Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 50666/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di estorsione aggravata dall'appartenenza ad associazione di tipo mafioso ed avvalendosi delle modalità conseguenti nonché per un episodio di violenza privata analogamente aggravato.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza adducendo quattro motivi incentrati su diversi profili di violazione della legge processuale penale e di contraddittorietà della motivazione.

In primo luogo si contesta l'appartenenza dell'imputato ad una cosca mafiosa, circostanza che non risulta da alcuna condanna o imputazione per partecipazione associativa.

Ogni valutazione sul punto è pertanto il frutto di un pregiudizio privo di fondatezza.

Altrettanto infondata appare poi la ricostruzione della vicenda contrattuale nella quale si inserisce la posizione del Prostamo.

Il rapporto lavorativo di costui era garantito da contratto a tempo indeterminato per il servizio di custodia e portineria che va inquadrato nel più ampio scenario delle relazioni commerciali tra la proprietà, titolare della società Plumeria (che traeva vantaggio dei contratti di appalto che stipulava con i fornitori di alcuni servizi al villaggio [OSCURATO:PERSONA] life), e il rappresentante della società che gestiva il villaggio turistico.

Sempre in relazione al primo motivo di ricorso, si evidenzia la carenza di prova della minaccia e dell'effetto intimidatorio delle parole usate da Muggeri per convincere la persona offesa a mantenere il rapporto contrattuale per sé e per l'imputato.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la erronea ricostruzione fattuale in relazione all'ulteriore ipotesi di estorsione ascritta all'imputato.

Risulta infatti che la persona offesa non ha subito alcuna pressione e che le rimostranze di Prostamo e Muggeri fossero rivolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non nei suoi confronti.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta nuovamente la errata ricostruzione fattuale e la violazione della legge penale in relazione all'applicazione delle aggravanti dell'art.416 bis1 e 61 n.2 c.p. in relazione all'episodio che ha visto l'imputato assieme al Muggeri impedire la marcia al mezzo con cui [OSCURATO:PERSONA] svolgeva i servizi di navetta per conto del villaggio turistico.

L'azione non ebbe alcuno dei profili tipici del metodo mafioso e la motivazione addotta (con il rimando a tutte le occasioni in cui l'agente avrebbe avuto un approccio in grado di evocare il sostegno di un gruppo 'ndranghetista) è del tutto generica e non corrisponde allo svolgimento dei fatti, risoltasi in un'azione eclatante ed estemporanea, immediatamente rientrata e seguita addirittura dalle scuse da parte dell'autore.

Anche in questo caso l'azione non fu diretta nei confronti del direttore del villaggio turistico ma di altro soggetto.

Con l'ultimo motivo di ricorso si ribadisce la mancanza di concretezza della valutazione sulle esigenze cautelari: il tribunale fonda la decisione su elementi meramente congetturali ed astratti sganciati dalla peculiarità della posizione del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sui quali si fonda non sono consentiti e sono in ogni caso manifestamente infondati.

2. L'esame degli argomenti difensivi deve partire da una preliminare osservazione, che ne espone l'erroneità concettuale e, conseguentemente, la loro inammissibilità.

La violazione di legge alla quale i primi tre fanno riferimento è la violazione dell'art.292 e 192 c.p.p. cui si aggiunge la contraddittorietà della motivazione.

Il quarto ed ultimo motivo (erroneamente indicato con il numero 2) lamenta la violazione delle regole processuali (274 e 275 c.p.p.) unitamente alla illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Su tali premesse, non si può allora ignorare che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui, come nel caso di specie, si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo alla violazione della legge processuale (art.192 c.p.p.).

Ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza" (conseguenze non previste in caso di violazione dell'art.192 c.p.p.), sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale.

D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" (questo il testo della lett. e), laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c) per violazione dell'art.192 c.p.p., in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti.

Queste Sezioni Unite (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04).

A ciò si aggiunge, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

Sotto quest'aspetto, va rilevato che le censure mosse al provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro rappresentano una mera rilettura degli elementi indiziari senza indicare in che cosa in concreto la censura di contraddittorietà (interna alla motivazione, non rispetto agli indizi) si risolva, così rivelando la propria reale natura di critica di merito, diretta ad ottenere un non consentito terzo grado di giudizio.

3. Unificati dalla comune carenza concettuale, i primi tre motivi che riguardano la sussistenza degli indizi possono essere trattati unitariamente, per economia e logica espositiva.

Particolarmente significativa, in relazione tanto alla sussistenza delle minacce che al quadro complessivo in cui esse si inseriscono, è la circostanza che i due coindagati (oltre al Postamo vi era il Muggeri) parlassero apertamente, come emerso dal materiale intercettato, del ricorso a 'metodi di convincimento' tradizionali calabresi (cioè il ricorso alla violenza) e che la vicinanza del Muggeri al vertice del clan Accorinti, essendone il genero (relazione nota alla persona offesa), assicurasse la verosimiglianza e realizzabilità delle minacce.

Né vale sostenere che le minacce non vi siano state, indicando le dichiarazioni successive rese da [OSCURATO:PERSONA] il 16 gennaio 2020.

Ciò non solo perché esse appaiono una postuma rilettura (non si sa quanto spontanea) di quanto dichiarato in precedenza, ma soprattutto poiché attraverso la loro riproposizione non si fa altro che suggerire una lettura alternativa, piuttosto che dimostrare (o pretendere di dimostrare) la sussistenza di uno dei vizi motivazionali elencati nell'art. 606 lett. e) c.p.p. che, soli, possono elevare la critica al merito a livello di vizio di legittimità, valutando la motivazione 'dall'esterno' piuttosto che 'dall'interno'.

Ma nel caso concreto, ciò che si lamenta è la asserita contraddittorietà motivazionale, un vizio che sicuramente non sussiste data l'omogeneità di approccio e la unidirezionalità dei filoni argomentativi adottati dalla Corte.

Né si può ragionevolmente sostenere la illogicità (e tanto meno la manifesta illogicità -lo standard richiesto dalla norma) della opzione interpretativa fatta propria dal Tribunale non essendo essa palesemente arbitraria.

Analoghe considerazioni valgono per la valutazione della vicenda inerente agli ulteriori due capi di imputazione, esplosa nella 'azione di forza' attuata dal Muggeri e dal Prostamo all'inizio del mese di maggio 2019 con la 'bloccata' del veicolo commerciale destinato ai servizi accessori alla attività del villaggio turistico all'interno del quale i due indagati volevano essere assunti.

Sia sufficiente evidenziare che la ricostruzione difensiva, con una tecnica espositiva errata seppur frequente, favorisce la parcellizzazione del quadro indiziario, frammentandolo in una pluralità di fatti nel tentativo di disarticolare il perimetro dell'accusa.

In verità, è sufficiente valutare che l'escalation di comportamenti rappresentati nelle tre accuse provvisorie è giunta all'acme nella stessa epoca (1-2 maggio 2019) per comprendere che ci si trovi dinnanzi ad un comportamento unitario correttamente ricostruite in prospettiva unica dal Tribunale (cfr. pg .6 del provvedimento impugnato: il "capo 7-1 ... appare un naturale sviluppo della condotta già contestata al capo precedente").

Simul stabunt, simul non cadent.

4. Infine, l'ultimo motivo è formulato in maniera aspecifica ed è pertanto inconducente.

Il Tribunale incentra la propria decisione, fin dall'esordio, sulla sussistenza della doppia presunzione cautelare originata dal combinato disposto degli artt. 275, comma 3 e 51 comma 3 bis c.p.p. (sussistenza esigenze cautelari e adeguatezza della custodia cautelare in carcere) originate dalla specifica contestazione provvisoria.

Non accontentandosi del dato formale, tuttavia né soddisfatto dal mero passaggio di un 'tempo silente' e quindi non idoneo a superare il doppio ostacolo presuntivo, il Tribunale spiega le ragioni della permanenza di un quadro di recidiva basato sulla appartenenza 'familistica' e sulle modalità e protrazione dell'azione.

Ebbene, contro tale impostazione, la difesa articola un motivo che non si confronta realmente con gli argomenti adottati, limitandosi a denunciarne l'astrattezza ma condannandosi così alla a-specificità ed alla inammissibilità.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di estorsione aggravata dall'appartenenza ad associazione di tipo mafioso ed avvalendosi delle modalità conseguenti nonché per un episodio di violenza privata analogamente aggravato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza adducendo quattro motivi incentrati su diversi profili di violazione della legge processuale penale e di contraddittorietà della motivazione. In primo luogo si contesta l'appartenenza dell'imputato ad una cosca mafiosa, circostanza che non risulta da alcuna condanna o imputazione per partecipazione associativa. Ogni valutazione sul punto è pertanto il frutto di un pregiudizio privo di fondatezza. Altrettanto infondata appare poi la ricostruzione della vicenda contrattuale nella quale si inserisce la posizione del Prostamo. Il rapporto lavorativo di costui era garantito da contratto a tempo indeterminato per il servizio di custodia e portineria che va inquadrato nel più ampio scenario delle relazioni commerciali tra la proprietà, titolare della società Plumeria (che traeva vantaggio dei contratti di appalto che stipulava con i fornitori di alcuni servizi al villaggio [OSCURATO:PERSONA] life), e il rappresentante della società che gestiva il villaggio turistico. Sempre in relazione al primo motivo di ricorso, si evidenzia la carenza di prova della minaccia e dell'effetto intimidatorio delle parole usate da Muggeri per convincere la persona offesa a mantenere il rapporto contrattuale per sé e per l'imputato. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la erronea ricostruzione fattuale in relazione all'ulteriore ipotesi di estorsione ascritta all'imputato. Risulta infatti che la persona offesa non ha subito alcuna pressione e che le rimostranze di Prostamo e Muggeri fossero rivolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non nei suoi confronti. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta nuovamente la errata ricostruzione fattuale e la violazione della legge penale in relazione all'applicazione delle aggravanti dell'art.416 bis1 e 61 n.2 c.p. in relazione all'episodio che ha visto l'imputato assieme al Muggeri impedire la marcia al mezzo con cui [OSCURATO:PERSONA] svolgeva i servizi di navetta per conto del villaggio turistico. L'azione non ebbe alcuno dei profili tipici del metodo mafioso e la motivazione addotta (con il rimando a tutte le occasioni in cui l'agente avrebbe avuto un approccio in grado di evocare il sostegno di un gruppo 'ndranghetista) è del tutto generica e non corrisponde allo svolgimento dei fatti, risoltasi in un'azione eclatante ed estemporanea, immediatamente rientrata e seguita addirittura dalle scuse da parte dell'autore. Anche in questo caso l'azione non fu diretta nei confronti del direttore del villaggio turistico ma di altro soggetto. Con l'ultimo motivo di ricorso si ribadisce la mancanza di concretezza della valutazione sulle esigenze cautelari: il tribunale fonda la decisione su elementi meramente congetturali ed astratti sganciati dalla peculiarità della posizione del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sui quali si fonda non sono consentiti e sono in ogni caso manifestamente infondati. 2. L'esame degli argomenti difensivi deve partire da una preliminare osservazione, che ne espone l'erroneità concettuale e, conseguentemente, la loro inammissibilità. La violazione di legge alla quale i primi tre fanno riferimento è la violazione dell'art.292 e 192 c.p.p. cui si aggiunge la contraddittorietà della motivazione. Il quarto ed ultimo motivo (erroneamente indicato con il numero 2) lamenta la violazione delle regole processuali (274 e 275 c.p.p.) unitamente alla illogicità e contraddittorietà della motivazione. Su tali premesse, non si può allora ignorare che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui, come nel caso di specie, si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo alla violazione della legge processuale (art.192 c.p.p.). Ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza" (conseguenze non previste in caso di violazione dell'art.192 c.p.p.), sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" (questo il testo della lett. e), laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c) per violazione dell'art.192 c.p.p., in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04). A ciò si aggiunge, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Sotto quest'aspetto, va rilevato che le censure mosse al provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro rappresentano una mera rilettura degli elementi indiziari senza indicare in che cosa in concreto la censura di contraddittorietà (interna alla motivazione, non rispetto agli indizi) si risolva, così rivelando la propria reale natura di critica di merito, diretta ad ottenere un non consentito terzo grado di giudizio. 3. Unificati dalla comune carenza concettuale, i primi tre motivi che riguardano la sussistenza degli indizi possono essere trattati unitariamente, per economia e logica espositiva. Particolarmente significativa, in relazione tanto alla sussistenza delle minacce che al quadro complessivo in cui esse si inseriscono, è la circostanza che i due coindagati (oltre al Postamo vi era il Muggeri) parlassero apertamente, come emerso dal materiale intercettato, del ricorso a 'metodi di convincimento' tradizionali calabresi (cioè il ricorso alla violenza) e che la vicinanza del Muggeri al vertice del clan Accorinti, essendone il genero (relazione nota alla persona offesa), assicurasse la verosimiglianza e realizzabilità delle minacce. Né vale sostenere che le minacce non vi siano state, indicando le dichiarazioni successive rese da [OSCURATO:PERSONA] il 16 gennaio 2020. Ciò non solo perché esse appaiono una postuma rilettura (non si sa quanto spontanea) di quanto dichiarato in precedenza, ma soprattutto poiché attraverso la loro riproposizione non si fa altro che suggerire una lettura alternativa, piuttosto che dimostrare (o pretendere di dimostrare) la sussistenza di uno dei vizi motivazionali elencati nell'art. 606 lett. e) c.p.p. che, soli, possono elevare la critica al merito a livello di vizio di legittimità, valutando la motivazione 'dall'esterno' piuttosto che 'dall'interno'. Ma nel caso concreto, ciò che si lamenta è la asserita contraddittorietà motivazionale, un vizio che sicuramente non sussiste data l'omogeneità di approccio e la unidirezionalità dei filoni argomentativi adottati dalla Corte. Né si può ragionevolmente sostenere la illogicità (e tanto meno la manifesta illogicità -lo standard richiesto dalla norma) della opzione interpretativa fatta propria dal Tribunale non essendo essa palesemente arbitraria. Analoghe considerazioni valgono per la valutazione della vicenda inerente agli ulteriori due capi di imputazione, esplosa nella 'azione di forza' attuata dal Muggeri e dal Prostamo all'inizio del mese di maggio 2019 con la 'bloccata' del veicolo commerciale destinato ai servizi accessori alla attività del villaggio turistico all'interno del quale i due indagati volevano essere assunti. Sia sufficiente evidenziare che la ricostruzione difensiva, con una tecnica espositiva errata seppur frequente, favorisce la parcellizzazione del quadro indiziario, frammentandolo in una pluralità di fatti nel tentativo di disarticolare il perimetro dell'accusa. In verità, è sufficiente valutare che l'escalation di comportamenti rappresentati nelle tre accuse provvisorie è giunta all'acme nella stessa epoca (1-2 maggio 2019) per comprendere che ci si trovi dinnanzi ad un comportamento unitario correttamente ricostruite in prospettiva unica dal Tribunale (cfr. pg .6 del provvedimento impugnato: il "capo 7-1 ... appare un naturale sviluppo della condotta già contestata al capo precedente"). Simul stabunt, simul non cadent. 4. Infine, l'ultimo motivo è formulato in maniera aspecifica ed è pertanto inconducente. Il Tribunale incentra la propria decisione, fin dall'esordio, sulla sussistenza della doppia presunzione cautelare originata dal combinato disposto degli artt. 275, comma 3 e 51 comma 3 bis c.p.p. (sussistenza esigenze cautelari e adeguatezza della custodia cautelare in carcere) originate dalla specifica contestazione provvisoria. Non accontentandosi del dato formale, tuttavia né soddisfatto dal mero passaggio di un 'tempo silente' e quindi non idoneo a superare il doppio ostacolo presuntivo, il Tribunale spiega le ragioni della permanenza di un quadro di recidiva basato sulla appartenenza 'familistica' e sulle modalità e protrazione dell'azione. Ebbene, contro tale impostazione, la difesa articola un motivo che non si confronta realmente con gli argomenti adottati, limitandosi a denunciarne l'astrattezza ma condannandosi così alla a-specificità ed alla inammissibilità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui
Sentenza Cassazione n. 50666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris