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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33851/2026

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l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diNapoli ha disatteso le richieste di concessione dell’affidamento in prova o, in viasubordinata, della detenzione domiciliare o della semilibertà, presentate daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione della pena di anni sei emesi sei di reclusione, inflittagli con la sentenza del Tribunale di Salerno del20/11/2007, confermata dalla Corte di appello in data 07/12/2021 e passata ingiudicato il 17/05/2023, per il reato di violenza sessuale di gruppo, posto inessere in Salerno nel 2004 (decorrenza pena dal 25/05/2023; fine pena2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzodel difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico variamentecomposto, mediante il quale deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b)cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione,anche in ordine alla ritenuta assenza di revisione critica e in punto di valutazionedella condotta successiva alla commissione del delitto.

In ipotesi difensiva,dunque, non si sarebbe tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorsodal fatto, nonché della giovane età del soggetto all’epoca della commissione delreato e, infine, del percorso trattamentale seguito.3.

Il ricorso è inammissibile.

Vengono in rilievo, infatti, censureaspecifiche e semplicemente reiterative di profili di critica già adeguatamentevalutati nel provvedimento impugnato, che è immune dai vizi dedotti, oltre adessere sorretto da un impianto motivazionale congruo e lineare e, come tale,meritevole di restare immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità.

IlTribunale di sorveglianza, in particolare, ha posto a fondamento dell’avversatadecisione reiettiva:- la notevole gravità del fatto per il quale il ricorrente ha riportato la condanna inespiazione;- la carenza di una seria evoluzione della personalità in senso risocializzante edel necessario avvio di una rivisitazione critica di quanto commesso, oltre che diuna almeno iniziale resipiscenza, secondo quanto emerso dall’osservazioneinframuraria.Tali valutazioni, come detto, non vengono minimamente disarticolatedalle osservazioni, di tenore meramente confutativo, prospettate dalla difesa.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamentodella somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

Ricorrendone le condizioni, infine, deve esseredisposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diNapoli ha disatteso le richieste di concessione dell’affidamento in prova o, in viasubordinata, della detenzione domiciliare o della semilibertà, presentate daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione della pena di anni sei emesi sei di reclusione, inflittagli con la sentenza del Tribunale di Salerno del20/11/2007, confermata dalla Corte di appello in data 07/12/2021 e passata ingiudicato il 17/05/2023, per il reato di violenza sessuale di gruppo, posto inessere in Salerno nel 2004 (decorrenza pena dal 25/05/2023; fine pena2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzodel difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico variamentecomposto, mediante il quale deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b)cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione,anche in ordine alla ritenuta assenza di revisione critica e in punto di valutazionedella condotta successiva alla commissione del delitto. In ipotesi difensiva,dunque, non si sarebbe tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorsodal fatto, nonché della giovane età del soggetto all’epoca della commissione delreato e, infine, del percorso trattamentale seguito.3. Il ricorso è inammissibile. Vengono in rilievo, infatti, censureaspecifiche e semplicemente reiterative di profili di critica già adeguatamentevalutati nel provvedimento impugnato, che è immune dai vizi dedotti, oltre adessere sorretto da un impianto motivazionale congruo e lineare e, come tale,meritevole di restare immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. IlTribunale di sorveglianza, in particolare, ha posto a fondamento dell’avversatadecisione reiettiva:- la notevole gravità del fatto per il quale il ricorrente ha riportato la condanna inespiazione;- la carenza di una seria evoluzione della personalità in senso risocializzante edel necessario avvio di una rivisitazione critica di quanto commesso, oltre che diuna almeno iniziale resipiscenza, secondo quanto emerso dall’osservazioneinframuraria.Tali valutazioni, come detto, non vengono minimamente disarticolatedalle osservazioni, di tenore meramente confutativo, prospettate dalla difesa.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamentodella somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve esseredisposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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