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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42938/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];2733/ 22 Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti nella sentenza impugnata nel ravvisare la responsabilità del ricorrente senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche segnalate nel ricorso che non si confronta con gli argomenti espressi nella sentenza impugnata per escludete la destinazione della droga a uso solo personale; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consiglyf1e estensore Il sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];2733/ 22 Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti nella sentenza impugnata nel ravvisare la responsabilità del ricorrente senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche segnalate nel ricorso che non si confronta con gli argomenti espressi nella sentenza impugnata per escludete la destinazione della droga a uso solo personale; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consiglyf1e estensore Il sidente
Sentenza Cassazione n. 42938/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris