CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 29701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza del 23/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BARI in data 13/5/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 629, commi primo e secondo/in relazione all'art. 628 e 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., anche con riferimento a specifici atti processuali. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen./y 2. In data 16 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., anche con riferimento a specifici atti processuali, rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le censure contenute nell'atto di appello in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nei termini della estorsione consumata piuttosto che tentata. Dall'istruttoria dibattimentale, infatti, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, non sarebbe emerso che la persona offesa avesse corrisposto, neanche in parte, la somma richiesta. La persona offesa avrebbe direttamente escluso di avere versato alcunché e ciò renderebbe priva di rilievo la diversa dichiarazione sul punto del [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'officina. Ragione questa per la quale, correttamente valutate le prove legittimamente acquisite, i fatti avrebbero dovuto essere qualificati, al più, come tentata estorsione. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce esclusivamente alla logicità e alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata. A fronte della medesima censura sollevata con i motivi di appello, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che l'estorsione dovesse ritenersi consumata. A prescindere dalla dichiarazione che ha reso il [OSCURATO:PERSONA], che pure ha comunque confermato di avere saputo che una dazione di denaro vi era stata, infatti, il giudice dell'appello ha fatto riferimento al "regalino", al "pensierino", che in ogni caso la persona offesa, con tutte le reticenze del caso, ha comunque ammesso essere stato fatto, anche forse per interposta persona. L'avvenuta corresponsione di una somma, quale che ne sia l'entità, pure solo un "pensierino" e a prescindere da chi materialmente l'abbia versata e se poi l'eventuale terzo sia stato rimborsato o meno dalla persona offesa, impone di ritenere, con il conseguimento del profitto ingiusto, che il reato si sia perfezionato così che la conclusione della Corte territoriale nei termini della consumazione dell'estorsione risulta corretta. Nello specifico, d'altro canto, non sussiste alcun travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni vengono solo prese come spunto dalla difesa per sollecitare una generale e complessiva rivalutazione delle prove, non sono difformi da quelle rese dalla persona offesa che, a ben vedere, come evidenziato, non ha escluso che una qualche somma sia stata versata quanto, piuttosto, in termini reticenti e decisamente affatto credibili, ha detto che lui non aveva corrisposto nulla ma che la persona da lui interessata "o cocc", aveva probabilmente dato un "pensierino" al fine di risolvere la situazione. Sotto tale profilo, pertanto, tutte le censure sollevate dalla difesa con l'atto di ricorso, anche quelle nella sostanza riferite alla dichiarazione di responsabilità, tese a sollecitare un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen. evidenziando che le modalità con le quali sono stati commessi i fatti non sarebbero tali da consentire di ritenere sussistente l'aggravante contestata. La doglianza è fondata. La motivazione della Corte territoriale quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen., che ricalca pedissequamente quella resa sul punto dal giudice di primo grado (cfr. pagine 5 della sentenza impugnata e pagina 20 della sentenza di primo grado), non si confronta con le censure che la difesa aveva sollevato nell'atto di appello. In entrambe le sentenze, d'altro canto, non vi è uno specifico riferimento agli elementi contenuti nel capo di imputazione in ordine alla finalità di agevolare il gruppo mafioso di riferimento e quanto indicato come significativo circa l'esistenza del c.d. metodo mafioso appare insufficiente. Il solo riferimento alle conversazioni intercorse tra gli estorsori, infatti, peraltro in assenza di elementi da cui risulti una esteriorizzazione di quanto convenuto tra i due, non è di per sé adeguato a dare contezza dell'idoneità della minaccia a creare lo stato di soggezione richiesto per l'aggravamento di pena di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto, come anche di recente evidenziato da questa Corte, non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone -ottenuta con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata- così che deve ritenersi che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1, c.p. è configurabile quando l'azione incriminata ifunzionale a creare nella vittima la condizione di assoggettamento ovvero di intimidazione sia il riflesso diretto del pericolo prospettato di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (cfr. Sez. 5, ( n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628). Ragione questa per la quale la sentenza impugnata, considerato che la motivazione risulta carente nei termini indicati, deve essere annullata affinché la Corte di Appello proceda a un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ric