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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18179/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

27/02/2025 della Corte d'appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Con requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore AntonioBalsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;procedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, ha confermato lasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia con cui GeremiaPedico è stato condannato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159 (capo a) e per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen.e di cui all’art. 75 d.lgs. cit. (capo b), rispettivamente commessi il 27 luglio 2021 e nei giorni23, 26, 28 luglio 2021.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico articolato motivo,la errata applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione in punto diritenuta insussistenza della violazione del divieto del bis in idem con riferimento ad analoghireati, oggetto della sentenza n. 612 del 18 marzo 2022.Evidenzia il ricorrente che le violazioni delle prescrizioni di non rincasare più tardi delleore 20 e di non uscire prima delle ore 7 si risolvono in una unica violazione assorbita dalleviolazioni accertate con la sentenza n. 612 del 2021.

Medesime ragioni valgono per laviolazione della diversa prescrizione di presentarsi in alcuni giorni della settimana presso gliuffici di Pubblica sicurezza tra le ore 18 e le ore 19.Sostiene, in particolare, il ricorrente che la violazione delle medesime prescrizioni,concernenti sia la permanenza presso l’abitazione, sia la mancata presentazione pressol’ufficio di P.S., quando è compiuta ininterrottamente costituisce reato unico; diconseguenza, secondo la difesa le violazioni delle prescrizioni connesse alla misura dellasorveglianza speciale, concernenti l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione nelle fasciaoraria indicata nel provvedimento, commesse dal 27 luglio al 10 agosto 2021 integrerebberoun’unica violazione, sicché risulterebbe la violazione del ne bis in idem per effetto dellasentenza n. 612 del 2022 che ha condannato il ricorrente per le medesime violazioni;medesima considerazione varrebbe con riferimento alla violazione della prescrizione dipresentarsi presso il Commissariato di PS che risulterebbe anch’essa unica in quantocommessa dal 23 luglio 2021 al 10 agosto 2021.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Occorre premettere che, nell’interpretazione della norma prevista dall’art. 75 deld.lgs. n. 159 del 2011, la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso diriconoscere che, quando “l'allontanamento dal comune di residenza del sorvegliato specialesi manifesta tramite un'unica condotta, senza soluzione di continuità, fino al momento delritorno nel luogo dell'abitazione o dell'arresto, tale violazione assorbe l'inadempimento dellealtre prescrizioni la cui osservanza diviene conseguentemente impossibile nel medesimoperiodo, quali appunto quelle della presentazione nei giorni prefissati della settimana agliuffici di polizia del luogo di residenza o della permanenza oraria nella propria abitazione;sicché in tali casi rimane integrato un unico reato” (così Sez. 1, n. 42533 del 13/06/2018, Rv.273975 – 01; v. anche Sez. 1, n. 25708 del 16/04/2009, Rv. 243798).

Tale principio, affermato con riferimento alla violazione consistente nell’allontanamentodal comune di residenza del sorvegliato speciale, deve essere affermato anche conriferimento ai casi in cui sussista un’ ininterrotta violazione delle prescrizioni imposte con lamisura della sorveglianza speciale, vale a dire quando essa sia il risultato di un'unicacondotta di allontanamento dall’abitazione, fino al momento del ripristino della stabilepermanenza nella propria residenza, con il connesso rispetto dell’insieme delle prescrizioni.3.

Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata muovendo dai principisopra indicati ha fornito la spiegazione della mancata violazione del principio di cui all’art.649 cod. pen., argomentando sulle ragioni della insussistenza di una continuativa condottatrasgressiva delle prescrizioni senza soluzione di continuità.Confermando l’impianto argomentativo del Giudice di primo grado, la sentenza diappello ha evidenziato come alla luce del confronto con le imputazioni oggetto dellasentenza n. 612 del 2022, agli atti allegata, il Giudice che ha adottato tale sentenza avevavalutato le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di esame e le ha ritenute espressivedell’intermittenza della condotta di allontanamento dall’abitazione dei genitori di via [OSCURATO:PERSONA] presso la quale il ricorrente sarebbe dovuto permanere, evidenziando come perlitigi familiari si era trasferito presso l’abitazione della compagna in via Foscolo sempre inCerignola.Più specificamente, nella sentenza impugnata si dà conto, nella prospettiva evidenziatadalle dichiarazioni dell’imputato, della insussistenza di una ipotesi di bis in idem sul rilievodell’autonomia delle condotte trasgressive, in quanto il ricorrente, nella intermittenza dellasso temporale considerato e, come risulta dai provvedimenti di merito, pur trovandosi incerignola, non veniva trovato presso l’abitazione alle ore 6.25 del 27 luglio 2021, violandocosì la prescrizione di non uscire prima delle ore 7.00, oggetto della condanna di cui allasentenza n. 612 del 2022, lì dove nel procedimento oggetto del presente ricorso, laviolazione ha riguardato l’assenza da casa alle ore 23.25, violando così la prescrizione dinon rincasare dopo le 21,00, ponendo in essere due condotte distinte nella stessa giornata.Rispetto alle doglianze difensive va poi rilevato che dalla sentenza n. 612 del 2022 lecontestazioni concernenti la mancata presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezzacommessa nei giorni 2,4,6 e 9 agosto 2021, mentre la sentenza impugnata ha riguardato laviolazione nei giorni 23, 26 e 28 luglio 2021.Anche in tal caso la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che si tratta dicondotte che conservano la propria autonomia, non potendo ritenersi assorbitenell’'inadempimento della condotta di allontanamento dall’abitazione; condotta che nonsoltanto non si è sostanziata in un comportamento continuo, ma che in ogni caso nonrendeva impossibile al ricorrente di presentarsi, come prescritto, presso il Commissariato diCerignola e presso i carabinieri del medesimo comune.In conclusione, con motivazione adeguata, la sentenza impugnata ha escluso lasussistenza del presupposto per l’operatività del divieto dedotto dalla difesa consistentenella continuità senza interruzione del comportamento trasgressivo, continuità che, per leragioni evidenziate dalle sentenze di merito, risulta solo genericamente dedotta dalla difesa.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
27/02/2025 della Corte d'appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Con requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore AntonioBalsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;procedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, ha confermato lasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia con cui GeremiaPedico è stato condannato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159 (capo a) e per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen.e di cui all’art. 75 d.lgs. cit. (capo b), rispettivamente commessi il 27 luglio 2021 e nei giorni23, 26, 28 luglio 2021.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico articolato motivo,la errata applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione in punto diritenuta insussistenza della violazione del divieto del bis in idem con riferimento ad analoghireati, oggetto della sentenza n. 612 del 18 marzo 2022.Evidenzia il ricorrente che le violazioni delle prescrizioni di non rincasare più tardi delleore 20 e di non uscire prima delle ore 7 si risolvono in una unica violazione assorbita dalleviolazioni accertate con la sentenza n. 612 del 2021. Medesime ragioni valgono per laviolazione della diversa prescrizione di presentarsi in alcuni giorni della settimana presso gliuffici di Pubblica sicurezza tra le ore 18 e le ore 19.Sostiene, in particolare, il ricorrente che la violazione delle medesime prescrizioni,concernenti sia la permanenza presso l’abitazione, sia la mancata presentazione pressol’ufficio di P.S., quando è compiuta ininterrottamente costituisce reato unico; diconseguenza, secondo la difesa le violazioni delle prescrizioni connesse alla misura dellasorveglianza speciale, concernenti l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione nelle fasciaoraria indicata nel provvedimento, commesse dal 27 luglio al 10 agosto 2021 integrerebberoun’unica violazione, sicché risulterebbe la violazione del ne bis in idem per effetto dellasentenza n. 612 del 2022 che ha condannato il ricorrente per le medesime violazioni;medesima considerazione varrebbe con riferimento alla violazione della prescrizione dipresentarsi presso il Commissariato di PS che risulterebbe anch’essa unica in quantocommessa dal 23 luglio 2021 al 10 agosto 2021.