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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 22877/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16036/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'IRRIGAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 482, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPA; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO BARI n. 1175/2016 depositata il05/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA L’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] ed Irpinia (di seguito EIPLI), con sette contratti stipulati dal 1973 al 1982, affidò in appalto al Consorzio del Sinni la costruzione dell’acquedotto del Sinni.

Tutti i contratti richiamavano i capitolati speciali ad essi allegati e gli artt.37 e 38 del Capitolato generale della Cassa del Mezzogiorno.

Successivamente il Consorzio del Sinni, lamentando i mancati pagamenti di quanto a lui dovuto a titolo di interessi legali e di mora alla data del 31/3/1998, chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti dell’appaltante per l’importo di lire 64.008.416.913 oltre gli ulteriori interessi sino al soddisfo.

L’EIPLI propose opposizione davanti al Tribunale di Bari evocando in giudizio anche il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti avanzò una domanda di garanzia.

Il Tribunale di Bari, previo espletamento di CTU, con sentenza 1988/2011 del 25/5/2011 confermò il decreto ingiuntivo opposto dichiarando improcedibile l’opposizione di EIPLI per averla iscritta a ruolo oltre al termine di cinque giorni dalla sua notifica .

La Corte di Appello di Bari, su appello di EIPLI, riformò la sentenza di primo grado dichiarando in via preliminare procedibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso e condannando, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l’EIPLI al pagamento della somma di € 43.805.785,61 oltre interessi moratori a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al soddisfo sull’importo di € 11.076.577,20 euro.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione EIPLI soggetto appaltante affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Sinni resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia «1) vizio della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c. – falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del “Disciplinare tipo di concessione a misura per l’esecuzione di tutte le opere pubbliche” – in relazione all’art. 360, comma 1, punto 3, c.p.c.»per carenza di legittimazione passiva di EIPLI nel procedimento intrapreso dal Consorzio, non essendo l’Ente concessionario un soggetto indipendente dotato di competenze e piena autonomia sull’opera da realizzare e per cui è causa, bensì il nudus minister della Cassa per il Mezzogiorno, soggetto legittimato passivo e, per essa, quale successore ex lege, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il motivo è inammissibile essendo l’EIPLI dotato di autonomia negoziale, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente e come esattamente rilevato dal giudice di merito.

Con il secondo motivo, rubricato « 2) N ullità della sentenza per violazione dell’art. 183, comma V, c.p.c. – mutatio libelli – in relazione all’art. 360, comma I, punti 3 e 4, c.p.c.», il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello perché il Consorzio del Sinni, nell’originaria istanza per ingiunzione di pagamento, aveva richiesto la condanna dell’Ente al pagamento di interessi maturati e maturandi per ritardato pagamento dei SAL e per revisione prezzi, introducendo, poi, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, una nuova domanda volta ad ottenere il pagamento di una non quantificata sorte capitale, e pertanto inammissibile.

Secondo il ricorrente, il Consorzio, nel costituirsi nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe chiesto non più soltanto la condanna dell’Ente al pagamento di interessi maturati e maturandi sui SAL e a titolo di revisione prezzi, dovuti e pagati in ritardo, ma anche “una non meglio quantificata sorte capitale che solo nella fase dell’opposizione a decreto ingiuntivo lo stesso Consorzio contestava di aver ricevuto in pagamento” .

Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, ad avviso del Ricorrente, il Consorzio avrebbe ampliato l’oggetto della domanda originaria e la citata mutatio libelli emergerebbe dal tenore testuale del ricorso monitorio, della corrispondenza intercorsa tra le Parti e di altri documenti citati ex adverso i quali avrebbero sempre avuto ad oggetto la richiesta del pagamento degli interessi maturati per il ritardato pagamento, ma non anche le somme dovute a titolo di capitale già corrisposte.

Il motivo è inammissibile.

Infatti il ricorrente in secondo grado non aveva eccepito la mutatio libelli della domanda monitoria, bensì soltanto una emendatio libelli per convincere la Corte d’Appello di una diversa imputazione delle somme richieste dal Consorzio, e tanto è sufficiente per decretare l’inammissibilità del motivo (cfr. Cass. 24 gennaio 2022 n. 1951), in quanto con esso il ricorrente pone per la prima volta in sede di legittimità nuovi temi di indagine, non rilevabili di ufficio, che implicano ulteriori accertamenti in fatto.

Con il terzo motivo, rubricato «3) Vizio della sentenza per erronea applicazione dell’art. 1194 c.c. – erronea imputazione dei pagamenti – falsa applicazione dell’art. 350 della legge n. 2248/1865 (Legge sulle opere pubbliche); violazione del regio decreto n. 350 del 25.05.1895 (Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei Lavori dello Stato che sono nelle Attribuzioni del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA]) –erronea applicazione dell’art. 4 della legge n. 74/1981 –in relazione all’art. 360, comma 1, punto 3, c.p.c.» , il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato che i pagamenti effettuati dall’Ente in favore del Consorzio dovevanoessere imputati prima a interessi e poi in conto capitale ai sensi dell’art. 1194 c.c.

Secondo il ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un diverso accordo intercorso tra le Parti in forza del quale il Consorzio avrebbe accettato di imputare i pagamenti prima in conto capitale e poi agli interessi, come per prassi della P.A. in tema di realizzazione delle opere pubbliche.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, dall’esame dei documenti prodotti in giudizio, ha espressamente accertato che la parte onerata (nella specie, il Consorzio) non ha dato prova dell’esistenza di un accordo derogatorio del disposto di cui all’art.1194 c.c. (v. la sentenza impugnata a p. 30), donde la chiara inammissibilità del motivo qui esaminato.

Le censure esposte riguardano una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie, riservata al giudice di merito ex art. 116 c.p.c. e censurabile in sede di legittimità soltanto qualora prove legali siano state valutate secondo prudente apprezzamento ovvero qualora elementi di prova soggetti a valutazione critica siano stati considerati come facenti piena prova (Cass. 22 dicembre 2021, n. 41275; 27 dicembre 2010, n. 27000).

L’accertamento del contenuto negoziale e della volontà dei contraenti è senza dubbio accertamento di fatto che spetta al giudice del merito né appare consentito al ricorrente prospettare in sede di legittimità una diversa interpretazione.

Con il quarto motivo, rubricato «4) vizio della sentenza per violazione dell’art. 54 Regio Decreto n. 350/1895 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità) – erronea applicazione dell’art. 4 legge n. 741/1981 – falsa applicazione dell’art. 35 DPR n. 1063/1962 – in relazione all’art. 360, comma I, punto 3, c.p.c.» (così il ricorso avversario a p. 64), il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello nella parte in cui avrebbe erroneamente applicato al caso in esame l’art. 4 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 - il quale prevede l’obbligo della stazione appaltante di pagare gli interessi per ritardato pagamento senza alcuna riserva dell’appaltatore - in quanto norma sopravvenuta e insuscettibile di applicazione retroattiva.

Secondo l’Ente, invece, il caso in esame sarebbe regolato ratione temporis dal disposto dell'art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 che impone all’appaltatore di formulare specifiche riserve nel registro di contabilità, seguite entro 15 giorni dalla quantificazione delle richieste, per poter avanzare pretese relative al pagamento di ulteriori compensi o indennizzi (compresi gli interessi per ritardati pagamenti) con la conseguenza che, non avendo il Consorzio ritualmente e tempestivamente iscritto nei registri di contabilità del cantiere alcuna riserva per le pretese poi avanzate a titolo di interessi per ritardato pagamento, la domanda monitoria sarebbe stata inammissibile per intervenuta decadenza e la sentenza di appello errata per violazione e/o falsa applicazione della disposizione innanzi citata (cfr. il ricorso alle pp. 64 –66).

Sempre secondo il Ricorrente, la sentenza di appello sarebbe errata anche nella parte in cui ha applicato l’art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - che sancisce l’obbligo di corresponsione degli interessi per ritardato pagamento - , senza considerare la fond amentale condizione di iscrizione della pretesa nelle riserve prevista dal richiamato art. 350 R.D. n. 350/1895 (cfr. il ricorso a p. 66).

Il motivo è infondato.

Il ricorrente ha invocato la disciplina dettata per l’istituto delle riserve la quale, tuttavia, non è applicabile alla liquidazione degli interessi corrispettivi, trattandosi di fattispecie non sovrapponibili.

Gli interessi scaturiscono semplicemente dal mancato rispetto dei tempi previsti nell'erogazione degli acconti o della rata di saldo o delle riserve, a nulla rilevando i motivi di tale ritardo, mentre il sistema delle riserve (art. 54 e 64 del regolamento per la direzione e la contabilità dei lavori pubblici approvato con r.d. 25 maggio 1895 n. 350) riguarda le pretese che non solo siano ricollegabili alla esecuzione dell'opera, ma comportino anche un aumento della somma dovuta all'appaltatore in corrispettivo.

Con il quinto motivo, rubricato «5) violazione della sentenza per violazione dell’art. 2496 c.c. (Intervenuta prescrizione dei crediti) – in relazione all’art. 360, comma I, punto 3, c.p.c.» (così il ricorso avversario a p. 67), il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che i crediti del Consorzio non erano prescritti in quanto il resistente aveva interrotto i termini prescrizionali con le lettere di messa in mora trascritte nel corpo del terzo motivo (cfr. il ricorso a p. 67).

Ad avviso dell’Ente, invece, successivamente alla nota del 10 aprile 1986 il Consorzio avrebbe trasmesso al Ricorrente richieste di pagamento relative esclusivamente agli interessi per ritardato pagamento e in alcuni casi per le riserve, “con esclusione di qualsivoglia domanda a titolo di prezzo dell’appalto –in linea conto capitale”.

Avendo il Consorz io omesso di richiedere il pagamento per gli interessi maturati sul residuo capitale ancora dovuto per un tempo superiore a 10 anni decorrenti dalla data del 10 aprile 1986 (rispetto al 13.7.1999, data deposito del ricorso monitorio), la Corte avrebbe dovuto dichiarare prescritte le indicate pretese creditorie (cfr. il ricorso alle pp. 68 e 69).

Rileva questa Corte che, al contrario di quanto affermato, la Corte d’appello ha esaminato puntualmente, una per una, tutte le missive citate da Controparte e ha reputato, con ampia e congrua motivazione (v. la sentenza impugnata alle pp. 21 – 23), che le stesse costituiscano idonei atti interruttivi del termine prescrizionale avuto riguardo alle pretese avanzate dal Consorzio in sede monitoria.

Le censure esposte dal ricorrente riguardano, pertanto, una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie, riservata al giudice di merito ex art. 116 c.p.c. e censurabile in sede di legittimità – come già osservato in precedenza - soltanto qualora prove legali siano state valutate secondo prudente apprezzamento ovvero elementi di prova soggetti a valutazione critica siano stati considerati come facenti piena prova (Cass. 22 dicembre 2021, n. 41275; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000), ipotesi che certamente non ricorrono nel caso di specie.

Ne discende la palese inammissibilità del motivo qui esaminato.

Con il sesto motivo, rubricato «6) nullità della sentenza con riguardo al quantum debeatur – inesistenza di un presunto credito per residuo capitale – errata imputazion e dei pagamenti – intervenuta prescrizione –erronea applicazione dell’art. 1194 c.c. e violazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. (Erronea valutazione della documentazione – in relazione all’art. 360, comma I, punto 3 c.p.c.» (così il ricorso avversario a p. 69), il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello nella parte in cui avrebbe determinato erroneamente l’entità del credito spettante al Consorzio nei confronti dell’Ente.

Secondo il ricorrente, nella liquidazione del quantum debeatur, la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente e/o violato le disposizioni che regolano la imputazione dei pagamenti e la prescrizione dei crediti.

Il motivo sembra piuttosto rivolto a far valere un vizio di ultrapetizione per la cui ammissibilità sarebbe necessario che, in precedenza, il medesimo vizio avesse costituito specifico motivo di gravame (Cass. 4 settembre 2020 n. 18486); motivo, invero, non proposto nella fase di merito dal ricorrente il quale, in violazione del principio di autosufficienza, non ha trascritto il contenuto dell’atto di appello in cui il vizio sarebbe stato (o avrebbe dovuto essere) sollevato.

