CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 09826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 131-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]del [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , in persona del Curatore , elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]Elpidio, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ecassiano come da procura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2051/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/10/2018; Ric. 2019 n. 00131 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 9/11/2004, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Fermo, [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo fosse dichiarata in suo favore l’intervenuta usucapione dell’appartamento al primo piano e pertinenze sito in Montegrano, via [OSCURATO:SOCIETA] n. 3, assegnatogli provvisoriamente nel 1983 quale socio della soc.coop. edilizia [OSCURATO:SOCIETA]. e il cui diritto di proprietà era stato acquistato dalla società convenuta nella procedura di liquidazione coatta amministrativa cui la cooperativa era stata sottoposta. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentò che , con l’assegnazione provvisoria e, poi, durante la successiva occupazione, l’attore aveva continuato ad esercitare la mera detenzione dell’immobile, senza compiere alcun atto di interversione; chiese pertanto, in riconvenzionale, lacondanna dell’attore al rilascio dell’immobile e alla corresponsione di un’indennità per l’occupazione sine titulo. Con sentenza n. 55 del 29 gennaio 2013 il Tribunale di Fermo rigettò la domanda di usucapione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò invece l’attore al rilascio dell’immobile e al pagamento in favore della società della somma di Euro 53.637,17, già comprensiva di interessi, a titolo di indennizzo per l’ occupazione illegittima,considerando quale termine iniziale la data in cui era iniziata la detenzione dell’appartamento,fino alla notifica della citazione, oltre alla somma maturata successivamente al 15/10/2004 con interessi fino al saldo effettivo. Ric. 2019 n. 00131 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 3 - 2. In pendenza del giudizio di appello instaurato da Cotica, [OSCURATO:SOCIETA]. fu dichiarata fallita; si costituì nel giudizio riassunto la [OSCURATO:PERSONA] del fallimento. Con sentenza n. 2051 del 3 ottobre 2018 , la Corte d’appello di Ancona confermò il rigetto della domanda di usucapionee, in parziale accoglimento dell’appello di Cotica, ridusse l’ammontare dell’indennizzo per l’occupazione abusiva individuandone la decorrenza iniziale soltanto al 18 gennaio 1993, quando i liquidatori della [OSCURATO:PERSONA] avevano intimato stragiudizialmente ai soci il rilascio degli immobiliassegnati provvisoriamente ed occupati. Quanto alla pretesa usucapione, la Corte rilevò che non vi era prova che vi fosse stato pagamento integrale del prezzo, risultando invece che fosse stata corrisposta all’impresa appaltatrice soltanto una somma pari al costo delle opere eseguite ed escluse che questo pagamento significasse interversio possessionis perché non opposto alla [OSCURATO:PERSONA], i cui diritti di proprietà e superficie sugli immobili assegnati erano stati acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]. nella procedura di liquidazione coatta amministrativa; escluse pure che gli interventi di manutenzione e l’affidamento dei lavori di completamento a impresa terza potessero essere sufficienti ad esternare in modo inequivocabile l’inizio di un possesso uti dominus. Avverso questa sentenza Cotica ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Fall imento [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, Cotica ha censurato la sentenza impugnata, ex art. 360 , comma I , n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 132 comma IIn. 4 cod. proc. civ., per violazione e Ric. 2019 n. 00131 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 4 - falsa applicazione degli art. 1140 e 1141 comma II, 1158 e 1164 cod. civ. e 116 cod.proc. civ. per avere la Corte d’a ppello « dichiarato in modo insufficiente, illogico e contraddittorio» che non risulta dimostrato il pagamento del prezzo dell’immobile, che l'interversione non era stata rivolta nei confronti del soggetto per conto del quale la cosa era detenuta, che le spese successive all'assegnazione erano di manutenzione ordinaria e, pertanto, non esternavano in modo inequivocabile l'intenzione di voler tenere il bene non come detentore ma come possessore in nome proprio. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Èinammissibile il profilo di censura formulato ex n.5 del comma I dell’art.360 cod.proc. civ. , in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 348 ter cod.proc. civ.: l’appello era stato instaurato nel 2013 e r icorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. perché la sentenza di secondo grado impugnata di conferma del rigetto della domanda di usucapione è fondat a sul medesimo iter logico-argomentativo della decisione di primo grado confermata in relazione ai fatti principali oggetto della causa ( Cass., Sez. 6 -2, n. 7724 del 09/03/2022) . È inammissibile altresì la censura di violazione dell’art.116 cod. proc.civ. in quanto corrispondente ad una mera richiesta del riesame del materiale probatorio. Per principio consolidato, invece, la violazione e falsa applicazione di questo articolo non può porsi per una diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma deve consistere nel rappresentare che siano state poste a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero ancora siano state disattese, perché valutate secondo prudente apprezzamento, prove aventi invece valore legale o, infine, al contrario, siano stati recepiti senza apprezzamento Ric. 2019 n. 00131 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 5 - critico perché ritenuti prova legale fatti soggetti necessariamente a valutazione (Cass., Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022): nessuna di queste ipotesi è stata prospettata dal ricorrente. Infine, la censura è infondata quanto alla pretesa violazione delle norme sul possesso e l’interversione perché in tema di edilizia economico -popolare, come tale sottoposta alle norme del T.U. del 28 aprile 1938, n. 1165, il socio della cooperativa acquista il possesso dell'alloggio e delle sue pertinenze solo nella fase relativa alla stipulazione del mutuo individuale, che coincide con il momento della stipula del contratto traslativo della proprietà; nel periodo antecedente, pertanto, egli versa in una situazione di semplice detenzione del bene, non utile ad usucapionem ( Cass., Sez. 2, n. 16489 del 2002 ; Cass., Sez. Un., n. 12898 del 24/05/2013). Da ciò consegue che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto in diritto che il pagamento di alcuni lavori all’impresa terza non fosse atto configurabile come interversione del possesso che presupponeva,invece, l'opposizione del detentore nei confronti del possessore del bene, cioè dellacooperativa; la consapevolezza del direttore della Cooperativa dell’intervenuto pagamento non è significativa in modo inequivoco perché il pagamento avrebbe ben potuto esseredelegato dal possessore al detentore. 2. Con il secondo motivo di ricorso Cotica ha censurato la sentenza impugnata, ex art. 360,comma I, n. 3 , cod. proc. civ., in riferimento all’art. 132, co mma II, n. 4 , cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione al combinato disposto degli artt. 163, comma III , n. 3 , e 164 e agli artt. 115 - 116 cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte ha dichiarato ammissibile la domanda proposta dalla controparte seppure generica e « mai precisata»«ovvero nella parte in cui individua una data in ogni caso errata da cui far decorrere l’indebita occupazione»: la Corte avrebbe Ric. 2019 n. 00131 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 6 - dovuto, secondo il ricorrente, dichiarare inammissibile la domanda di indennizzo perché non era stata indicata la data iniziale in cui l’occupazione sarebbe divenuta illegittima e questo dato non poteva essere determinato ex officio; in ogni caso, la data individuata dalla Corte sarebbe erronea, perché la raccomandata dell’8/1/93 in realtà risulta ricevuta in data 9/1/94. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, ex art. 360, comma I , n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 132,comma II, n. 4 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc civ. in relazione all’art. 45 comma14 e art. 58 l. 69/09 e dell’art. 116 cod. proc. civ. « nella parte in cui dichiara non contestata la quantificazione proposta dalla controparte in relazione all'indennizzo, ma anche nella parte in cui individua l'importo mensile dell'ipotetica indebita occupazione in Euro 178,12 per 142 mesi, senza ancorare la somma a criteri e/o parametri di sorta»: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto quale parametro di riferimento congruo, per il calcolo dell’indennizzo, l’importo mensile chiesto stragiudizialmente da [OSCURATO:SOCIETA]. al ricorrente nonostante una contestazione della spettanza vi fosse stata e comunque non fosse richiesta una contestazione specifica dall’art. 115 cod.proc.civ. nella formulazione all’epoca vigente e, soprattutto, nonostante il calcolo dell’importo non risultasse giustificato». I due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per connessione logica –sono in parte inammissibili e in parte infondati . Infondato è il profilo di censura relativo alla inammissibilità della domanda di indennizzo perché , in conseguenza della mancata indicazione di una decorrenza iniziale dell’occupazione illegittima,non ne risulterebbe compiutamente formulato il petitum. Ric. 2019 n. 00131 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 7 - Sul punto, deve brevemente considerarsi che l’indennizzo preteso in conseguenza di un occupazione sine titulo ha la funzione di reintegrare il proprietario del pregiudizio subito per la perdita della facoltà di godimento anche indiretto del bene; il petitum e la causa petendidella relativa domanda sono perciò identificabili in riferimento al protrarsi dell’utilizzo del bene non corrispondente ad alcun diritto; il protrarsi dell’utilizzo – seppure asseritamente titolato - risultava pertanto già dalla prospettazione