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Occorre premettere che, nell’interpretazione della norma prevista dall’art. 75 deld.lgs. n. 159 del 2011, la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso diriconoscere che, quando “l'allontanamento dal comune di residenza del sorvegliato specialesi manifesta tramite un'unica condotta, senza soluzione di continuità, fino al momento delritorno nel luogo dell'abitazione o dell'arresto, tale violazione assorbe l'inadempimento dellealtre prescrizioni la cui osservanza diviene conseguentemente impossibile nel medesimoperiodo, quali appunto quelle della presentazione nei giorni prefissati della settimana agliuffici di polizia del luogo di residenza o della permanenza oraria nella propria abitazione;sicché in tali casi rimane integrato un unico reato” (così Sez. 1, n. 42533 del 13/06/2018, Rv.273975 – 01; v. anche Sez. 1, n. 25708 del 16/04/2009, Rv. 243798). Tale principio, affermato con riferimento alla violazione consistente nell’allontanamentodal comune di residenza del sorvegliato speciale, deve essere affermato anche conriferimento ai casi in cui sussista un’ ininterrotta violazione delle prescrizioni imposte con lamisura della sorveglianza speciale, vale a dire quando essa sia il risultato di un'unicacondotta di allontanamento dall’abitazione, fino al momento del ripristino della stabilepermanenza nella propria residenza, con il connesso rispetto dell’insieme delle prescrizioni.3. Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata muovendo dai principisopra indicati ha fornito la spiegazione della mancata violazione del principio di cui all’art.649 cod. pen., argomentando sulle ragioni della insussistenza di una continuativa condottatrasgressiva delle prescrizioni senza soluzione di continuità.Confermando l’impianto argomentativo del Giudice di primo grado, la sentenza diappello ha evidenziato come alla luce del confronto con le imputazioni oggetto dellasentenza n. 612 del 2022, agli atti allegata, il Giudice che ha adottato tale sentenza avevavalutato le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di esame e le ha ritenute espressivedell’intermittenza della condotta di allontanamento dall’abitazione dei genitori di via [OSCURATO:PERSONA] presso la quale il ricorrente sarebbe dovuto permanere, evidenziando come perlitigi familiari si era trasferito presso l’abitazione della compagna in via Foscolo sempre inCerignola.Più specificamente, nella sentenza impugnata si dà conto, nella prospettiva evidenziatadalle dichiarazioni dell’imputato, della insussistenza di una ipotesi di bis in idem sul rilievodell’autonomia delle condotte trasgressive, in quanto il ricorrente, nella intermittenza dellasso temporale considerato e, come risulta dai provvedimenti di merito, pur trovandosi incerignola, non veniva trovato presso l’abitazione alle ore 6.25 del 27 luglio 2021, violandocosì la prescrizione di non uscire prima delle ore 7.00, oggetto della condanna di cui allasentenza n. 612 del 2022, lì dove nel procedimento oggetto del presente ricorso, laviolazione ha riguardato l’assenza da casa alle ore 23.25, violando così la prescrizione dinon rincasare dopo le 21,00, ponendo in essere due condotte distinte nella stessa giornata.Rispetto alle doglianze difensive va poi rilevato che dalla sentenza n. 612 del 2022 lecontestazioni concernenti la mancata presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezzacommessa nei giorni 2,4,6 e 9 agosto 2021, mentre la sentenza impugnata ha riguardato laviolazione nei giorni 23, 26 e 28 luglio 2021.Anche in tal caso la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che si tratta dicondotte che conservano la propria autonomia, non potendo ritenersi assorbitenell’'inadempimento della condotta di allontanamento dall’abitazione; condotta che nonsoltanto non si è sostanziata in un comportamento continuo, ma che in ogni caso nonrendeva impossibile al ricorrente di presentarsi, come prescritto, presso il Commissariato diCerignola e presso i carabinieri del medesimo comune.In conclusione, con motivazione adeguata, la sentenza impugnata ha escluso lasussistenza del presupposto per l’operatività del divieto dedotto dalla difesa consistentenella continuità senza interruzione del comportamento trasgressivo, continuità che, per leragioni evidenziate dalle sentenze di merito, risulta solo genericamente dedotta dalla difesa.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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