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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 28619/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE/CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6379/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti (non costituiti)- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.4668/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6379/2025 Numero sezionale 3382/2025 Numero di raccolta generale 28619/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6379/2025 Numero sezionale 3382/2025 Numero di raccolta generale 28619/2025 Data pubblicazione 29/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE/CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6379/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti (non costituiti)- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.4668/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6379/2025 Numero sezionale 3382/2025 Numero di raccolta generale 28619/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 25/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6379/2025 Numero sezionale 3382/2025 Numero di raccolta generale 28619/2025 Data pubblicazione 29/10/2025
Decreto Cassazione n. 28619/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris