relativa alla configurabilità dell'aggravante e restando ferma, dunque, in relazione al profilo della responsabilità per la fattispecie non aggravata, la puntuale ricostruzione compiuta dalla prima sentenza di appello. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass
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