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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25219/2026

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e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Panico, n. 72, presso lo studiodegli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano edifendono giusta procura speciale allegata al ricorso.- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026con sede in Afragola (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, rappresentato e difeso,giusta procura speciale e determina di conferimento incarico allegate alcontroricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamentedomicilia in Napoli, via G. Porzio n. 4, [OSCURATO:PERSONA], Isola G/8.- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Scafati (SA), alla via Tora n. 15, inpersona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA] n. 13.- controricorrente -C.U.C. - [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA], in personadei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.- intimate -avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, n. 710/2025, pubblicata il 29gennaio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno26/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.

MauroVitiello, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.1.

Il Comune di Afragola (Na) aggiudicò il proprio servizio di gestioneintegrata dei rifiuti solidi urbani ispirata ad esigenze sociali con caratteristichedi sostenibilità ambientali, ai sensi del d.m. 23 giugno 2022 e per la duratadi otto anni più uno, alla [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026Tale aggiudicazione, nonché il disciplinare di gara, il corrispondentebando, con particolare riguardo alle previsioni concernenti i requisiti dipartecipazione ed i criteri di valutazione, i verbali di gara ed ogni altro attopresupposto, consequenziale o comunque connesso alla procedura, furonoimpugnati dinanzi al TAR Campania, con due distinti ricorsi, corredati di motiviaggiunti, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rispettivamente società terza e seconda classificata nella graduatoria di gara.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestò, tra l’altro, l’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]alla procedura per violazione dell’art. 15 del Disciplinare di gara, degli artt. 1e 21 del [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto, e del [OSCURATO:PERSONA], avendoquest’ultima offerto mezzi diversi e con caratteristiche differenti rispetto aquelli previsti a pena di esclusione, e per violazione del principio diequivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016.1.1.

Con sentenza del 26 luglio 2024, n. 4437, il TAR Campania, riuniti iricorsi, li rigettò entrambi, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendoaltresì fondato in sede conclusiva del corpo motivazionale, seppure “percompletezza”, il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversol’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attesa la mancata integrazione, daparte di quest’ultima, del requisito del servizio continuativo almeno annualenell’ambito del triennio rilevante.2.

L’appello promosso contro questa decisione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fuaccolto dal Consiglio di Stato con sentenza del 29 gennaio 2025, n. 710,pronunciata nel contraddittorio con il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. enella contumacia di C.U.C. - [OSCURATO:PERSONA] di Committenza dell’[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.2.1.

Per quanto di residuo interesse in questa sede, quel giudice valutòfavorevolmente la seconda doglianza contenuta nell’appello, di violazionedell’art. 15 del Disciplinare di gara, degli artt. 1 e 21 del [OSCURATO:PERSONA] e del Piano industriale, poiché [OSCURATO:SOCIETA]. risultava aver offertoautomezzi diversi da quelli previsti, a pena di esclusione, dalla lex specialisquali requisiti minimi dell’offerta, indispensabili per l’espletamento di dueNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026delle attività richieste come obbligatorie dalla Stazione appaltante: il serviziodi spurgo e pulizia delle caditoie (da effettuarsi con autocisterna con funzionedi autobotte – espurgo canaljet) ed il conferimento dei rifiuti ingombranti epericolosi (n. 2 autocarri furgonati 2 assi, portata 35 q., con pianale e spondaidraulica).

Osservò, in proposito, che «La suddetta questione non apparepoter essere ridotta, come reputato dal T.A.R., all’offerta di automezzi soloapparentemente diversi da quelli richiesti che, però, sarebbero in seguito statiinsindacabilmente giudicati equivalenti dalla Commissione, essendo in gradodi assicurare comunque le medesime prestazioni di quelli indicati dalla lexspecialis, perché, nel caso in questione, la Sezione, pur concordando conl’orientamento giurisprudenziale prevalente per cui “il giudizio di equivalenzasulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara risulta…legato non aformalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzionitecniche offerte” e in base al quale “la valutazione delle offerte come quellasull’equivalenza sono espressioni dell’ampia discrezionalità riconosciuta allastazione appaltante e, di conseguenza, le relative censure che investono ilmerito di tali valutazioni sono sottratte al sindacato di legittimità, salval’ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità,irrazionalità o travisamento dei fatti” (cfr.

Cons.

Stato, Sez.

IV, 7 giugno 2021n. 4353; Sez.

II, 1 febbraio 2024 n. 1019), non può non rilevare in forza deidocumenti in atti e di tutti gli elementi di causa sia la palese mancanza dellesuddette tipologie di veicoli essenziali per lo svolgimenti dei peculiari servizirichiesti come necessari, sia l’inidoneità degli automezzi offerti a perseguiregli obiettivi di raccolta come configurati nel piano industriale senza che taligravi criticità possano dirsi superate attraverso un generico rinvio alsubappalto – cui la controinteressata ha dichiarato di voler ricorrere – comeaffermato nella sentenza appellata».3.

Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoaffidato ad un motivo, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,mentre il Comune di Afragola, con il proprio controricorso, ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso suddetto.

C.U.C. - [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026Committenza dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e CittàMetropolitana di Napoli, invece, nemmeno in questa sede hanno svolto difese.3.1.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositatoconclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile la propostaimpugnazione.4. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.

Quest’ultima, tra l’altro, ha ivi rappresentato che,«Successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presentegiudizio, e alla scadenza del termine per il deposito dei controricorsi, il 1 aprile2025 il Comune di Afragola ha assunto la Determinazione RCG N.605-2025,con oggetto: “Ritorno e Rettifica della Determinazione RCG°602/2025 del01/04/2025 - Efficacia dell’Aggiudicazione – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” […],con la quale ha dato atto dell’acquisto di efficacia della nuova aggiudicazionein favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dell’appalto per il servizio di gestioneintegrata dei rifiuti solidi urbani. [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiaratamenteassunta in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in sedegiurisdizionale, Sezione Quarta, n. 710/2025, impugnata in questa sede daEcology.

