CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 22865/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15213/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalla AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso il decreto della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 50462/2021 depositatoil 26/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In un processo di equa riparazione instaurato nel 2021, la parte pri- vata domandava equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo parimenti di equa riparazione instaurato nel giugno 201 2 e definito nel luglio 2017, seguito dagiudizio di ottemperanza, instaurato -2 - RG 15213/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (38) – [OSCURATO:PERSONA]. nel settembre 2019 e definito nel febbraio 2020 (in totale: 5 anni, 6 mesi, 22 giorni). In fase ingiuntiva venivano liquidati € 1.000 per equo indennizzo, € 600 per spese, € 27 per esborsi . Su opposizione della parte privata si addiveniva ad una liquidazione € 1.600 per equo in- dennizzo, € 1.300per spese, € 54 per esborsi. Ricorre in cassazione la parte privata con nove motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si denuncia la liquidazione dei compensi del procedimento monitori o sotto il pro filo della inosservanza dell’effetto espansivo interno,combinato al divieto di reformatio in peius della pro- nuncia resa all’esito di tale procedimento. Si deduce violazione degli artt. 5-ter l. 89/2001; 91, 112, 329, 333, 334, 336 e 342 c.p.c. ; 3 e 111 Cost.; 6 para. 1 Cedu; 47 co. 2 Carta dei diritti fondamentali UE. Il primo motivo non è fondato. L'opposizione ex art. 5 - ter l. 89/2001 non introduce un autonomo gradodi impugnazione, ma è seconda fase ( a contraddittorio pieno ) di un procedimentounico. Ove – come nel caso di specie - venga accolta l’opposizionedella parte privata , le spese devono essere regolate com- plessivamente in relazione all’intero procedimento(nelle sue due fasi) in base al criterio della soccombenza(cfr. Cass. 10860/2023, e fonda- mentalmente Cass. 26851/2016). Il primo motivo è rigettato. 2. –Con il secondo motivo si denuncia la liquidazione dei compensi del procedimento monitori sotto il profilo dei vizi della motivazione , in particolaremancanza grafica. Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.Il secondo motivo non è fondato. -3 - RG 15213/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (38) – [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto rilevante la motivazione è presente ed effettiva. Pertanto, non esistono i vizi lamentati con il secondo motivo. Il secondo motivo è rigettato. 3. –Con il terzo motivo si denuncia la liquidazione dei compensi del procedimento monitorio perviolazione degli artt. 91 c.p.c.; 2233 co. 2 c.c.; 24 co. 1 l. 794/1942 ; 13 co. 6 l. 247/2012 ; 2 co. 1, 4 d.m. 55/2014 e tabella n. 8allegata a quest’ultimo. Con il settimo motivo si denuncia la liquidazione dei compensi della fase di opposizioneper violazione degli artt. 91 c.p.c.; 2233 co. 2 c.c.; 24 co. 1 l. 794/1942; 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4 d.m. 55/2014 e tabella n. 12 allegata a quest’ultimo. Il terzo e il settimo motivo si esaminano congiuntamente per con- nessione (mentre il quarto, il quinto e il sesto motivosaranno esaminati successivamente). L’esame muove dal riconoscimento che in caso di accoglimento (to- tale o parziale) dell’opposizione, le «spese […] devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicenda pro- cessuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedi- mento di equa riparazione. […] In caso di accoglimento dell'opposizione deve essere […] indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o par- ziale)»(così, Cass. 26851/2016). Il terzo e il settimo motivo sono fondati nella misura in cui la liqui- dazione complessivaper le due fasi (ingiuntiva, collegiale) è inferiore ai minimi, in considerazione del valore della controversia. Tali motivi sono accolti entro i limiti palesati dal precedente capo- verso, che detta altresì la direttiva per la cassazione sostitutiva di -4 - RG 15213/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (38) – [OSCURATO:PERSONA]. merito, che sfocia in una liquidazione complessiva per le due fasi di € 1850,55oltre a € 54 per esborsi. 4. -Con il quarto, il quinto e il sesto motivo si censura, in riferimento alla fase ingiuntiva (o monitoria)l’omessa liquidazione della maggiora- zione fino al 30% sui compensi (ex art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014) per l’adozione dimodalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica, idonee ad agevolarne la consultazione. In particolare, i profili di censura sono essenzialmente i segue nti : (a) violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pro-nuncia (quarto motivo); (b) difettidi motivazione (quinto motivo, in cui si deduce vio- lazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.); (c)violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012, 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 (sesto motivo). Parte censurata del provvedimento è quella in cui il giudice dell’op- posizione, nella liquidazione complessiva delle spese per le due fasi i compensi ha omesso di liquidare, in relazione alla fase ingiuntiva, la maggiorazione fino al 30% ex art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 sui com- pensi per l’adozione di modalità informatiche di redazione degli atti de- positati in via telematica, idonee ad agevolarne la consultazione. Il quarto, quinto esesto motivo sono da esaminarsi congiuntamente e da respingere nei termini seguenti. Quanto alla censura (a), si tratta di una denuncia sufficientemente specificata di un error in procedendo, la quale consente a questa Corte un efficiente accesso agli atti di causa, nonché - se del caso - una de- cisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale. In effetti, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omis- sione di pronuncia, è fondata e conducead una cassazione sostitutiva (della lacuna decisoria) con decisione nel merito che esclude la mag- giorazione controversa, con riferimento alla fase ingiuntiva. -5 - RG 15213/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (38) – [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 dispone: «Il compenso […] è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con moda- lità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad age- volarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti alle- gati, nonché la navigazione all'interno dell'atto». Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro di questa dispo- sizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all’interno degli atti, offerte dall’adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali). Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni (della consultazione) che ha di mira l’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014. Ne segue che la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possi- bilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un’agevolazione effettiva che giustifica l’incentivo della maggiorazione del compenso ri- spetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nes- suna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiora- zione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto. Al contrario, solo un’esaltazione esasperata dei pur benvenuti svi- luppi della digitalizzazione offusca la considerazione che, in tali situa- zioni, persino più efficiente delle tecniche di ricerca digitali possono ri- velarsi il colpo d’occhio e l’agile maneggio della carta del lettore esperto, che rinvengono limiti solo nell’orlo dei fogli e non già in una (possibilmente maldestra) interrogazione per parola chiave. Tale è la situazione che si presenta neiprocessi di equa riparazione , che si ca- ratterizzano di regola per l’esiguità della documentazione. Talché in -6 - RG 15213/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (38) – [OSCURATO:PERSONA]. processi di questo tipo la regola è piuttosto quella che l’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 ha pensato come eccezione: l’esclusione della maggio- razione. In ogni caso, nel caso di specie, l’accesso agli atti di causa consente alla Corte (sulla base delle precedenti argomentazioni) di escludere la maggiorazione controversa, con riferimento alla fase ingiuntiva. La decisione nel merito in relazione alla censura (a) determina l’as- sorbimento delle censure (b) e (c). In sintesi, il quarto, quintoe sesto motivo sono respinti . 5. - Con l’ottavo e il nono motivo si denuncia la liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, con particolare riferimento al mancato rimborso di € 1di commissione bancaria per pagamento telematico (modalità obbligatoria durante l’emergenza sanitaria). In particolare, si deduce la mancanza grafica della motivazione, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.(ottavo motivo) ; si deduce inoltre la viola- zione degli artt. 91 c.p.c.; d.p.r. 642/1972, in relazione all’allegato A, tariffa, parte I, art. 13; 30 co. 1 d.p.r. 115/2002; 13 co. 6 e 10 l. 247/2012; 2 co. 2 d.m. 55/2014, oltre alla normativa rivolta all’emer- genza sanitaria (nono motivo); L’ottavo e il nono motivo sono inammissibili, poiché il rimborso de quoè da far valere con il procedimento di correzione degli errori ma- teriali (cfr. Cass. 15572/2022, tra le altre). 6. –In conclusione, sono accolti il terzo e il settimo motivo nei limiti di cui al paragrafo n. 2; sono rigettati il primo e il secondo motivo; sono respinti il quarto, quinto e sesto motivo nei sensi di cui al para- grafo n. 3; sonoinammissibili l’ottavo e il nono motivo; in relazione all’accoglimento del terzo e del settimo motivo , con decisione nel me- rito, sono liquidati complessivamente per le due fasi (ingiuntiva, -7 - RG 15213/2021 – S2 – CC 16/03/2023 (38) – [OSCURATO:PERSONA]. collegiale) € 1850,55 oltre a € 54 per esborsi , direttamente all’ avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sono compensate le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzoe il settimo motivo nei limiti di cui al para- grafo n. 2; rigetta il primo e il secondo motivo; respinge il quarto, quinto e sesto motivo nei sensi di cui al paragrafo n. 3; dichiara inam- missibili l’ottavo e il nono motivo; in relazione all’accoglimento del terzo e del settimo motivo decide nel merito, liquidando complessivamente per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) € 1850,55 oltre a € 54 per esborsi, oltre