CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17474/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
yn, nato Ucraina il 6 marzo 1992 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 31 dicembre 2025, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati da due sentenze indicate nel provvedimento impugnato; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato,in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che il Giudice dell'esecuzione ha motivato sulla distanza temporale e spaziale, sulla diversa natura dei beni tutelati dalla norma, sulle differenze nel modus operandi (v. pag. 2 ordinanza impugnata); considerato pertanto che il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo in relazione alla invocata continuazione sollecitando una diversa valutazione degli stessi elementi evidenziati dal Giudice dell'esecuzione; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigliere e tensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] davoni [OSCURATO:PERSONA] ' [OSCURATO:PERSONA] E-10 AG 2026