CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udita l'arringa difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Salerno, che si riporta ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la statuizione indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, all'esito di giudizio di rinvio celebrato in forza di annullamento di precedente sentenza d'appello (disposto da Sez. 3, n. 13125, del 19/02/2020), ha confermato la condanna all'esito di giudizio abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] per due fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento a cessioni di cocaina. In particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile di cessione e contestuale uso con il gruppo cessionario (commesso in data 9 novembre 2014), capo o), e di quattro fattispecie di vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] (commesse in epoca antecedente e prossima all'8 ottobre 2015), capo p). 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), si deducono la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., in quanto il giudice del rinvio, non prendendo in considerazione i motivi d'appello, avrebbe disatteso la sentenza di annullamento disposta per mancanza assoluta di motivazione della prima sentenza d'appello, oltre che per inosservanza e erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, circa il «consumo di gruppo non punibile» (nel quale, a dire del ricorrente, si sostanzierebbe la fattispecie di cui al capo o). In merito ai medesimi capi della sentenza si deducono altresì vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, oltre che il travisamento della prova, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di intercettazione di conversazioni, alle informative di polizia giudiziaria ed in particolare all'allegato n. 12 della scheda identificativa dell'imputato. Dai detti elementi probatori (utilizzabili in sede di giudizio abbreviato) emergerebbero, a detta del ricorrente, gli elementi caratterizzanti l'effettivo «consumo di gruppo non punibile». 2.2. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., si deducono vizi motivazionali, in termini di mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità, in merito all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'imputazione di cui al capo p). :[n sostanza, per il ricorrente, anche in sede di giudizio di rinvio il giudice non avrebbe preso in considerazione la specifica doglianza mossa alla sentenza di primo grado e, comunque, in forza dell'incertezza circa la collocazione temporale delle quattro cessioni in favore di Giordano, la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato di cui al capo p) per decorso della prescrizione. 2.3. Con il terzo motivo, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), si deduc la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., in quanto il giudice del rinvio, non prendendo in considerazione i motivi ziggiunti prospettati in sede di (primo) giudizio d'appello, avrebbe disatteso la sentenza di annullamento disposta per mancanza assoluta di motivazione della prima sentenza non pronunciandosi in merito alla prospettata non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen.). In merito al medesimo profilo si deducono altresì vizi motivazionali in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al medesimo motivo aggiunto. 2.4. Con il quarto motivo,, si deducono travisamento della prova circa il possesso di 235 pasticche di ecstasy, non emergendo dagli una sentenza di condanna dell'imputato in merito al detto reato, e la conseguente inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. ai fini della commisurazione giudiziale della pena. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, in fine, sostanzialmente si ripropone uno dei profili di doglianza di cui al secondo motivo, quello inerente il prospettato decorso del termine di prescrizione del reato di cui al capo p), ancorché nei diversi termini di violazione di legge ed in particolare dell'art. 157 cod. pen. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Suprema Corte ([OSCURATO:PERSONA]), e la difesa dell'imputato si riportano alle conclusioni scritte, depositate ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in termini, rispettivamente, d'inammissibilità del ricorso e di accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si sindaca la sentenza impugnata con riferimento alla responsabilità dell'imputato in merito al capo o) d'imputazione, mostra diversi profili di inammissibilità, anche in termini di manifesta infondatezza. 2.1. Deve in questa sede ribadirsi che ricorre l'ipotesi di c:onsumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei / consumatori, a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258-01; Sez. 4, n. 24102 del 23/03/018, Verdoscia, Rv. 279661-01). 