CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2021
Cassazione n. 05546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/6/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio essendo i reati estinti per prescrizione; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 10 dicembre 2018, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi a)(art.337 cod. pen.) e b) (artt.582, 585 in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen.) e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione per non aver consentito all'imputato di poter presenziare all'udienza di discussione e quindi di poter rendere dichiarazioni in proprio favore, risultando errato l'assunto della Corte che - avendo nota la condizione di detenuto per altra causa del ricorrente - nel rigettare la motivata istanza difensiva di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato ha fatto leva sull'omessa sua richiesta di traduzione. 2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla disciplina della contestata recidiva e della prescrizione in quanto, essendo stata ignorata la prima nella decisione di primo grado, risultava essersi consumato il decorso massimo della seconda, pari ad anni sette e mesi sei. 2.3. Con il terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione alle discrepanze che presentavano le versioni dei due poliziotti escussi in dibattimento ed alla inverosimiglinza del racconto fornito dai testi, tanto sia intrinsecamente che rispetto alle lesioni effettivamente refertate. 2.4. Con il quarto motivo, violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti c.d. generiche. 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimenti dei primi due assorbenti motivi, essendo i reati estinti per prescrizione. 4. Il ricorso è fondato in relazione ai primi due assorbenti motivi. 5. Il primo motivo è fondato in relazione all'autorevole orientamento espresso da S.0 del 30/09/2021 noto attraverso la massima provvisoria pubblicata secondo la quale la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Pertanto illegittimamente non è stato riconosciuto il legittimo impedimento dell'imputato a presenziare all'udienza del 14 giugno 2021 in ragione del suo noto stato di detenzione agli arresti donniciliari per altro. 6. Anche il secondo motivo è fondato non essendosi nel primo giudizio considerata la contestata recidiva. Invero, è stato autorevolmente affermato che in tema di recidiva la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. (Sez. U n. 20808 del 25/10/2018 (dep. 2019), Schettino, Rv. 275319). Di tal chè - tenuto conto della data di commissione dei reati il 2/7/2013 - risulta essersi consumato il periodo massimo di prescrizione alla data del 3.10.2021, anteriore alla sentenza di appello, considerato il complessivo periodo di sospensione dei termini di decorrenza pari a nove mesi ed un giorno. 7. L'accoglimento dei precedenti motivi assorbe il terzo e quarto motivo. 8. Non ricorrendo condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza perchè i reati sono estinti per precrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 23/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], Stef