di parte attrice. Ciò posto,la nullità della citazione ex n. 3 del comma III dell’art. 163 cod.proc.civ. ricorre soltanto quando il petitumsia effettivamente incerto e indeterminato, sicché al convenuto è precluso appres tare adeguate e puntuali difese; è, infatti, proprio la garanzia del diritto di difesa di controparte la ragione ispiratrice del combinato disposto degli art. 164 comma IV e 163 comma III n. 3 e 4 cod.proc. civ. Conseguentemente, l’incertezza della domanda deve essere esclusa quando la controparte, per la natura dell’oggetto dell’altrui pretesa e per la relazione con lo stesso, possa agevolmente individuare quanto l'attore richiede e le ragioni per cui lo fa(cfr. Cass., Sez. 2, n. 1681 del 29/01/2015): nella specie, la domanda di indennizzo per occupazione sine tituloè stata proposta in riconvenzionale, in risposta, come detto, ad una domanda in cui l’occupazione del bene era già stata dedotta da parte attrice quale possesso utile ad usucapire; pertanto, questa domanda di indennizzo era oggettivamente collegata ad un fatto impeditivo della domanda principale (la mancanza di un titolo per il protrarsi dell’uso del bene) e perciò risultava compiuta mente formulata; l’indicazione di una data di decorrenza iniziale costituiva perciò questione di mera quantificazione rimessa alla valutazione del giudice. Ric. 2019 n. 00131 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 8 - Ciò precisato, la misura dell’indennizzo è stata liquidata in via equitativa dalla Corte d’appello; in particolare, è stata confermata la misura mensile dell’indennizzo chiesta stragiudizialmente da [OSCURATO:SOCIETA]. e recepita dal primo giudiceperché ritenuta congrua in riferimento al valore locativo del bene (pag. 14 della sentenza– Cass., Sez. U , n. 33645 del 15/11/2022); la decorrenza è stata fissata, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, alla data in cui è stato intimato il rilascio. L'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il dannoin via equitativa si risolve in un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, sorretto da motivazioni immunida vizi logici o errori di diritto: le censure sul punto sono perciò inammissibili in quanto non prospettano né un vizio logico né un errore di diritto. Inammissibile è pure la questione relativa all’erroneità della data individuata dalla Corte come decorrenza iniziale dell’obbligo di corresponsione dell’indennizzo in quanto prospettata come errore di fatto dovuto all’omesso esame della ricevuta della raccomandata allegata alla lettera contenente l’intimazione: sul punto, deve considerarsi che la Corte ha individuato in motivazione la decorrenza iniziale dell’indennizzo nella data del 18 gennaio , identifica to come «giorno in cui i liquidatori hanno intimato in via stragiudiziale ai soci occupanti il rilascio»; questa data è diversa da quella riferita dal ricorrente come risultante nella lettera riprodotta in ricorso (l’8 gennaio); in conseguenza, la censura è inammissibilmente formulata sia se diretta a denunciare un errore di percezione nell’esame del documento, risultando in tale ipotesi necessaria l’impugnazione per revocazione, sia se diretta a valorizzare la asserita diversa data di Ric. 2019 n. 00131 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 9 - ricezione della lettera, dovendo in tal caso prospettarsi l’errore di diritto sulla decorrenza degli effetti di un atto ricettizio. 3. Con il quarto motivo di ricorso, Cotica ha infine censurato la sentenza impugnata, ex art. 360,comma I, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 132 comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 56 R.D. 267/1942: la Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato non compensabili le somme pagate per l’alloggio, per cui vi era stata insinuazione a passivo, con le somme dovute a titolo di indennizzo per l’occupazione illegittima ; in particolare, la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la ricorrenza di un’ipotesi di compensazione impropria o atecnica, «rilevabile in ogni stato e grado», così come riconosciuto dalla stessa controparte. Il motivo è infondato. In disparte ogni considerazione sulla operatività nel presente giudizio dell’art. 56 legge fall., i rapporti di dare/avere tra attore e [OSCURATO:PERSONA]- come rilevato dalla Corte territoriale -non potevano risolversi in una compensazione in mancanza di relativa domanda o eccezione riconvenzionaledell’attore Cotica, convenuto in riconvenzionale: l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, infatti, soltanto quando ricorra un’ipotesi dicompensazione cd. impropria, cioè quando la reciproca relazione di debito-credito nasca da un unico rapporto;nella specie, invece, i due rapporti erano del tutto autonomi perché il credito di Cotica trovava la sua causa nel preteso versamento indebito del prezzo dell’alloggio, mentre il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. e, poi, della [OSCURATO:PERSONA] del suo fallimento aveva titolo nell’occupazione illegittima di quell’alloggio. Ric. 2019 n. 00131 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 10 - 4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, d