CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 18546/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27919/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto alla casella pec . -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia – sezione staccata di Siracusa , n. 6161 / 04 /202 0 pronunciata il 06 ottobre2020 e depositata il 10 n o vembre 202 0 , non notificata. Oggetto: Diniego rimb. Sil. Rif. Irpef 1990/91/92 28– 2 7919 - 2021 – 25/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO In data del 30.11.2004, il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare di reddito di lavoro autonomo, formulava istanza di rimborso per le imposte versate nel triennio 1990-1992, triennio interessato dal c.d. [OSCURATO:PERSONA] 1990 . L'ufficio, dopo la protocollazione della detta istanza, non procedeva ad effettuare il rimborso.Nessuna istanza proveniva invece dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA]. Il sign or R andone, unitamente al coniuge [OSCURATO:PERSONA], riteneva che fossero entrambi legittimati al rimborso, avendo presentato in forma congiunta la dichiarazione dei redditi, Modello 740,relativa agli anni 1990-91-92. Il diniego di rimborso era avversat o avanti la CTP di Siracusa , che rigettavale ragioni dei contribuent i sul presupposto che non fosse stata provata la somma (il tributo) indebitamente versata. Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso daicontribuenti, accoglieva in toto le loro ragioni, ritenendo sussistenti i presupposti di applicabilità del de minimis. Insorge il patrono erariale affidandosi a tre motivi di ricorso , cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3c.p.c. perviolazione o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. 546 del 1992, parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di seconde cure non hanno rilevato ex officio l’inammissibilità del ricorso di parte per assoluta genericità della domanda di rimborso presentata nonché per inesistenza della domanda di rimborso asseritamente presentata dalla coniuge [OSCURATO:PERSONA] oltre alla mancata prova dei versamenti delle imposte chieste a rimborso, soprattutto alla luce della sentenza n.21400/2012 della Corte di Cassazione. 28– 2 7919 - 2021 – 25/05/2023 MMF Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 4 c.p.c., perviolazione e/o falsa applicazione dell'art.2697, primo comma, c.c. e 115 c.p.c., il ricorrentecensura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno accolto il gravame di parte contribuente, malgrado il mancato soddisfacimento dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 3 c.p.c., dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 27 dicembre 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta sezione della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonché dell’art. 107 e 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final, parte ricorrente lamenta la conferma del diritto al rimborso deicontribuenti malgrado questi non avessero adempiuto l’onere della prova l oro spettante in ragione del regime de minimis, ossia non avessero giustificato le precise condizioni che ne avrebbero veicolato l’applicazione, ossia che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi dallo Stato italiano non superasse il limite previsto dal Regolamento UE 1407 del 18 dicembre 2013. 2. I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati. Come rilevato dalla CTR, i contribuenti hanno depositato in giudizio debita documentazione(insieme alle risultanze dell'anagrafe tributaria), costituita da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla C ommissione europea, presentate all'agenzia delle entrate ex art.1, comma 1223, della legge n. 296 del 2006 , altresì specificando la somma complessiva dovuta al rimborso per il triennio 1990-1992pari ad €21.032,71. 28– 2 7919 - 2021 – 25/05/2023 MMF Secondo giurisprudenza di questa Corte, a fronte di tale produzione, idonea ad integrare il contenuto specifico minimo di allegazione necessario affinché l’istanza di rimborso (essendo il contribuente creditore ed attore sostanziale) possa generare un silenzio - rifiuto e quindi un provvedimento impugnabile con il ricorso introduttivo (cfr. Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass. 20/03/2000, n. 3250; Cass.13/12/2018, n. 32263; Cass. 21/02/2020, n. 4565), la censura (generica, perché astratta rispetto al contenuto effettivo dell’istanza) della ricorrente, non può quindi essere accolta. Giova peraltro precisare che la censura sarebbe comunque inammissibile anche qualora il riferimento alla mancata prova delle somme versate, ed oggetto della domanda di parziale rimborso, dovesse intendersi diretta a censurare non meramente il contenuto dell’istanza di rimborso, ai fini dell’asserita improponibilità in rito del ricorso introduttivo, ma anche l’accertamento, in giudizio, dei versamenti effettuati dal contribuente e, quindi, dell’esistenza stessa del diritto alla ripetizione (così Cass., 11904 del 2023). Dalla motivazione della sentenza gravata, poi, si desume l’importo complessivo chiesto a rimborso (€21.032,71), dedotto dalla CTR a mezzo della documentazione prodotta dai ricorrenti sin dal primo grado di giudizio, somma di gran lunga inferiore al limite posto dalla normativa de minimisin materia di aiuti di stato (€200.000,00). 3. Anche il terzo motivo di ricorsoè infondato. Infatti, la Commissione UE, con ladecisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 28– 2 7919 - 2021 – 25/05/2023 MMF novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamitànaturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». ̀ fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità̀̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.). Secondo la Commissione, infatti, «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità̀che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stessoregime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchéil beneficio individuale ̀ concesso a soggetti che non svolgono un'attività̀ economica e che pertanto n on vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale ̀ in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché́́ il beneficio individuale ̀ concesso in conformit à̀ di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione)» (§ 134 dec. cit.). Èaltresì sopraggiunta l'ordinanza della Corte di giustizia 15 luglio 2015, nella causa C-82/14, che, in sede di rinvio pregiudiziale, ha dichiarato che «gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli 28– 2 7919 - 2021 – 25/05/2023 MMF Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già̀corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità̀ fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano». La decisione della Commissione UE e l'ordinanza della Corte di giustizia appena citate hanno quindi sciolto, in senso negativo (nei termini richiamati), quella riserva, sulla verifica della compatibilità̀̀del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, alla quale lo stesso art. 1, comma 665, della l . n. 190 del 2014, subor dinava l'applicazione dell'agevolazione, che infatti nelle more sospendeva per quei contribuenti «che svolgono attività̀ d'impresa» (Cass., n. 11904 del 2023). Relativamente all'effetto di tali pronunce, questa Corte ha già̀̀ avuto occasione di chiarire che «la sopravvenuta decisione della Commissione Europea ̀ immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità̀̀ ̀ tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito» (Cass. 30/06/2016, n. 13458). 28– 2 7919 - 2021 – 25/05/2023 MMF Inoltre, in tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non ̀ applicabile ai contribuenti che svolgono attivit à̀ d'impresa , costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù̀̀ della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può̀̀essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamitànaturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile. (Cass.25/01/2019, n. 2208). Per l’effetto, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti c.d. de minimis o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità̀̀ Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità̀̀massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. 27/11/2019, n. 30927). Come si evince dal testo della sentenza ivi impugnata, «ne consegue che questa CTR è chiamata a verificare la sussistenza del diritto del contribuente istante a fruire dei benefici in questione, accertando dunque, a tal fine, la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicabilità del regolamento de minimis (Reg. CE n. 1407/2013 e Re g. CE n. 717/2014)». 28– 2 7919 - 2021 – 25/05/2023 MMF Nel caso di specie tali presupposti sussistono, atteso che si tratta di rimborso complessivo (nel triennio 1990-1992) di gran lunga inferiore a quello limite (€200.000,00) fissato dal legislatore comunitario ai fini della deroga al de minimis. L'appellante nei gradi di merito risulta aver documentato adeguatamente il diritto al rimborso, il cui ammontare peraltro non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legit