2.2. Il giudice di merito, dopo aver richiamato il principio di cui innanzi, in forza degli elementi probatori agli atti del giudizio, tra cui le conversazioni intercettate, le informative di polizia giudiziaria e l'«allegato n. 12», con motivazione congrua, coerente e logica ha escluso, nella specie, l'acquisto dello stupefacente avvenuto, sin dall'inizio, per conto degli altri assuntori i oltre che la conoscenza, sin dall'inizio, l'identità dei mandanti e degli stessi effettivi assuntori. Quanto detto evidenza la manifesta infondatezza del profilo di censura sul punto, al quale si aggiunge l'inammissibilità del dedotto travisamento della prova con riferimentol'«allegato n. 12», ritenuto dal ricorrente decisivo al fine della dimostrazione del consumo di gruppo. Lo stesso motivo di ricorso, difatti, più che prospettare un travisamento mira a sindacare la valutazione del giudice di merito in ordine al detto elemento probatorio effettàta alla luce del dato da esso emergente, l'effettiva consumazione in gruppo di cocaina, e degli ulteriori elementi probatori (compresi gli esiti dell'attività captativa) che si sono posti alla base dell'effettivo accertamento della consumazione da parte di un gruppo di cocaina ceduta dall'imputato, anch'egli assuntore. Nel far ciò, peraltro, il ricorrente offre una sua diversa valutazione ed interpretazione degli elementi emergenti dalle captate conversazioni, così mostrando altro profilo d'inammissibilità. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente vorrebbe prospettare Ml'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 deq.,.. l ,, ,2 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). Ne consegue che il profilo di censura in esame, inammissibilmente, offre una prospettazione alternativa tale da risolversi in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, mirando a fornire nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. 4, n. 15503 del 22/0:3/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale preso esplicitamente in considerazione la doglianza mossa in merito alla valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], escussa in qualità di persona informata dei fatti. La sentenza di primo grado è stata difatti sul punto confermata con motivazione esente da vizi e anche alla luce gtg) dell'avvenuta individuazione dell'appartamento di Vinciguerra proprio grazie alle dichiarazioni di Giordano. oltre che dl rinvenimento in essa di stupefacente e di «strumenti per tagliarlo e pesarlo». 4. I motivi terzo e quarto sono inammissibili in quanto il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che fa riferimento al rinvenimento dell'imputato nel possesso di 235 pasticche di ecstasy non quale precedente penale bensì in termini di coinvolgimento dell'imputato in indagini per traffico internazionale di stupefacenti, peraltro valorizzato, al pari delle descritte condotte integranti le fattispecie di cui in rubrica, al fine del giudizio negativo in merito alla personalità di Vinciguerra. 4.1. Quanto innanzi circa la valutazione della personalità dell'imputato, in uno con la conferma della sentenza di primo grado circa la commisurazione giudiziale della pena comminata all'imputato, evidenzia poi la considerazione da parte della Corte territoriale, in termini negativi, della particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen.), invece paventata dall'imputato (con il terzo motivo). Sul punto, in termini generali, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (ex plurimis: Sez. 5, n. 6745 del 13/12/2018, ▪ • dep. 2019, Tudino, Rv. 275500-01; Sez. 1, n. 27825 del 22105/2013, Caniello, Rv. 256340-01). Con particolare riferimento all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora, come nella specie, la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto ai diversi profili di cui innanzi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097-01). 5. Le censure relative alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo p) per intervenuta prescrizione, prospettate con il quinto motivo e in parte con il secondo motivo di ricorso, sono inammissibili in quanto aspecifiche e meramente congetturali. Di fronte alla contestazione del fatto come commesso in epoca antecedente e prossima all'8 ottobre 2015 e all'accertamento del tempus commissi delicti, al di là di ogni ragionevole dubbio, all'esito di «doppia conforme» sul punto e in considerazione della valutazione delle dichiarazioni rese da Giordano, il ricorrente, difatti, pretende di sostituire la propria valutazione dell'indicato dato probatorio dichiarativo a quella dei giudici di merito, perall:ro senza neanche prospettare l'esistenza di elementi e circostanze conducenti in tal senso e tali da r rendere manifestamente illogica sul M-gto la motivazione della sentenza impugnata. 6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento a favore dalla cassa delle ammende della somma che si si ritiene equa di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali