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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 32706/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze del reato di furto in abitazione pluriaggravato.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta carenza di motivazione in ordine al raggiungimento della prova della colpevolezza dell'imputato.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.

Considerato che i riconoscimenti fotografici che siano effettuati in sede di indagini di polizia, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice.

In tali casi la certezza della prova discende dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv. 250081).

Tutto ciò premesso, deve ritenersi immune da censure la motivazione resa dai giudici di merito in ordine all'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa.

In sentenza, con argomentare logico, si è evidenziato che la persona offesa aveva un ricordo preciso dell'imputato, avendo fornito dettagli sulle sue fattezze fisiche (età, corporatura, presenza di un tatuaggio) ed avendo dichiarato di averlo riconosciuto con certezza.

Si tratta di motivazione del tutto adeguata a sostenere la decisione: secondo i generali principi informatori del giudizio di legittimità, infatti, l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio denunciabile mediante ricorso per cassazione, deve essere solo quello connotato da macroscopica evidenza (cfr. Cass.

S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass.

S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass.

S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze del reato di furto in abitazione pluriaggravato. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta carenza di motivazione in ordine al raggiungimento della prova della colpevolezza dell'imputato. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Considerato che i riconoscimenti fotografici che siano effettuati in sede di indagini di polizia, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova discende dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv. 250081). Tutto ciò premesso, deve ritenersi immune da censure la motivazione resa dai giudici di merito in ordine all'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa. In sentenza, con argomentare logico, si è evidenziato che la persona offesa aveva un ricordo preciso dell'imputato, avendo fornito dettagli sulle sue fattezze fisiche (età, corporatura, presenza di un tatuaggio) ed avendo dichiarato di averlo riconosciuto con certezza. Si tratta di motivazione del tutto adeguata a sostenere la decisione: secondo i generali principi informatori del giudizio di legittimità, infatti, l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio denunciabile mediante ricorso per cassazione, deve essere solo quello connotato da macroscopica evidenza (cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 32706/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris