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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02300/2026

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 del Giudice di pace di Atri; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Atri ha affermato la penale responsabilità dei ricorrenti in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.

Igs. n. 286/98 e li ha, per l'effetto, condannati, ciascuno, alla pena di euro 10.000,00 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deducono inosservanza di norme processuali ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20, comma 2, lett. d), d.

Igs n. 274/00, 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.

Il difensore premette che l'atto del 22 maggio 2024 con il quale è stata esercitata l'azione penale nei riguardi dei due assistiti riporta l'indicazione del 6 ottobre 2024 quale data di citazione a comparire.

Evidenzia, però, che la prima udienza del processo è stata celebrata il successivo 10 ottobre 2024 «in assenza del difensore fiduciario, senza che quest'ultimo fosse stato debitamente informato in merito alla data e all'ora fissate per la celebrazione dell'udienza».

Rappresenta che detta circostanza configura una patente violazione delle garanzie difensive, essa integrando gli estremi di una causa di nullità assoluta della sentenza poi emessa per mancata citazione dei due imputati e per difetto di intervento, assistenza e rappresentanza di questi ultimi (art. 178, lett. c) cod. proc. pen) nei casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore.

3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Evidenzia che la fase dibattimentale si è svolta nell'assenza degli imputati ma alla presenza del difensore.

Quest'ultimo, in particolare, ha presenziato all'udienza del 10 ottobre 2024, della cui celebrazione è stato, quindi, all'evidenza, informato e durante la quale nulla ha eccepito in merito all'erronea indicazione della data riportata nell'atto di citazione, ed ha poi partecipato a tutte le udienze successive durante le quali ha articolato le attività difensive ritenute opportune.

Il difensore, in quanto domiciliatario dei due imputati, avrà certamente provveduto ad informare gli assistiti della data in cui la prima udienza dibattimentale è stata effettivamente celebrata.

Alla luce di ciò, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che la data di udienza indicata nell'atto di citazione notificato ai due imputati fosse erronea e non sia stata formalmente rettificata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Va premesso che dall'esame degli atti raccolti al fascicolo - verifica di fatto cui questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr., Sez.

U, n. 42972 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 22092 e, tra le Sezioni semplici, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525 - 01) - è dato apprezzare come, a seguito di richiesta avanzata dal pubblico ministero ex art. 49 d.

Igs. n. 274/00, il Giudice di pace procedente avesse indicato quale giorno della comparizione degli imputati e del loro difensore la data del 10 ottobre 2024.3111 L'atto di citazione riporta, invece, la diversa data del 6 ottobre 2024.

Risulta, poi, che la prima udienza dibattimentale non si sia svolta nella data riportata nell'atto di citazione, bensì in quella originariamente indicata dal giudice (10 ottobre 2024).

In atti non è, però, presente alcun provvedimento di differimento.

All'udienza del 10 ottobre 2024 il difensore dei due imputati, presente, ha regolarmente svolto la difesa tecnica.

I due imputati, di contro, sono stati dichiarati assenti.

3. Tanto premesso in punto di fatto, questa Corte ritiene di dover dare continuità al principio di diritto secondo il quale l'inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nell'atto con il quale sia stata esercitata l'azione penale, nell'impedire l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale all' «omessa citazione» di cui all'art. 178 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12641 del 21/12/2015, Galdino, Rv. 267020 - 01).

Essa costituisce, quindi, causa di nullità assoluta dell'atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., a condizione, però, che l'errore sia tale da determinare l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza (Sez. 3, n. 9464 del 11/10/2017, Militello, Rv. 272451 - 01).

Non causa, di contro, nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, ove esso sia agevolmente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva (cfr. Sez. 2, n. 17085 del 17/02/2011, Boccuni, Rv. 250247), in particolare quando sia possibile determinare facilmente l'errore dal contesto dell'atto notificato, in relazione alla funzione propria di esso (così Sez. 3, n. 22315 del 15/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250370).

4. Come già anticipato, è opinione di questa Corte che l'eccezione difensiva sia, alla luce dei canoni interpretativi appena illustrati, meritevole di accoglimento.

Il reale contenuto dell'atto notificato ai due ricorrenti, ovvero l'esatta data di celebrazione della prima udienza del processo, non poteva di certo ricavarsi dalla disamina dell'atto di citazione.

Essa avrebbe, semmai, potuto essere accessibile ai predetti soltanto facendo loro carico, apprezzata l'erroneità dell'indicazione in esso riportata, di rivolgersi alla cancelleria del giudice procedente per sciogliere ogni dubbio in proposito (condotta cui, del tutto ragionevolmente, si è determinato il loro difensore), in questo modo però gravandoli di un obbligo di attivarsi privo di qualsiasi base normativa.

La natura della nullità che viene in rilievo nel caso in esame e, in specie, la sua insanabilità rende irrilevante la circostanza che il difensore dei due imputati abbia di fatto presenziato allo svolgersi del dibattimento o, ancora, che questi abbia assunto la veste di loro domiciliatario.Sulla scorta di siffatte considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Atri, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 del Giudice di pace di Atri; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Atri ha affermato la penale responsabilità dei ricorrenti in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d. Igs. n. 286/98 e li ha, per l'effetto, condannati, ciascuno, alla pena di euro 10.000,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deducono inosservanza di norme processuali ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20, comma 2, lett. d), d. Igs n. 274/00, 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. Il difensore premette che l'atto del 22 maggio 2024 con il quale è stata esercitata l'azione penale nei riguardi dei due assistiti riporta l'indicazione del 6 ottobre 2024 quale data di citazione a comparire. Evidenzia, però, che la prima udienza del processo è stata celebrata il successivo 10 ottobre 2024 «in assenza del difensore fiduciario, senza che quest'ultimo fosse stato debitamente informato in merito alla data e all'ora fissate per la celebrazione dell'udienza». Rappresenta che detta circostanza configura una patente violazione delle garanzie difensive, essa integrando gli estremi di una causa di nullità assoluta della sentenza poi emessa per mancata citazione dei due imputati e per difetto di intervento, assistenza e rappresentanza di questi ultimi (art. 178, lett. c) cod. proc. pen) nei casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore. 3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. Evidenzia che la fase dibattimentale si è svolta nell'assenza degli imputati ma alla presenza del difensore. Quest'ultimo, in particolare, ha presenziato all'udienza del 10 ottobre 2024, della cui celebrazione è stato, quindi, all'evidenza, informato e durante la quale nulla ha eccepito in merito all'erronea indicazione della data riportata nell'atto di citazione, ed ha poi partecipato a tutte le udienze successive durante le quali ha articolato le attività difensive ritenute opportune. Il difensore, in quanto domiciliatario dei due imputati, avrà certamente provveduto ad informare gli assistiti della data in cui la prima udienza dibattimentale è stata effettivamente celebrata. Alla luce di ciò, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che la data di udienza indicata nell'atto di citazione notificato ai due imputati fosse erronea e non sia stata formalmente rettificata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Va premesso che dall'esame degli atti raccolti al fascicolo - verifica di fatto cui questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr., Sez. U, n. 42972 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 22092 e, tra le Sezioni semplici, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525 - 01) - è dato apprezzare come, a seguito di richiesta avanzata dal pubblico ministero ex art. 49 d. Igs. n. 274/00, il Giudice di pace procedente avesse indicato quale giorno della comparizione degli imputati e del loro difensore la data del 10 ottobre 2024.3111 L'atto di citazione riporta, invece, la diversa data del 6 ottobre 2024. Risulta, poi, che la prima udienza dibattimentale non si sia svolta nella data riportata nell'atto di citazione, bensì in quella originariamente indicata dal giudice (10 ottobre 2024). In atti non è, però, presente alcun provvedimento di differimento. All'udienza del 10 ottobre 2024 il difensore dei due imputati, presente, ha regolarmente svolto la difesa tecnica. I due imputati, di contro, sono stati dichiarati assenti. 3. Tanto premesso in punto di fatto, questa Corte ritiene di dover dare continuità al principio di diritto secondo il quale l'inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nell'atto con il quale sia stata esercitata l'azione penale, nell'impedire l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale all' «omessa citazione» di cui all'art. 178 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12641 del 21/12/2015, Galdino, Rv. 267020 - 01). Essa costituisce, quindi, causa di nullità assoluta dell'atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., a condizione, però, che l'errore sia tale da determinare l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza (Sez. 3, n. 9464 del 11/10/2017, Militello, Rv. 272451 - 01). Non causa, di contro, nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, ove esso sia agevolmente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva (cfr. Sez. 2, n. 17085 del 17/02/2011, Boccuni, Rv. 250247), in particolare quando sia possibile determinare facilmente l'errore dal contesto dell'atto notificato, in relazione alla funzione propria di esso (così Sez. 3, n. 22315 del 15/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250370). 4. Come già anticipato, è opinione di questa Corte che l'eccezione difensiva sia, alla luce dei canoni interpretativi appena illustrati, meritevole di accoglimento. Il reale contenuto dell'atto notificato ai due ricorrenti, ovvero l'esatta data di celebrazione della prima udienza del processo, non poteva di certo ricavarsi dalla disamina dell'atto di citazione. Essa avrebbe, semmai, potuto essere accessibile ai predetti soltanto facendo loro carico, apprezzata l'erroneità dell'indicazione in esso riportata, di rivolgersi alla cancelleria del giudice procedente per sciogliere ogni dubbio in proposito (condotta cui, del tutto ragionevolmente, si è determinato il loro difensore), in questo modo però gravandoli di un obbligo di attivarsi privo di qualsiasi base normativa. La natura della nullità che viene in rilievo nel caso in esame e, in specie, la sua insanabilità rende irrilevante la circostanza che il difensore dei due imputati abbia di fatto presenziato allo svolgersi del dibattimento o, ancora, che questi abbia assunto la veste di loro domiciliatario.Sulla scorta di siffatte considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Atri, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al
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