CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serftite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Milano in data 26/10/2018, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 9/11/2016, irrevocabile il 12/06/2019, in via subordinata al pagamento della somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, per non avere il suddetto provveduto a tale adempimento. 2. Avverso detta ordinanza Colombo, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione, come travisamento della prova e in particolare del certificato di disoccupazione prodotto in udienza. Si rileva che, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza impugnata, la disoccupazione, di cui a detto certificato, non si riferisce al periodo decorrente dal 22.2.2022, ma risale al 28.2.2011, come è dato leggere dallo stesso certificato. La motivazione del provvedimento in esame risulta, quindi, viziata, secondo la difesa, laddove si afferma che mancherebbe la prova della difficoltà economica di Colombo nel corrispondere quanto dovuto (8.000,00 euro) alla parte civile, nel periodo in cui era tenuto all'adempimento (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12.12.2019). Prova, che, invece, emergerebbe da detto certificato, oltre che dall'estratto del conto corrente prodotto, dall'assenza di beni mobili registrati e dalla proprietà di un solo immobile e box, ricevuti per successione dai genitori. E si insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Risulta, altresì, depositata memoria difensiva di replica alla requisitoria del Procuratore generale sede, in cui si ripercorrono i motivi di ricorso e si insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il Tribunale di Milano, invero, rileva che: - [OSCURATO:PERSONA] nel termine stabilito in sentenza per l'adempimento (e, quindi, nei sei mesi dal passaggio in giudicato della stessa: entro la data del 12.12.2019) non ha adempiuto all'obbligo impostogli ex art. 165, primo comma, cod. pen.; - la documentazione prodotta in udienza dal difensore non vale a comprovare l'asserita difficoltà economica del condannato nel periodo in cui egli era tenuto all'adempimento dell'obbligo in sentenza; - invero, il certificato di disoccupazione si riferisce a periodo decorrente dal 22.2.2022 e l'estratto del conto corrente bancario a periodo compreso tra il 6.10.2021 e il 28.12.2021 e dunque a periodi ampiamente successivi rispetto a quello dell'adempimento che va dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12.12.2019. Orbene, l'incapacità economica che può paralizzare la revoca della sospensione condizionale della pena, della cui prova è onerato il condannato tenuto all'adempimento, deve essere di entità tale da determinare una vera e propria impossibilità di far fronte agli adempimenti civilistici in modo assoluto, oggettivo, incolpevole e persistente. Tale situazione non ricorre quando l'obbligato non dia prova dell'assoluta impossibilità di reperire un'attività lavorativa o altra lecita fonte di diritto che possa permettergli di far fronte agli obblighi economici. Nel caso in esame, anche a ritenere il certificato dello stato di disoccupazione quale certificazione di tale stato sin dal 2011, comunque la pronuncia di revoca è fondata anche sulla inidoneità dell'estratto conto bancario, relativo a epoca successiva a quella in cui doveva adempiersi, a comprovare l'assoluta impossibilità economica, tanto più che lo stato di disoccupazione sarebbe sorto, secondo la prospettazione difensiva, in epoca precedente alla concessione del beneficio. Inoltre, lo stesso ricorrente, che non si confronta con tale ulteriore profilo, deduce di essere proprietario di un immobile e un box, che avrebbe acquisito per successione. Ne deriva l'infondatezza delle doglianze difensive. 2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. t Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces