CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21931/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2024/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. R . L . , in persona del legale rappresentante pro tem- pore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell a FER Consul- ting [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – nonché Oggetto:impugnazione estratto di ruolo AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore –intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 6963 / 9 /20 23 , depositata il 1 3 . 12 .20 23 e nonnotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 6963 / 9 /20 23 , depositata il 1 3 . 12 .20 23 veniva ri- gettatol’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno n. 1863/3/2023 che aveva rigettato il ricorso introduttivo avente ad oggettogli estratti di ruolo contenenti iscrizioni a ruolo in agli avvisi di accertamento nn 70023018066443005001 e 70023018066789001001,di cui la società contestava la rituale no- tificazione,ed evocava in giudizio sia l’Agenzia delle entrate titolare delcredito per II.DD. e IVA, che l’agente della riscossione. 2.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lacontribuente deducendo due motiv i , cui replica l’Agenzia dell e e n- trate-Riscossionecon controricorso , mentre l’Agenzia dell e e ntrate è rimastaintimata. Consideratoche: 1. In via prioritaria alla disamina delle censure proposte dalle parti, va rilevato d’ufficio che il ricorso introduttivo è inammissibile. Con tale ricorso è stato impugnato l’estratto del ruolo e, per esso, due avvisi di accertamento sottesi che la contribuente assume non es- sere stati ritualmente notificati e riferisce di aver appreso della sua esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo. Infatti,la sentenza impugnata afferma nell’ incipit che il giudizio ha adoggetto « estratti di ruolo contenenti iscrizioni a ruolo in agli avvisi di accertamento nn 70023018066443005001 e 70023018066789001001».Egualmente, la parte iniziale del ricorso per Cassazione riporta che « Con ricorso notificato il 30.03.2023 e contestualmente depositato al RGR 1385/2023 della CGT 1° di Sa- lerno(qui sub.1) l’istante impugnava gli avvisi di accertamento con- traddistinti come documenti n. 70023018066443005001 e n. 70023018066789001001 (qui sub.2 e sub.2.1), per come appresi dalla consultazione lista atti non pagati della propria area r iservata sul sito AdER (qui sub.3) » , e, dunque, conferma di aver appreso dell’esistenza di tali atti impositivi asseritamente non notificategli, attraversol’estratto di ruolo. 2. L’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposi- zioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis, il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile -anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. 3. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del re- golamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rap- porti con una pubblica amministrazione.». 4. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia unpregiudizio da esso derivante come, ad es., un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento, di cui non vi è evidenza in atti. 5. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 (conf. Corte cost. n. 81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4-bis cit.,non ha smen- tito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legislatoresi è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- tore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).». 6. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Se- zioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con mo- dif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore 7.In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, e dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ. il ri- corso introduttivo, perché ab origine , la causa non poteva essere propostaex art.382 u.c. cod. proc. civ.. 8. Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizio alla luce dell’intervento del legislatore, della Consulta, e dellagiurisprudenza di legittimità , quest’ultima sopravvenut a all’in- cardinamentodel ricorso per cassazione. P.Q.M LaCort