Inoltre il vizio denunciato è insussistente p er ché la sentenza impugnata, non censurata sul punto, ha dato atto con accertamento di fatto immune da vizi logici che l’allora ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiese, con il ricorso per decreto ingiuntivo, anche gli ulteriori interessi maturati e maturandi dalla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al soddisfo.

Con il settimo motivo, rubricato «7) nullità della sentenza in ordine alla condanna alle spese –violazione dell’art. 93, comma 2, c.p.c. – in relazione all’art. 360, comma I, punto 3) c.p.c.» (così il ricorso avversario a p. 72), il Ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per avere condannato l’Ente al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio e al pagamento della C.T.U. nonostante l’accoglimento parziale dell’appello.

Secondo il Ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 92 c.p.c., compensare le spese e competenze di lite e disporre in solido il pagamento del 50% delle spese della C.T.U.

Il settimo motivo in esame è inammissibile.

Per costante giurisprudenza di legittimità, la compensazione delle spese costituisce un provvedimento discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà.

Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 24 marzo 2021, n. 8274; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).

Soltanto nell’ipotesi di condanna alle spese dell’attore totalmente o parzialmente vittorioso, può ravvisarsi una violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. 24 ottobre 2018, n. 26918), tenendo conto che la soccombenza deve essere valutata – diversamente da quanto sostenuto dal Ricorrente – in base all’esito complessivo del giudizio e non dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma del risultato finale conseguito dall’attore (Cass.21 giugno 2022, n. 19933).

Nel caso in esame, peraltro, pur non essendovi tenuta, la Corte di Appello ha anche fornito ampia ed esaustiva motivazione sulle ragioni, riportate nel controricorso (v. il controricorso del Consorzio alle pp. 50 –52), per le quali ha ritenuto di non esercitare il potere discrezionale di compensare parzialmente le spese tra le parti (v. la sentenza impugnata a p. 39).

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che si liquidano in complessive € 32.000,00 più 200,00 per spese oltre IVA e CPA ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16036/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'IRRIGAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 482, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPA; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO BARI n. 1175/2016 depositata il05/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA L’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] ed Irpinia (di seguito EIPLI), con sette contratti stipulati dal 1973 al 1982, affidò in appalto al Consorzio del Sinni la costruzione dell’acquedotto del Sinni. Tutti i contratti richiamavano i capitolati speciali ad essi allegati e gli artt.37 e 38 del Capitolato generale della Cassa del Mezzogiorno. Successivamente il Consorzio del Sinni, lamentando i mancati pagamenti di quanto a lui dovuto a titolo di interessi legali e di mora alla data del 31/3/1998, chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti dell’appaltante per l’importo di lire 64.008.416.913 oltre gli ulteriori interessi sino al soddisfo. L’EIPLI propose opposizione davanti al Tribunale di Bari evocando in giudizio anche il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti avanzò una domanda di garanzia. Il Tribunale di Bari, previo espletamento di CTU, con sentenza 1988/2011 del 25/5/2011 confermò il decreto ingiuntivo opposto dichiarando improcedibile l’opposizione di EIPLI per averla iscritta a ruolo oltre al termine di cinque giorni dalla sua notifica . La Corte di Appello di Bari, su appello di EIPLI, riformò la sentenza di primo grado dichiarando in via preliminare procedibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso e condannando, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l’EIPLI al pagamento della somma di € 43.805.785,61 oltre interessi moratori a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al soddisfo sull’importo di € 11.076.577,20 euro. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione EIPLI soggetto appaltante affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Sinni resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia «1) vizio della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c. – falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del “Disciplinare tipo di concessione a misura per l’esecuzione di tutte le opere pubbliche” – in relazione all’art. 360, comma 1, punto 3, c.p.c.»per carenza di legittimazione passiva di EIPLI nel procedimento intrapreso dal Consorzio, non essendo l’Ente concessionario un soggetto indipendente dotato di competenze e piena autonomia sull’opera da realizzare e per cui è causa, bensì il nudus minister della Cassa per il Mezzogiorno, soggetto legittimato passivo e, per essa, quale successore ex lege, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il motivo è inammissibile essendo l’EIPLI dotato di autonomia negoziale, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente e come esattamente rilevato dal giudice di merito. Con il secondo motivo, rubricato « 2) N ullità della sentenza per violazione dell’art. 183, comma V, c.p.c. – mutatio libelli – in relazione all’art. 360, comma I, punti 3 e 4, c.p.c.», il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello perché il Consorzio del Sinni, nell’originaria istanza per ingiunzione di pagamento, aveva richiesto la condanna dell’Ente al pagamento di interessi maturati e maturandi per ritardato pagamento dei SAL e per revisione prezzi, introducendo, poi, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, una nuova domanda volta ad ottenere il pagamento di una non quantificata sorte capitale, e pertanto inammissibile. Secondo il ricorrente, il Consorzio, nel costituirsi nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe chiesto non più soltanto la condanna dell’Ente al pagamento di interessi maturati e maturandi sui SAL e a titolo di revisione prezzi, dovuti e pagati in ritardo, ma anche “una non meglio quantificata sorte capitale che solo nella fase dell’opposizione a decreto ingiuntivo lo stesso Consorzio contestava di aver ricevuto in pagamento” . Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, ad avviso del Ricorrente, il Consorzio avrebbe ampliato l’oggetto della domanda originaria e la citata mutatio libelli emergerebbe dal tenore testuale del ricorso monitorio, della corrispondenza intercorsa tra le Parti e di altri documenti citati ex adverso i quali avrebbero sempre avuto ad oggetto la richiesta del pagamento degli interessi maturati per il ritardato pagamento, ma non anche le somme dovute a titolo di capitale già corrisposte. Il motivo è inammissibile. Infatti il ricorrente in secondo grado non aveva eccepito la mutatio libelli della domanda monitoria, bensì soltanto una emendatio libelli per convincere la Corte d’Appello di una diversa imputazione delle somme richieste dal Consorzio, e tanto è sufficiente per decretare l’inammissibilità del motivo (cfr. Cass. 24 gennaio 2022 n. 1951), in quanto con esso il ricorrente pone per la prima volta in sede di legittimità nuovi temi di indagine, non rilevabili di ufficio, che implicano ulteriori accertamenti in fatto. Con il terzo motivo, rubricato «3) Vizio della sentenza per erronea applicazione dell’art. 1194 c.c. – erronea imputazione dei pagamenti – falsa applicazione dell’art. 350 della legge n. 2248/1865 (Legge sulle opere pubbliche); violazione del regio decreto n. 350 del 25.05.1895 (Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei Lavori dello Stato che sono nelle Attribuzioni del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA]) –erronea applicazione dell’art. 4 della legge n. 74/1981 –in relazione all’art. 360, comma 1, punto 3, c.p.c.» , il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato che i pagamenti effettuati dall’Ente in favore del Consorzio dovevanoessere imputati prima a interessi e poi in conto capitale ai sensi dell’art. 1194 c.c. Secondo il ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un diverso accordo intercorso tra le Parti in forza del quale il Consorzio avrebbe accettato di imputare i pagamenti prima in conto capitale e poi agli interessi, come per prassi della P.A. in tema di realizzazione delle opere pubbliche. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, dall’esame dei documenti prodotti in giudizio, ha espressamente accertato che la parte onerata (nella specie, il Consorzio) non ha dato prova dell’esistenza di un accordo derogatorio del disposto di cui all’art.1194 c.c. (v. la sentenza impugnata a p. 30), donde la chiara inammissibilità del motivo qui esaminato. Le censure esposte riguardano una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie, riservata al giudice di merito ex art. 116 c.p.c. e censurabile in sede di legittimità soltanto qualora prove legali siano state valutate secondo prudente apprezzamento ovvero qualora elementi di prova soggetti a valutazione critica siano stati considerati come facenti piena prova (Cass. 22 dicembre 2021, n. 41275; 27 dicembre 2010, n. 27000). L’accertamento del contenuto negoziale e della volontà dei contraenti è senza dubbio accertamento di fatto che spetta al giudice del merito né appare consentito al ricorrente prospettare in sede di legittimità una diversa interpretazione. Con il quarto motivo, rubricato «4) vizio della sentenza per violazione dell’art. 54 Regio Decreto n. 350/1895 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità) – erronea applicazione dell’art. 4 legge n. 741/1981 – falsa applicazione dell’art. 35 DPR n. 1063/1962 – in relazione all’art. 360, comma I, punto 3, c.p.c.» (così il ricorso avversario a p. 64), il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello nella parte in cui avrebbe erroneamente applicato al caso in esame l’art. 4 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 - il quale prevede l’obbligo della stazione appaltante di pagare gli interessi per ritardato pagamento senza alcuna riserva dell’appaltatore - in quanto norma sopravvenuta e insuscettibile di applicazione retroattiva. Secondo l’Ente, invece, il caso in esame sarebbe regolato ratione temporis dal disposto dell'art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 che impone all’appaltatore di formulare specifiche riserve nel registro di contabilità, seguite entro 15 giorni dalla quantificazione delle richieste, per poter avanzare pretese relative al pagamento di ulteriori compensi o indennizzi (compresi gli interessi per ritardati pagamenti) con la conseguenza che, non avendo il Consorzio ritualmente e tempestivamente iscritto nei registri di contabilità del cantiere alcuna riserva per le pretese poi avanzate a titolo di interessi per ritardato pagamento, la domanda monitoria sarebbe stata inammissibile per intervenuta decadenza e la sentenza di appello errata per violazione e/o falsa applicazione della disposizione innanzi citata (cfr. il ricorso alle pp. 64 –66). Sempre secondo il Ricorrente, la sentenza di appello sarebbe errata anche nella parte in cui ha applicato l’art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - che sancisce l’obbligo di corresponsione degli interessi per ritardato pagamento - , senza considerare la fond amentale condizione di iscrizione della pretesa nelle riserve prevista dal richiamato art. 350 R.D. n. 350/1895 (cfr. il ricorso a p. 66). Il motivo è infondato. Il ricorrente ha invocato la disciplina dettata per l’istituto delle riserve la quale, tuttavia, non è applicabile alla liquidazione degli interessi corrispettivi, trattandosi di fattispecie non sovrapponibili. Gli interessi scaturiscono semplicemente dal mancato rispetto dei tempi previsti nell'erogazione degli acconti o della rata di saldo o delle riserve, a nulla rilevando i motivi di tale ritardo, mentre il sistema delle riserve (art. 54 e 64 del regolamento per la direzione e la contabilità dei lavori pubblici approvato con r.d. 25 maggio 1895 n. 350) riguarda le pretese che non solo siano ricollegabili alla esecuzione dell'opera, ma comportino anche un aumento della somma dovuta all'appaltatore in corrispettivo. Con il quinto motivo, rubricato «5) violazione della sentenza per violazione dell’art. 2496 c.c. (Intervenuta prescrizione dei crediti) – in relazione all’art. 360, comma I, punto 3, c.p.c.» (così il ricorso avversario a p. 67), il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che i crediti del Consorzio non erano prescritti in quanto il resistente aveva interrotto i termini prescrizionali con le lettere di messa in mora trascritte nel corpo del terzo motivo (cfr. il ricorso a p. 67). Ad avviso dell’Ente, invece, successivamente alla nota del 10 aprile 1986 il Consorzio avrebbe trasmesso al Ricorrente richieste di pagamento relative esclusivamente agli interessi per ritardato pagamento e in alcuni casi per le riserve, “con esclusione di qualsivoglia domanda a titolo di prezzo dell’appalto –in linea conto capitale”. Avendo il Consorz io omesso di richiedere il pagamento per gli interessi maturati sul residuo capitale ancora dovuto per un tempo superiore a 10 anni decorrenti dalla data del 10 aprile 1986 (rispetto al 13.7.1999, data deposito del ricorso monitorio), la Corte avrebbe dovuto dichiarare prescritte le indicate pretese creditorie (cfr. il ricorso alle pp. 68 e 69). Rileva questa Corte che, al contrario di quanto affermato, la Corte d’appello ha esaminato puntualmente, una per una, tutte le missive citate da Controparte e ha reputato, con ampia e congrua motivazione (v. la sentenza impugnata alle pp. 21 – 23), che le stesse costituiscano idonei atti interruttivi del termine prescrizionale avuto riguardo alle pretese avanzate dal Consorzio in sede monitoria. Le censure esposte dal ricorrente riguardano, pertanto, una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie, riservata al giudice di merito ex art. 116 c.p.c. e censurabile in sede di legittimità – come già osservato in precedenza - soltanto qualora prove legali siano state valutate secondo prudente apprezzamento ovvero elementi di prova soggetti a valutazione critica siano stati considerati come facenti piena prova (Cass. 22 dicembre 2021, n. 41275; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000), ipotesi che certamente non ricorrono nel caso di specie. Ne discende la palese inammissibilità del motivo qui esaminato. Con il sesto motivo, rubricato «6) nullità della sentenza con riguardo al quantum debeatur – inesistenza di un presunto credito per residuo capitale – errata imputazion e dei pagamenti – intervenuta prescrizione –erronea applicazione dell’art. 1194 c.c. e violazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. (Erronea valutazione della documentazione – in relazione all’art. 360, comma I, punto 3 c.p.c.» (così il ricorso avversario a p. 69), il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello nella parte in cui avrebbe determinato erroneamente l’entità del credito spettante al Consorzio nei confronti dell’Ente. Secondo il ricorrente, nella liquidazione del quantum debeatur, la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente e/o violato le disposizioni che regolano la imputazione dei pagamenti e la prescrizione dei crediti. Il motivo sembra piuttosto rivolto a far valere un vizio di ultrapetizione per la cui ammissibilità sarebbe necessario che, in precedenza, il medesimo vizio avesse costituito specifico motivo di gravame (Cass. 4 settembre 2020 n. 18486); motivo, invero, non proposto nella fase di merito dal ricorrente il quale, in violazione del principio di autosufficienza, non ha trascritto il contenuto dell’atto di appello in cui il vizio sarebbe stato (o avrebbe dovuto essere) sollevato. Inoltre il vizio denunciato è insussistente p er ché la sentenza impugnata, non censurata sul punto, ha dato atto con accertamento di fatto immune da vizi logici che l’allora ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiese, con il ricorso per decreto ingiuntivo, anche gli ulteriori interessi maturati e maturandi dalla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al soddisfo. Con il settimo motivo, rubricato «7) nullità della sentenza in ordine alla condanna alle spese –violazione dell’art. 93, comma 2, c.p.c. – in relazione all’art. 360, comma I, punto 3) c.p.c.» (così il ricorso avversario a p. 72), il Ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per avere condannato l’Ente al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio e al pagamento della C.T.U. nonostante l’accoglimento parziale dell’appello. Secondo il Ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 92 c.p.c., compensare le spese e competenze di lite e disporre in solido il pagamento del 50% delle spese della C.T.U. Il settimo motivo in esame è inammissibile. Per costante giurisprudenza di legittimità, la compensazione delle spese costituisce un provvedimento discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà. Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 24 marzo 2021, n. 8274; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329). Soltanto nell’ipotesi di condanna alle spese dell’attore totalmente o parzialmente vittorioso, può ravvisarsi una violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. 24 ottobre 2018, n. 26918), tenendo conto che la soccombenza deve essere valutata – diversamente da quanto sostenuto dal Ricorrente – in base all’esito complessivo del giudizio e non dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma del risultato finale conseguito dall’attore (Cass.21 giugno 2022, n. 19933). Nel caso in esame, peraltro, pur non essendovi tenuta, la Corte di Appello ha anche fornito ampia ed esaustiva motivazione sulle ragioni, riportate nel controricorso (v. il controricorso del Consorzio alle pp. 50 –52), per le quali ha ritenuto di non esercitare il potere discrezionale di compensare parzialmente le spese tra le parti (v. la sentenza impugnata a p. 39). In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che si liquidano in complessive € 32.000,00 più 200,00 per spese oltre IVA e CPA ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del r
Decreto Cassazione n. 22877/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris