Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 833/2025
ECLI:EU:T:2025:807
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0446(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 agosto 2025 –
EV e a. / Consiglio
(causa T‑446/24)
«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia, incluse le riproduzioni di navi storiche – Articolo 4 nonies bis, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2014/512/PESC – Incompetenza del Tribunale – Articolo 3 sexies bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014 – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»
1.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Ricorso di annullamento – Disposizione di portata generale senza riferimento ad una misura restrittiva individuale – Competenza dei giudici dell’Unione – Assenza
[Artt. 24, § 1, secondo comma, 29 e 40 TUE; artt. 263, comma 4, e 275, commi 1 e 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1744, art. 4 nonies bis, § 3, a)]
(v. punti 23‑33)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che dà attuazione a una decisione dell’Unione adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune – Competenza dei giudici dell’Unione – Inclusione
[Art. 215 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 3 sexies bis, § 3, a), e 2024/1745]
(v. punto 34)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Assenza – Irricevibilità
[Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 3 sexies bis, § 3, a), e 2024/1745]
(v. punti 36‑40, 53, 55)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in parte in quanto presentato dinanzi a un organo giurisdizionale che non è competente a conoscerne e in parte in quanto irricevibile
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza d’intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea.
3)
EV, EW e EY si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione Europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese relative all’istanza di intervento.