CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 maggio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre 2020, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto, all'interno della propria abitazione, grammi 98,5 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, due panetti di hashish del peso complessivo di 90,99 e un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish (del peso di circa 8,22 grammi), condannandolo alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.600,00 di multa. 2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, plurimi vizi della motivazione, anche per travisamento, in ordine al mancato inquadramento della fattispecie nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. e alla detenzione dello stupefacente per un consumo non esclusivamente personale, avuto riguardo alle modalità di confezionamento della sostanza (non suddivisa in dosi) e all'occasionalità della condotta. 2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla mancata applicazione del minimo della pena e delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, oltre che in relazione alla denegata esclusione della contestata recidiva. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 novembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo le relative doglianze genericamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 2. Nel ripercorrere il quadro delle risultanze probatorie già apprezzate in senso conforme dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità, ponendo in evidenza il fatto che, in ragione delle diverse tipologie di droga rinvenute nell'abitazione dell'imputato (hashish e marijuana), del relativo dato quantitativo (due panetti di hashish del complessivo peso di oltre novanta grammi; un pezzo di hashish del peso di 8,22 grammi ed oltre novantotto grammi di marijuana), delle rilevanti somme di denaro in banconote di vario taglio ivi rinvenute, della disponibilità di un bilancino elettronico e del contenuto dei messaggi scambiati per telefono con diverse persone, doveva escludersi la configurabilità dell'evocata fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. Entro tale prospettiva, in particolare, la Corte distrettuale si è uniformata ai principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) ed ha svolto una valutazione complessiva dei vari indici sintomatici individuati dal legislatore come rilevanti ai fini dell'accertamento della lieve entità del fatto, per un verso osservando che già il dato quantitativo poneva in evidenza la possibilità di procurarsi e smerciare significative partite di droga grazie ad un inserimento non certo occasionale nel relativo mercato, per altro verso valorizzando le modalità di realizzazione della condotta, motivatamente ritenute indicative di una stabile rete di contatti e rapporti con gli acquirenti. 2.1. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle doglianze oggetto del secondo motivo di ricorso, genericamente formulate senza confrontarsi con le ragioni giustificative dai Giudici di merito puntualmente addotte (cfr. pagg. 7-8 della decisione impugnata) a sostegno sia dell'operato giudizio di bilanciamento fra le circostanze rilevanti nel caso di specie, che della dosimetria della pena al ricorrente irrogata. 3. Le su esposte censure, in definitiva, non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico- argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 4. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pi