A seguito di tale Determinazione, il Comune di Afragola ha stipulatocon [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il contratto di appalto per il servizio anzidetto […],che è attualmente in corso di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] in questione nonha costituito oggetto di impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente inquesto giudizio […].

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] per lasopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dato che la ricorrente nonpotrebbe ottenere alcun bene della vita o utilità dall’eventuale accoglimentodel ricorso, essendosi consolidati gli effetti della nuova aggiudicazione delservizio al quale questa controversia si riferisce».RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico formulato motivo del proprio ricorso, rubricato «Nullitàdella sentenza ex art. 111 Cost., 360, comma 1, n. 1, c.p.c., e 362 c.p.c. pereccesso di potere giurisdizionale ed in particolare per sconfinamento dipotere, avendo la sentenza impugnata sindacato valutazioni rientranti nellaNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026sfera della discrezionalità tecnica della P.A.», [OSCURATO:SOCIETA]. contesta alConsiglio di Stato di avere sindacato il giudizio di equivalenza, svolto dallacommissione di gara, della propria offerta, apprezzamento pacificamenteinvolgente apprezzamenti tecnico discrezionali, senza tuttavia minimamenteindicare le ragioni di macroscopica abnormità che lo avrebbero caratterizzato,con ciò esercitando la propria giurisdizione nella sfera riservata alladiscrezionalità amministrativa.2.

Allo scrutinio di tale doglianza giova premettere che, come ancorarecentemente ricordato da Cass., SU, n. 26469 del 2025, nonché da Cass.,SU, nn. 34786, 23849, 23850 e 16824 del 2024, l’eccesso di poteregiurisdizionale, denunciabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità,deve riferirsi alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che vannoindividuate, secondo consolidato orientamento delle Sezioni Unite, nell’ipotesiin cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera inveceriservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddettainvasione o sconfinamento), ovvero quando la neghi sull’erroneo presuppostoche la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizionegiurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed, ancora, nelle ipotesi in cui siariscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando il giudice abbiaviolato i cd. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi sumateria attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale,ovvero negando la cognizione sull’erroneo presupposto dell’appartenenzadella giurisdizione ad altro giudice.

L’alveo del controllo sul rispetto dellagiurisdizione non si estende, invece, ad asserite violazioni di legge,sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizionespeciale (cfr. ex aliis, Cass., SU, n. 8311 del 2019; Cass., SU, nn. 19675 e27770 del 2020; Cass., SU, n. 15573 del 2021; Cass., SU, n. 14301 del 2022;Cass., SU, n. 5862 del 2023).2.1.

A sua volta, l’eccesso di potere per sconfinamento nella sfera delmerito amministrativo è configurabile soltanto quando l’indagine svolta dalgiudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità delNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta e concretavalutazione dell’opportunità e della convenienza dell'atto, ovvero quando ladecisione finale esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi aquella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di merito, che siestrinsechi in una pronuncia avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietàpropria del provvedimento sostituito (cfr. ex aliis, Cass., SU, n. 12328 del2026; Cass., SU, n. 26469 del 2025; Cass., SU, nn. 19293, 18559 e 16840del 2024; Cass., SU, nn. 28550 e 27201 del 2023; Cass., SU, nn. 30582 e21651 del 2021).In altri termini, l’ambito riservato alla P.A. viene indebitamente invasodal giudice nel caso in cui questi dia luogo ad apprezzamenti di merito, checoncernono, quindi, il se, il quando ed il come, non limitandosi (salvo i casiin cui la giurisdizione sia estesa alla valutazione di merito) a verificare lalegittimità dell’atto.3.

È opportuno ricordare, poi, che il principio di equivalenza è statoelaborato dalla giurisprudenza sovranazionale, sebbene abbia assunto unrilievo centrale anche nell’ambito di quella nazionale.

Quest’ultima, infatti, lodefinisce quale principio che «permea l’intera disciplina dell’evidenzapubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodottiaventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezionedella migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali diimparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica e, dall’altro,al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favorpartecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio delladiscrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criteriodi ragionevolezza e proporzionalità» (cfr.

Cons.

Stato, Sez.

V, n. 5708 del2025).

Esso, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione delconfronto competitivo fra gli operatori economici, presuppone lacorrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dallespecifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformitàsostanziale con le predette specifiche tecniche, nella misura in cui questeNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026vengano nella sostanza soddisfatte (cfr.

Cons.

Stato, SEz.

III, n. 2066 del2025).

Il suo significato ultimo, infatti, è «quello di evitare che le stazioniappaltanti, le quali, in ipotesi, all’atto di redazione del capitolato, non avendospecialistica conoscenza del singolo mercato di riferimento, non abbiano benindividuato tutte le caratteristiche di dettaglio dei prodotti ed in presenza diprodotti che pur pienamente e financo meglio garantirebbero le esigenzesottese alla gara, si trovino private della possibilità di conseguire l’offerta nelcomplesso migliore con una artificiosa riduzione della concorrenza pereccessiva rigidità della legge di gara» (cfr.

TAR Campania, n. 5029 del 2025,confermata, in appello, da Cons.

Stato, Sez.

III, n. 128 del 2026).In sede di gara pubblica, tuttavia, il principio di equivalenza trova ilproprio limite nella difformità del bene o del servizio rispetto a quello descrittodalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliudpro alio non rimediabile.

Invero, ammettere una simile deroga significherebbedistorcere l’oggetto del contratto, rendendolo sostanzialmente indeterminatoe consentendo di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quellodescritto nella lex specialis, con evidente lesione della par condicio tra iconcorrenti (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cons.

Stato, Sez.

V, nn. 3345e 5708 del 2025).3.1.

Esigenze di completezza, infine, impongono di rimarcare che partedella giurisprudenza ha operato una distinzione tra le “specifiche tecniche”,rispetto alle quali il principio di equivalenza sarebbe sempre applicabile, ed i“requisiti minimi obbligatori”, che possono essere richiesti a pena diesclusione in quanto esprimono la definizione a priori dei bisognidell’Amministrazione, e quindi hanno l’effetto di perimetrare a monte i tipi diprestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni.In relazione a questi ultimi, un primo orientamento ha opinato che nonfosse applicabile il principio di equivalenza, mentre un secondo “ha ritenuto ilprincipio di equivalenza estensibile anche ai requisiti minimi qualificati comeobbligatori dalla disciplina di gara, ma ciò ha fatto sulla scorta di un approccio“funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialisNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026emergeva che determinate caratteristiche tecniche erano richieste al fine diassicurare all’Amministrazione il perseguimento di determinate finalità, edunque poteva ammettersi la prova che queste ultime fossero soddisfatteanche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecnichedifferenti da quelle richieste” (cfr.

Cons.

Stato, Sez.

V, n. 2789 del 2025).Particolarmente significativa si rivela,la sentenza del Consiglio di Stato,Sezione Terza, n. 8094 del 2025 (nella parte riguardante le censuredell’appellante concernenti la mancata ed esplicita dimostrazionedell’equivalenza della soluzione tecnica proposta da uno dei partecipanti allagara rispetto alla lex specialis), nella cui motivazione si legge, tra l’altro, che[…], vige, in linea generale, il principio secondo cui è a carico dell’offerentel’onere di indicare in sede di procedura concorsuale l’equivalenza funzionaledei prodotti e servizi proposti, non potendo integrare ex post e tantomeno insede giudiziale la propria offerta, fatto salvo il potere della stessaAmministrazione procedente di effettuare una simile valutazione.

Inapplicazione del principio dell’autovincolo (ex multis, Consiglio di Stato,Sezione III, 25 luglio 2023, n. 7293), con riguardo ad una regola di gara nonsarebbe stato consentito alla stazione appaltante di non rispettare ladisciplina che essa stessa si era data, non potendo in questa sede il favorpartecipationis (Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2022, n.10932)fare premio sulla par condicio. […].

Al riguardo, la fattispecie in questionedeve essere calata nei canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza diquesto Consiglio di Stato, secondo cui, se è vero che la difformità dell’offertarispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i benio servizi da fornire può risolversi, in astratto, in un aliud pro alio idoneo agiustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione anche in assenza di unaespressa comminatoria in tal senso, tuttavia questo rigido automatismo operanel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di garaconsentano di ricostruire con esattezza il servizio richiestodall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivocadeterminate caratteristiche tecniche come obbligatorie, e quindi laddove laNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026disciplina di gara preveda qualità del prodotto che con assoluta certezza siqualifichino come caratteristiche minime.

Viceversa e sempre in lineagenerale, soltanto laddove residui un margine di ambiguità circa l’effettivaportata delle clausole (escludenti) del bando, riprende vigore il principioresiduale che impone di preferire l’interpretazione della lexspecialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis edell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività- intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause diesclusione (cfr.

Consiglio di Stato, Sezione III, 14 maggio 2020, n. 3084)».4.

Fermo quanto precede, nessuna intrusione del giudice nell’ambitoriservato alla [OSCURATO:PERSONA] risulta configurabile nella fattispeciein esame, atteso che il Consiglio di Stato ha evidenziato determinati aspettifattuali, che sono stati ritenuti rilevanti, non già per l’adozione sostitutiva diuna diversa decisione sul merito dell’azione amministrativa, bensì per ladimostrazione di veri e propri vizi di legittimità invalidanti l’aggiudicazione.In particolare, quel giudice, una volta rimarcata l’obbligatorietà, in basealla disciplina di gara (art. 15 del Disciplinare; artt. 1 e 21 del Capitolato edel Piano industriale, che stabilivano sia la tipologia di veicoli “essenziali”previsti a pena di esclusione, sia i servizi richiesti come “necessari”), deirequisiti minimi che l’offerta avrebbe dovuto rispettare quanto alla fornituradegli automezzi, ha disconosciuto i presupposti di applicabilità del principio diequivalenza ex art. 68 del. d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi riprodotto nell’allegatoII.5 del d.lgs. n. 36 del 2023, cui fa esplicito rinvio l’art. 79, proseguendo,così, la linea già tracciata dal precedente art. 68 del d.lgs. 50/2016).

Principioche, come si è già ricordato, è applicabile in relazione alle “specifichetecniche” di un bene oggetto dell’offerta presentata nella partecipazione allagara, a paragone con quelle prescritte dagli atti di gara, ma che non puòessere invocato per ammettere offerte che, sul piano oggettivo, non rispettinole caratteristiche tecniche previste come obbligatorie in tali atti, così finendo,sostanzialmente, per rendere indeterminato l'oggetto dell'appalto e permodificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazioneNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplinadi gara.Il Consiglio di Stato, dunque, ha compiuto una verifica sul giudizio dellacommissione di gara della stazione appaltante che, a dire del primo,considerando gli automezzi offerti come equivalenti a quelli previsti nelbando, era incorsa nella violazione della lex specialis, la quale,contrariamente a quanto reputato dalla menzionata commissione, richiedevacaratteristiche tecniche diverse da quelle assicurate dalla dotazione dellasocietà risultata aggiudicataria.Lo stesso, quindi, non si è sostituito all’amministrazione procedente: nonha effettuato un sindacato di merito, né operato una valutazione sul pianodella convenienza e della opportunità dell’avvenuta aggiudicazione, ma haverificato la corrispondenza tra offerta e requisiti minimi inderogabili della lexspecialis, così mantenendosi nell’ambito del controllo di legittimità richiestodall'appellante in relazione al profilo specifico dell'effettiva equivalenza degliautomezzi in dotazione all'aggiudicataria rispetto a quelli (con bendeterminate caratteristiche tecniche) previsti dal bando quale condizione diammissibilità della domanda di partecipazione alla gara.

È indubbio, infatti,che il giudizio di equivalenza è certamente sindacabile allorquando, comeaccaduto nella specie, risulti in chiaro contrasto con le puntuali prescrizionidella lex specialis.Così operando, allora, il Consiglio di Stato ha svolto una prerogativa tipicadella propria funzione giurisdizionale, dovendo qui solo ricordarsi che leSezioni Unite di questa Corte hanno costantemente ribadito che il controlload esse demandato, secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 8, Cost.,non può estendersi alle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale daparte del giudice amministrativo, neppure quando venga in rilievo il sindacatosu valutazioni tecniche dell'amministrazione, restando tali profili confinati ailimiti interni della giurisdizione.Ne consegue che, coerentemente con quanto rimarcato dal sostitutoprocuratore generale nelle sue conclusioni scritte, anche un'interpretazioneNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026particolarmente rigorosa della lex specialis, o una diversa qualificazione delgiudizio di equivalenza tecnica, ove ritenute erronee, non integrano, di persé, un'indebita invasione della sfera riservata alla discrezionalitàamministrativa ma si risolvono, al più, in errores in iudicando, insuscettibilidi valutazione in sede di ricorso per Cassazione avverso le decisioni delConsiglio di Stato (cfr., e multis, Cass., SU, n. 20819 del 2020).5.

In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere dichiaratoinammissibile, da ciò derivando la definitività della sentenza oggi impugnata,che, – come evidenziato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nellapropria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. – ha costituito il presuppostoin base al quale il Comune Afragola, in data 1 aprile 2025, ha assunto laDeterminazione RCG N.605-2025, con oggetto: “Ritorno e Rettifica dellaDeterminazione RCG°602/2025 del 01/04/2025 - Efficaciadell’Aggiudicazione – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, con la quale ha dato attodell’acquisto di efficacia della nuova aggiudicazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’appalto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidiurbani e, successivamente, ha stipulato con la controricorrente suddetta ilcontratto di appalto per quello stesso servizio, attualmente in corso diesecuzione.

La citata determinazione, come ancora riferito nella medesimamemoria, non ha costituito oggetto di impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,derivandone, così, anche una sopravvenuta sua carenza di interesse allaodierna decisione.6.

Il Comune di Afragola, nel costituirsi nel presente giudizio di legittimitàmediante controricorso, non ha contestato il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., ma neha condiviso le argomentazioni laddove ha osservato che, «Nel momento incui, […], il Consiglio di Stato prescinde completamente dal giudizio diequivalenza espresso, tacitamente ed espressamente, dalla commissione digara, ritenendo che la mancanza dei mezzi contestati da [OSCURATO:PERSONA] siaidonea ex se a dimostrare la assenza delle specifiche tecniche prescritta dallanormativa di gara (di fatto, ritenendo non equivalenti i mezzi e le attrezzatureofferte, con quelle indicate dalla disciplina di gara), pare evidente l’invasioneNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026di campo compiuta dal giudice amministrativo che, come sottolineato nelricorso introduttivo del presente giudizio, ha quindi travalicato il confineesistente tra il potere amministrativo/esecutivo e il potere giurisdizionale»,concludendo, poi, chiedendo «l’accoglimento del ricorso per Cassazioneproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., ravvisandosi la violazione dell’art. 111 dellaCostituzione».Questa Corte ha affermato, ripetutamente, che il controricorso che nonsia volto a “contraddire” il ricorso (ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.) maanzi – come nella specie – ad aderire a taluna delle sue censure, devequalificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo (cfr., ex aliis, Cass. n.6154 del 2024; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 26505 del 2009; Cass. n.12764 del 2003).

Sebbene si sia obiettato, al riguardo, che quando con ilcontroricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta delricorrente principale, senza formulare una propria domanda di annullamentototale e parziale della decisione sfavorevole, si sarebbe in presenza di unasemplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche sesubordinata alla sorte dell'impugnazione principale (così Cass. n. 7564 del2006, seguita, in parte qua, da Cass. n. 10329 del 2016), reputa il Collegioche a tale interpretazione estensiva dell'art. 370 cod. proc. civ., secondo cuila facoltà di “contraddire” da parte di chi abbia ricevuto la notifica del ricorsonon implicherebbe necessariamente l'assunzione di una posizionecontrastante con quella dell'impugnante ma comprenderebbe anche l'ipotesidi adesione, parziale o totale, alle sue richieste, non possa darsi continuità inragione della netta contrarietà manifestata, sul punto, da Cass.

SU. n. 28052del 2008, la quale, nel richiamare Cass. n. 12764 del 2003, ha testualmenteescluso che il controricorso possa avere un contenuto adesivo al propostogravame.Peraltro, alla qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorsoincidentale non osta la circostanza che esso non contenga esplicitamente larichiesta di cassazione della sentenza impugnata, ben potendo quest’ultimaessere anche implicita (cfr. Cass. n. 20454 del 2005 e Cass. n. 41008 delNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/20262021) e tanto desumendosi, nella specie, sia dall’espressa censura rivolta allasentenza predetta, sia dalla conclusione con cui si è chiesto «l’accoglimentodel ricorso per Cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.», ben potendo reputarsiivi insita l’adesione alla richiesta di cassazione della sentenza proposta dallaricorrente principale.Nessuna delle parti, infine, ha specificamente dedotto l’avvenutanotificazione della sentenza (pubblicata il 29 gennaio 2025) impugnata nelpresente giudizio, sicché il ricorso incidentale adesivo del Comune di Afragoladeve considerarsi affatto tempestivo, siccome depositato in data 26 febbraio2025 e, dunque, entro il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nonrilevando per il ricorrente adesivo il termine di cui all’art. 334 cod. proc. civ.(cfr. Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 6154 del 2024).

Esso, tuttavia, sirivela inammissibile per le medesime ragioni che hanno giustificato l’analogadeclaratoria del ricorso (principale) di [OSCURATO:SOCIETA]7.

In conclusione, quindi, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. deveessere dichiarato inammissibile ed altrettanto dicasi per quello incidentale delComune di Afragola (così qualificandosi il suo controricorso meramenteadesivo al primo), restando a loro carico, in via solidale, ex art. 97, comma1, cod. proc. civ. le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’altracontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.7.1.

Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di Afragola, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, rispettivamente,per il ricorso principale della prima e quello incidentale del secondo, giusta ilcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. equello incidentale (così inteso il suo controricorso meramente adesivo alprimo) del Comune di Afragola.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il Comune di Afragola, in solido tra loro, alpagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]. e delComune di Afragola, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale della prima e quelloincidentale del secondo, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civilidella Corte Suprema di cassazione, il 26 maggio 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Panico, n. 72, presso lo studiodegli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano edifendono giusta procura speciale allegata al ricorso.- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026con sede in Afragola (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, rappresentato e difeso,giusta procura speciale e determina di conferimento incarico allegate alcontroricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamentedomicilia in Napoli, via G. Porzio n. 4, [OSCURATO:PERSONA], Isola G/8.- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Scafati (SA), alla via Tora n. 15, inpersona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA],con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA] n. 13.- controricorrente -C.U.C. - [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA], in personadei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.- intimate -avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, n. 710/2025, pubblicata il 29gennaio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno26/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. MauroVitiello, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.1. Il Comune di Afragola (Na) aggiudicò il proprio servizio di gestioneintegrata dei rifiuti solidi urbani ispirata ad esigenze sociali con caratteristichedi sostenibilità ambientali, ai sensi del d.m. 23 giugno 2022 e per la duratadi otto anni più uno, alla [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026Tale aggiudicazione, nonché il disciplinare di gara, il corrispondentebando, con particolare riguardo alle previsioni concernenti i requisiti dipartecipazione ed i criteri di valutazione, i verbali di gara ed ogni altro attopresupposto, consequenziale o comunque connesso alla procedura, furonoimpugnati dinanzi al TAR Campania, con due distinti ricorsi, corredati di motiviaggiunti, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rispettivamente società terza e seconda classificata nella graduatoria di gara.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestò, tra l’altro, l’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]alla procedura per violazione dell’art. 15 del Disciplinare di gara, degli artt. 1e 21 del [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto, e del [OSCURATO:PERSONA], avendoquest’ultima offerto mezzi diversi e con caratteristiche differenti rispetto aquelli previsti a pena di esclusione, e per violazione del principio diequivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016.1.1. Con sentenza del 26 luglio 2024, n. 4437, il TAR Campania, riuniti iricorsi, li rigettò entrambi, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendoaltresì fondato in sede conclusiva del corpo motivazionale, seppure “percompletezza”, il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversol’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attesa la mancata integrazione, daparte di quest’ultima, del requisito del servizio continuativo almeno annualenell’ambito del triennio rilevante.2. L’appello promosso contro questa decisione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fuaccolto dal Consiglio di Stato con sentenza del 29 gennaio 2025, n. 710,pronunciata nel contraddittorio con il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. enella contumacia di C.U.C. - [OSCURATO:PERSONA] di Committenza dell’[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.2.1. Per quanto di residuo interesse in questa sede, quel giudice valutòfavorevolmente la seconda doglianza contenuta nell’appello, di violazionedell’art. 15 del Disciplinare di gara, degli artt. 1 e 21 del [OSCURATO:PERSONA] e del Piano industriale, poiché [OSCURATO:SOCIETA]. risultava aver offertoautomezzi diversi da quelli previsti, a pena di esclusione, dalla lex specialisquali requisiti minimi dell’offerta, indispensabili per l’espletamento di dueNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026delle attività richieste come obbligatorie dalla Stazione appaltante: il serviziodi spurgo e pulizia delle caditoie (da effettuarsi con autocisterna con funzionedi autobotte – espurgo canaljet) ed il conferimento dei rifiuti ingombranti epericolosi (n. 2 autocarri furgonati 2 assi, portata 35 q., con pianale e spondaidraulica). Osservò, in proposito, che «La suddetta questione non apparepoter essere ridotta, come reputato dal T.A.R., all’offerta di automezzi soloapparentemente diversi da quelli richiesti che, però, sarebbero in seguito statiinsindacabilmente giudicati equivalenti dalla Commissione, essendo in gradodi assicurare comunque le medesime prestazioni di quelli indicati dalla lexspecialis, perché, nel caso in questione, la Sezione, pur concordando conl’orientamento giurisprudenziale prevalente per cui “il giudizio di equivalenzasulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara risulta…legato non aformalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzionitecniche offerte” e in base al quale “la valutazione delle offerte come quellasull’equivalenza sono espressioni dell’ampia discrezionalità riconosciuta allastazione appaltante e, di conseguenza, le relative censure che investono ilmerito di tali valutazioni sono sottratte al sindacato di legittimità, salval’ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità,irrazionalità o travisamento dei fatti” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2021n. 4353; Sez. II, 1 febbraio 2024 n. 1019), non può non rilevare in forza deidocumenti in atti e di tutti gli elementi di causa sia la palese mancanza dellesuddette tipologie di veicoli essenziali per lo svolgimenti dei peculiari servizirichiesti come necessari, sia l’inidoneità degli automezzi offerti a perseguiregli obiettivi di raccolta come configurati nel piano industriale senza che taligravi criticità possano dirsi superate attraverso un generico rinvio alsubappalto – cui la controinteressata ha dichiarato di voler ricorrere – comeaffermato nella sentenza appellata».3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoaffidato ad un motivo, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,mentre il Comune di Afragola, con il proprio controricorso, ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso suddetto. C.U.C. - [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026Committenza dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e CittàMetropolitana di Napoli, invece, nemmeno in questa sede hanno svolto difese.3.1. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositatoconclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile la propostaimpugnazione.4. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ. Quest’ultima, tra l’altro, ha ivi rappresentato che,«Successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presentegiudizio, e alla scadenza del termine per il deposito dei controricorsi, il 1 aprile2025 il Comune di Afragola ha assunto la Determinazione RCG N.605-2025,con oggetto: “Ritorno e Rettifica della Determinazione RCG°602/2025 del01/04/2025 - Efficacia dell’Aggiudicazione – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” […],con la quale ha dato atto dell’acquisto di efficacia della nuova aggiudicazionein favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dell’appalto per il servizio di gestioneintegrata dei rifiuti solidi urbani. [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiaratamenteassunta in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in sedegiurisdizionale, Sezione Quarta, n. 710/2025, impugnata in questa sede daEcology. A seguito di tale Determinazione, il Comune di Afragola ha stipulatocon [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il contratto di appalto per il servizio anzidetto […],che è attualmente in corso di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] in questione nonha costituito oggetto di impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente inquesto giudizio […]. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] per lasopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dato che la ricorrente nonpotrebbe ottenere alcun bene della vita o utilità dall’eventuale accoglimentodel ricorso, essendosi consolidati gli effetti della nuova aggiudicazione delservizio al quale questa controversia si riferisce».RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico formulato motivo del proprio ricorso, rubricato «Nullitàdella sentenza ex art. 111 Cost., 360, comma 1, n. 1, c.p.c., e 362 c.p.c. pereccesso di potere giurisdizionale ed in particolare per sconfinamento dipotere, avendo la sentenza impugnata sindacato valutazioni rientranti nellaNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026sfera della discrezionalità tecnica della P.A.», [OSCURATO:SOCIETA]. contesta alConsiglio di Stato di avere sindacato il giudizio di equivalenza, svolto dallacommissione di gara, della propria offerta, apprezzamento pacificamenteinvolgente apprezzamenti tecnico discrezionali, senza tuttavia minimamenteindicare le ragioni di macroscopica abnormità che lo avrebbero caratterizzato,con ciò esercitando la propria giurisdizione nella sfera riservata alladiscrezionalità amministrativa.2. Allo scrutinio di tale doglianza giova premettere che, come ancorarecentemente ricordato da Cass., SU, n. 26469 del 2025, nonché da Cass.,SU, nn. 34786, 23849, 23850 e 16824 del 2024, l’eccesso di poteregiurisdizionale, denunciabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità,deve riferirsi alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che vannoindividuate, secondo consolidato orientamento delle Sezioni Unite, nell’ipotesiin cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera inveceriservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddettainvasione o sconfinamento), ovvero quando la neghi sull’erroneo presuppostoche la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizionegiurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed, ancora, nelle ipotesi in cui siariscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando il giudice abbiaviolato i cd. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi sumateria attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale,ovvero negando la cognizione sull’erroneo presupposto dell’appartenenzadella giurisdizione ad altro giudice. L’alveo del controllo sul rispetto dellagiurisdizione non si estende, invece, ad asserite violazioni di legge,sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizionespeciale (cfr. ex aliis, Cass., SU, n. 8311 del 2019; Cass., SU, nn. 19675 e27770 del 2020; Cass., SU, n. 15573 del 2021; Cass., SU, n. 14301 del 2022;Cass., SU, n. 5862 del 2023).2.1. A sua volta, l’eccesso di potere per sconfinamento nella sfera delmerito amministrativo è configurabile soltanto quando l’indagine svolta dalgiudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità delNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta e concretavalutazione dell’opportunità e della convenienza dell'atto, ovvero quando ladecisione finale esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi aquella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di merito, che siestrinsechi in una pronuncia avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietàpropria del provvedimento sostituito (cfr. ex aliis, Cass., SU, n. 12328 del2026; Cass., SU, n. 26469 del 2025; Cass., SU, nn. 19293, 18559 e 16840del 2024; Cass., SU, nn. 28550 e 27201 del 2023; Cass., SU, nn. 30582 e21651 del 2021).In altri termini, l’ambito riservato alla P.A. viene indebitamente invasodal giudice nel caso in cui questi dia luogo ad apprezzamenti di merito, checoncernono, quindi, il se, il quando ed il come, non limitandosi (salvo i casiin cui la giurisdizione sia estesa alla valutazione di merito) a verificare lalegittimità dell’atto.3. È opportuno ricordare, poi, che il principio di equivalenza è statoelaborato dalla giurisprudenza sovranazionale, sebbene abbia assunto unrilievo centrale anche nell’ambito di quella nazionale. Quest’ultima, infatti, lodefinisce quale principio che «permea l’intera disciplina dell’evidenzapubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodottiaventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezionedella migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali diimparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica e, dall’altro,al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favorpartecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio delladiscrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criteriodi ragionevolezza e proporzionalità» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5708 del2025). Esso, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione delconfronto competitivo fra gli operatori economici, presuppone lacorrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dallespecifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformitàsostanziale con le predette specifiche tecniche, nella misura in cui questeNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026vengano nella sostanza soddisfatte (cfr. Cons. Stato, SEz. III, n. 2066 del2025). Il suo significato ultimo, infatti, è «quello di evitare che le stazioniappaltanti, le quali, in ipotesi, all’atto di redazione del capitolato, non avendospecialistica conoscenza del singolo mercato di riferimento, non abbiano benindividuato tutte le caratteristiche di dettaglio dei prodotti ed in presenza diprodotti che pur pienamente e financo meglio garantirebbero le esigenzesottese alla gara, si trovino private della possibilità di conseguire l’offerta nelcomplesso migliore con una artificiosa riduzione della concorrenza pereccessiva rigidità della legge di gara» (cfr. TAR Campania, n. 5029 del 2025,confermata, in appello, da Cons. Stato, Sez. III, n. 128 del 2026).In sede di gara pubblica, tuttavia, il principio di equivalenza trova ilproprio limite nella difformità del bene o del servizio rispetto a quello descrittodalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliudpro alio non rimediabile. Invero, ammettere una simile deroga significherebbedistorcere l’oggetto del contratto, rendendolo sostanzialmente indeterminatoe consentendo di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quellodescritto nella lex specialis, con evidente lesione della par condicio tra iconcorrenti (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, nn. 3345e 5708 del 2025).3.1. Esigenze di completezza, infine, impongono di rimarcare che partedella giurisprudenza ha operato una distinzione tra le “specifiche tecniche”,rispetto alle quali il principio di equivalenza sarebbe sempre applicabile, ed i“requisiti minimi obbligatori”, che possono essere richiesti a pena diesclusione in quanto esprimono la definizione a priori dei bisognidell’Amministrazione, e quindi hanno l’effetto di perimetrare a monte i tipi diprestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni.In relazione a questi ultimi, un primo orientamento ha opinato che nonfosse applicabile il principio di equivalenza, mentre un secondo “ha ritenuto ilprincipio di equivalenza estensibile anche ai requisiti minimi qualificati comeobbligatori dalla disciplina di gara, ma ciò ha fatto sulla scorta di un approccio“funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialisNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026emergeva che determinate caratteristiche tecniche erano richieste al fine diassicurare all’Amministrazione il perseguimento di determinate finalità, edunque poteva ammettersi la prova che queste ultime fossero soddisfatteanche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecnichedifferenti da quelle richieste” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2789 del 2025).Particolarmente significativa si rivela,la sentenza del Consiglio di Stato,Sezione Terza, n. 8094 del 2025 (nella parte riguardante le censuredell’appellante concernenti la mancata ed esplicita dimostrazionedell’equivalenza della soluzione tecnica proposta da uno dei partecipanti allagara rispetto alla lex specialis), nella cui motivazione si legge, tra l’altro, che[…], vige, in linea generale, il principio secondo cui è a carico dell’offerentel’onere di indicare in sede di procedura concorsuale l’equivalenza funzionaledei prodotti e servizi proposti, non potendo integrare ex post e tantomeno insede giudiziale la propria offerta, fatto salvo il potere della stessaAmministrazione procedente di effettuare una simile valutazione. Inapplicazione del principio dell’autovincolo (ex multis, Consiglio di Stato,Sezione III, 25 luglio 2023, n. 7293), con riguardo ad una regola di gara nonsarebbe stato consentito alla stazione appaltante di non rispettare ladisciplina che essa stessa si era data, non potendo in questa sede il favorpartecipationis (Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2022, n.10932)fare premio sulla par condicio. […]. Al riguardo, la fattispecie in questionedeve essere calata nei canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza diquesto Consiglio di Stato, secondo cui, se è vero che la difformità dell’offertarispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i benio servizi da fornire può risolversi, in astratto, in un aliud pro alio idoneo agiustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione anche in assenza di unaespressa comminatoria in tal senso, tuttavia questo rigido automatismo operanel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di garaconsentano di ricostruire con esattezza il servizio richiestodall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivocadeterminate caratteristiche tecniche come obbligatorie, e quindi laddove laNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026disciplina di gara preveda qualità del prodotto che con assoluta certezza siqualifichino come caratteristiche minime. Viceversa e sempre in lineagenerale, soltanto laddove residui un margine di ambiguità circa l’effettivaportata delle clausole (escludenti) del bando, riprende vigore il principioresiduale che impone di preferire l’interpretazione della lexspecialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis edell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività- intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause diesclusione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 14 maggio 2020, n. 3084)».4. Fermo quanto precede, nessuna intrusione del giudice nell’ambitoriservato alla [OSCURATO:PERSONA] risulta configurabile nella fattispeciein esame, atteso che il Consiglio di Stato ha evidenziato determinati aspettifattuali, che sono stati ritenuti rilevanti, non già per l’adozione sostitutiva diuna diversa decisione sul merito dell’azione amministrativa, bensì per ladimostrazione di veri e propri vizi di legittimità invalidanti l’aggiudicazione.In particolare, quel giudice, una volta rimarcata l’obbligatorietà, in basealla disciplina di gara (art. 15 del Disciplinare; artt. 1 e 21 del Capitolato edel Piano industriale, che stabilivano sia la tipologia di veicoli “essenziali”previsti a pena di esclusione, sia i servizi richiesti come “necessari”), deirequisiti minimi che l’offerta avrebbe dovuto rispettare quanto alla fornituradegli automezzi, ha disconosciuto i presupposti di applicabilità del principio diequivalenza ex art. 68 del. d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi riprodotto nell’allegatoII.5 del d.lgs. n. 36 del 2023, cui fa esplicito rinvio l’art. 79, proseguendo,così, la linea già tracciata dal precedente art. 68 del d.lgs. 50/2016). Principioche, come si è già ricordato, è applicabile in relazione alle “specifichetecniche” di un bene oggetto dell’offerta presentata nella partecipazione allagara, a paragone con quelle prescritte dagli atti di gara, ma che non puòessere invocato per ammettere offerte che, sul piano oggettivo, non rispettinole caratteristiche tecniche previste come obbligatorie in tali atti, così finendo,sostanzialmente, per rendere indeterminato l'oggetto dell'appalto e permodificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazioneNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplinadi gara.Il Consiglio di Stato, dunque, ha compiuto una verifica sul giudizio dellacommissione di gara della stazione appaltante che, a dire del primo,considerando gli automezzi offerti come equivalenti a quelli previsti nelbando, era incorsa nella violazione della lex specialis, la quale,contrariamente a quanto reputato dalla menzionata commissione, richiedevacaratteristiche tecniche diverse da quelle assicurate dalla dotazione dellasocietà risultata aggiudicataria.Lo stesso, quindi, non si è sostituito all’amministrazione procedente: nonha effettuato un sindacato di merito, né operato una valutazione sul pianodella convenienza e della opportunità dell’avvenuta aggiudicazione, ma haverificato la corrispondenza tra offerta e requisiti minimi inderogabili della lexspecialis, così mantenendosi nell’ambito del controllo di legittimità richiestodall'appellante in relazione al profilo specifico dell'effettiva equivalenza degliautomezzi in dotazione all'aggiudicataria rispetto a quelli (con bendeterminate caratteristiche tecniche) previsti dal bando quale condizione diammissibilità della domanda di partecipazione alla gara. È indubbio, infatti,che il giudizio di equivalenza è certamente sindacabile allorquando, comeaccaduto nella specie, risulti in chiaro contrasto con le puntuali prescrizionidella lex specialis.Così operando, allora, il Consiglio di Stato ha svolto una prerogativa tipicadella propria funzione giurisdizionale, dovendo qui solo ricordarsi che leSezioni Unite di questa Corte hanno costantemente ribadito che il controlload esse demandato, secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 8, Cost.,non può estendersi alle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale daparte del giudice amministrativo, neppure quando venga in rilievo il sindacatosu valutazioni tecniche dell'amministrazione, restando tali profili confinati ailimiti interni della giurisdizione.Ne consegue che, coerentemente con quanto rimarcato dal sostitutoprocuratore generale nelle sue conclusioni scritte, anche un'interpretazioneNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026particolarmente rigorosa della lex specialis, o una diversa qualificazione delgiudizio di equivalenza tecnica, ove ritenute erronee, non integrano, di persé, un'indebita invasione della sfera riservata alla discrezionalitàamministrativa ma si risolvono, al più, in errores in iudicando, insuscettibilidi valutazione in sede di ricorso per Cassazione avverso le decisioni delConsiglio di Stato (cfr., e multis, Cass., SU, n. 20819 del 2020).5. In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere dichiaratoinammissibile, da ciò derivando la definitività della sentenza oggi impugnata,che, – come evidenziato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nellapropria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. – ha costituito il presuppostoin base al quale il Comune Afragola, in data 1 aprile 2025, ha assunto laDeterminazione RCG N.605-2025, con oggetto: “Ritorno e Rettifica dellaDeterminazione RCG°602/2025 del 01/04/2025 - Efficaciadell’Aggiudicazione – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, con la quale ha dato attodell’acquisto di efficacia della nuova aggiudicazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’appalto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidiurbani e, successivamente, ha stipulato con la controricorrente suddetta ilcontratto di appalto per quello stesso servizio, attualmente in corso diesecuzione. La citata determinazione, come ancora riferito nella medesimamemoria, non ha costituito oggetto di impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,derivandone, così, anche una sopravvenuta sua carenza di interesse allaodierna decisione.6. Il Comune di Afragola, nel costituirsi nel presente giudizio di legittimitàmediante controricorso, non ha contestato il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., ma neha condiviso le argomentazioni laddove ha osservato che, «Nel momento incui, […], il Consiglio di Stato prescinde completamente dal giudizio diequivalenza espresso, tacitamente ed espressamente, dalla commissione digara, ritenendo che la mancanza dei mezzi contestati da [OSCURATO:PERSONA] siaidonea ex se a dimostrare la assenza delle specifiche tecniche prescritta dallanormativa di gara (di fatto, ritenendo non equivalenti i mezzi e le attrezzatureofferte, con quelle indicate dalla disciplina di gara), pare evidente l’invasioneNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026di campo compiuta dal giudice amministrativo che, come sottolineato nelricorso introduttivo del presente giudizio, ha quindi travalicato il confineesistente tra il potere amministrativo/esecutivo e il potere giurisdizionale»,concludendo, poi, chiedendo «l’accoglimento del ricorso per Cassazioneproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., ravvisandosi la violazione dell’art. 111 dellaCostituzione».Questa Corte ha affermato, ripetutamente, che il controricorso che nonsia volto a “contraddire” il ricorso (ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.) maanzi – come nella specie – ad aderire a taluna delle sue censure, devequalificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo (cfr., ex aliis, Cass. n.6154 del 2024; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 26505 del 2009; Cass. n.12764 del 2003). Sebbene si sia obiettato, al riguardo, che quando con ilcontroricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta delricorrente principale, senza formulare una propria domanda di annullamentototale e parziale della decisione sfavorevole, si sarebbe in presenza di unasemplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche sesubordinata alla sorte dell'impugnazione principale (così Cass. n. 7564 del2006, seguita, in parte qua, da Cass. n. 10329 del 2016), reputa il Collegioche a tale interpretazione estensiva dell'art. 370 cod. proc. civ., secondo cuila facoltà di “contraddire” da parte di chi abbia ricevuto la notifica del ricorsonon implicherebbe necessariamente l'assunzione di una posizionecontrastante con quella dell'impugnante ma comprenderebbe anche l'ipotesidi adesione, parziale o totale, alle sue richieste, non possa darsi continuità inragione della netta contrarietà manifestata, sul punto, da Cass. SU. n. 28052del 2008, la quale, nel richiamare Cass. n. 12764 del 2003, ha testualmenteescluso che il controricorso possa avere un contenuto adesivo al propostogravame.Peraltro, alla qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorsoincidentale non osta la circostanza che esso non contenga esplicitamente larichiesta di cassazione della sentenza impugnata, ben potendo quest’ultimaessere anche implicita (cfr. Cass. n. 20454 del 2005 e Cass. n. 41008 delNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/20262021) e tanto desumendosi, nella specie, sia dall’espressa censura rivolta allasentenza predetta, sia dalla conclusione con cui si è chiesto «l’accoglimentodel ricorso per Cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.», ben potendo reputarsiivi insita l’adesione alla richiesta di cassazione della sentenza proposta dallaricorrente principale.Nessuna delle parti, infine, ha specificamente dedotto l’avvenutanotificazione della sentenza (pubblicata il 29 gennaio 2025) impugnata nelpresente giudizio, sicché il ricorso incidentale adesivo del Comune di Afragoladeve considerarsi affatto tempestivo, siccome depositato in data 26 febbraio2025 e, dunque, entro il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nonrilevando per il ricorrente adesivo il termine di cui all’art. 334 cod. proc. civ.(cfr. Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 6154 del 2024). Esso, tuttavia, sirivela inammissibile per le medesime ragioni che hanno giustificato l’analogadeclaratoria del ricorso (principale) di [OSCURATO:SOCIETA]7. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. deveessere dichiarato inammissibile ed altrettanto dicasi per quello incidentale delComune di Afragola (così qualificandosi il suo controricorso meramenteadesivo al primo), restando a loro carico, in via solidale, ex art. 97, comma1, cod. proc. civ. le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’altracontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.7.1. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di Afragola, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, rispettivamente,per il ricorso principale della prima e quello incidentale del secondo, giusta ilcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delNumero registro generale 3601/2025Numero sezionale 235/2026Numero di raccolta generale 25219/2026Data pubblicazione 10/09/2026contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. equello incidentale (così inteso il suo controricorso meramente adesivo alprimo) del Comune di Afragola.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il Comune di Afragola, in solido tra loro, alpagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]. e delComune di Afragola, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale della prima e quelloincidentale del secondo, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civilidella Corte Suprema di cassazione, il 26 maggio 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 25219/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris