CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputata — poiché il termine di giorni 15 per la proposizione dell'impugnazione, ex art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. scadeva in data 5 marzo 2020, essendo stata la sentenza motivata e pubblicata in udienza, e l'appello risulta, invece, depositato in data 10 marzo 2020, cinque giorni dopo la scadenza del termine — disponendo l'esecuzione della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 18 febbraio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e, escluse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputata, con cui si duole della violazione di legge in relazione all'art. 585-bis cod. proc. pen. in quanto, alla luce delle modifiche apportate dalla [OSCURATO:PERSONA], essendo stata l'imputata assente nel corso del procedimento, dovevano essere aggiunti ulteriori 15 giorni per la proposizione dell'atto di appello, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativa, posto che la proroga di 15 giorni, introdotta con la [OSCURATO:PERSONA] in caso di assenza dell'imputato, non è applicabile all'atto di appello proposto nel 2020; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, ccirruna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec