CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. 14-23840/2021 [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso la difesa impugna la sentenza in epigrafe indicata, confermativa di quella di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di appropriazione indebita aggravata, eccependo la prescrizione del reato intervenuta già prima della sentenza di primo grado, atteso che la data di consumazione del reato doveva essere individuata nell'anno 2004, allorquando con la estinzione del conto corrente sul quale erano state accreditate le somme versate dalla Compagnia assicuratrice si era incontrovertibilmente già manifestata la volontà dell'agente di tenere come proprie le somme ricevute per conto del proprio rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché i motivi spesi in tema di corretta indicazione della data di perfezionamento della condotta appropriativa punibile sollecitano una inammissibile diversa valutazione delle evidenze assunte nel giudizio di merito. 1.1. Quanto a individuazione della data di consumazione del reato istantaneo di appropriazione indebita, la Corte di merito, con argomentazioni che non si discostano dal solco tracciato della consolidata ermeneusi resa in sede di legittimità (Sez. 2, n. 50396, del 6/12/2019, n.m.; Sez. 6, n. 8303, del 23/1/2019, n.m.; Sez. 2, n. 46744, del 19/9/2018, Rv. 274650; Sez. 2, n. 38291, del 6/7/2018; Sez. 2, n. 33342/2018; Sez. 2, n. 24453/2018; Sez. 2, n. 10993/2018; Sez. 2, n. 40870, del 20/6/2017, Rv. 271199; Sez. 2, n. 25282, del 31/5/2016, Rv. 267077; Sez. 5, n. 1670, del 8/7/2014, Rv. 261731; Sez. 2, n. 29451, del 17/5/2013, Rv. 257232), ha individuato nella data del 13 giugno 2013, in cui si rese manifesta la definitiva volontà dell'imputato di non restituire la somma dovuta, quella di consumazione del reato. Giacché fino ad allora erano in corso trattative, richieste, sollecitazioni, cui corrispondevano tentativi di mediazione sul computo della somma da restituire. Dunque, è in tale data che l'agente ha manifestato in forma inequivocabile e ferma la volontà di possedere le somma come propria, così realizzando quella interversione nel possesso che costituisce elemento perfezionativo del reato di appropriazione indebita. Se è vero, infatti, che quello previsto e punito dall'art. 646 cod. pen., è reato istantaneo (sin da Sez. 2, n. 709 del 16/3/1971), che si realizza con la prima condotta appropriativa, tale momento non può che individuarsi in quello in cui il ricorrente, consapevolmente negando in via definitiva ed a seguito del fallimento delle mediazioni, la restituzione delle somme che ancora deteneva, si è comportato uti dominus rispetto alle res. Nel caso di specie, dunque, tale momento va individuato - alla stregua dell'accertamento in punto di fatto compiuto dai giudici di merito, per come emerge dalla lettura dell'impugnata sentenza - nella data indicata in querela. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 14-23840/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2022.