Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 411/2022
ECLI:EU:T:2022:176
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022 –
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(causa T
‑
325/17)
(
1
)
«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] – Infrazione unica e continuata – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto a ottenere l’annullamento di una decisione di applicazione delle regole di concorrenza adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’annullamento di una decisione anteriore – Osservazioni quanto alla portata della decisione impugnata – Assenza di collegamento con i motivi e le censure dedotti a sostegno del ricorso, nonché con l’oggetto di quest’ultimo – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76)
(v. punti 79
‑
81, 256)
2.
Concorrenza – Trasporti – Regole di concorrenza – Trasporto aereo – Regolamento n. 411/2004 – Ambito di applicazione – [OSCURATO:PERSONA] terzi e collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi – Servizi di trasporto aereo di merci in entrata – Inclusione
[Artt. 101 e 102 TFUE; accordo SEE, artt. 53 e 54 e allegato XIII e protocollo 21, come modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005; regolamenti del Consiglio n. 1/2003, art. 32, c), e n. 411/2004, artt. 1 e 3]
(v. punti 95
‑
111)
3.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico – Attuazione o effetti qualificati delle pratiche abusive all’interno del SEE – Vie alternative – Criterio dell’effetto immediato, sostanziale e prevedibile – Portata in presenza di un comportamento avente per oggetto la restrizione della concorrenza
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)
(v. punti 112
‑
114, 133, 135
‑
144, 155
‑
157, 175
‑
177, 186
‑
195)
4.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Incompetenza dell’istituzione da cui promana l’atto impugnato – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 209, 210)
5.
Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza – Rispetto del principio di parità di trattamento che deve conciliarsi con quello del principio di legalità – Portata dell’obbligo di motivazione
(Artt. 101 e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20)
(v. punti 238
‑
243, 249, 250)
6.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Intesa nel settore dei servizi di trasporto aereo di merci – Intesa che interessa diversi elementi del prezzo dei servizi di trasporto merci – Presa in considerazione dell’intero importo delle vendite collegate ai servizi di trasporto merci – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punti 6 e 13)
(v. punti 303
‑
312, 316
‑
330, 394)
7.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Considerazione del solo valore delle vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione nel settore geografico interessato – Vendite realizzate all’interno del territorio dello Spazio economico europeo – Intesa nel settore dei servizi di trasporto aereo di merci – Presa in considerazione del valore delle vendite di servizi di trasporto merci in entrata – Ammissibilità
(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13)
(v. punti 344
‑
360, 395)
8.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Partecipazione sotto asserita costrizione – Portata dell’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA]
(Artt. 101, § 1, e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 29)
(v. punti 366
‑
375, 377)
9.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Limite – Rispetto del principio di non discriminazione – Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende
(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02)
(v. punti 385
‑
391)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà un terzo delle proprie spese.
3)
[OSCURATO:PERSONA] NV sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese della [OSCURATO:PERSONA].
1
GU C 239 del 24.7.2017.