CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 25339/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 luglio 2022 la Corte di appello di Ancona ha rigettato la domanda di riparazione dell'errore giudiziario presentata da [OSCURATO:PERSONA]. " Per come diffusamente esplicato dalla Corte territoriale, il Platania era stato originariamente condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con sentenza di primo grado confermata in appello, divenuta irrevocabile il 22 settembre 1994, in quanto riconosciuto partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere rapine aggravate nei territori di [OSCURATO:PERSONA], Marche, Toscana, Lombardia e Veneto. Con successiva sentenza del 5 giugno 2008 la Corte di appello di Ancona aveva accolto un'istanza di revisione proposta dal Platania, per l'effetto revocando la precedente sentenza di condanna, altresì disponendo la sua assoluzione dal reato associativo ascrittogli. 1.1. La conseguente istanza di riparazione per errore giudiziario, avanzata ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], era stata, in primo luogo, rigettata dalla Corte di appello di Ancona con ordinanza del 13 dicembre 2018, sul presupposto che l'errore dell'autorità giudiziaria fosse stato determinato da un comportamento gravemente colposo tenuto da parte dell'istante. Tale decisione era stata annullata da questa Corte di Cassazione con sentenza n. 5986 del 17 gennaio 2020, ritenendo la stessa non adeguatamente motivata, per avere operato solo richiami generici a comportamenti dell'imputato sostanzialmente esclusi da parte dei giudici della cognizione. Con successiva ordinanza del 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Ancona, decidendo in sede di rinvio, aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riparazione dell'errore giudiziario per essere decorso il termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione, di cui all'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. Tale ordinanza era stata nuovamente annullata con rinvio da parte di questa Suprema Corte, con sentenza n. 16603 del 22 marzo 2022, sul presupposto che la Corte di appello non potesse in quella sede operare una valutazione delle nullità o inammissibilità precedentemente verificatesi, potendo solo assumere una decisione nel merito della proposta istanza.1.2. In ossequio a tale ultima indicazione, la Corte di appello di Ancona ha, infine, pronunciato il 5 luglio 2022 l'ordinanza in questa sede impugnata, di rigetto della richiesta del Platania di riparazione dell'errore giudiziario. Per la Corte di merito risulta giudizialmente comprovato come l'istante, non appena uscito dal carcere, si fosse messo in contatto con il fratello Emilio e con altre persone dedite alla commissione di rapine aggravate nel centro-nord Italia, effettivamente condannate per tali reati. [OSCURATO:PERSONA] aveva, quindi, effettuato dal gennaio 1990 numerosi viaggi aerei da Catania a Milano, provvedendo personalmente all'espletazione di sopralluoghi finalizzati a programmare una rapina in Milano per il giorno 28 febbraio 1990, poi non realizzata solo in ragione di un vistoso e ostentato servizio di pedinannento disposto dalla Questura di Bologna, su indicazione del competente Procuratore della Repubblica, che aveva indotto l'istante e il suo accompagnatore a ripartire per Catania. Nella circostanza il Platania aveva inequivocabilmente chiarito, in una telefonata effettuata al padre, di dover essere rientrati perché «là c'erano cose brutte». D'altro canto, per come precisato dalla Corte territoriale, il Platania non ha mai fornito alcuna persuasiva e alternativa giustificazione in ordine alle ragioni delle citate trasferte, né dei frequenti contatti telefonici avuti con gli altri indagati, nel corso dei quali l'stante aveva dimostrato di svolgere un importante ruolo, esprimendo valutazioni circa l'individuazione dei soggetti da coinvolgere e in ordine all'esito dei sopralluoghi effettuati. Tutte le indicate risultanze, valorizzate quale comportamento colposo causativo dell'errore giudiziario, non sono state smentite nei diversi giudizi di merito svolti, essendo solo risultate insufficienti a far ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., stante l'indinnostrata sussistenza di un vincolo associativo connotato da un sufficiente grado di stabilità e di continuità tra i prevenuti. Pur tuttavia, per come ritenuto dalla Corte di appello, risulta del tutto ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo la partecipazione del Platania alla preparazione della rapina progettata per il 28 febbraio 1990 in Milano, trattandosi di condotta che - pur penalmente irrilevante, essendo stata interrotta ancor prima che fosse integrato un tentativo - ha certamente indotto l'autorità giudiziaria a ritenerlo partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 643 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe commesso il medesimo errore motivazionale perpetrato nell'originaria ordinanza del 13 dicembre 2018, già censurato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5986 del 17 gennaio 2020, riproponendo gli stessi argomenti fattuali ritenuti insufficienti dalla Suprema Corte per poter accogliere la richiesta di riparazione avanzata dall'istante. L'unico argomento nuovo utilizzato in motivazione sarebbe, infatti, costituito dall'effettuato riferimento all'espletamento da parte del Platania di sopralluoghi preventivi alla realizzazione di una rapina - invero mai effettuata - il giorno 28 febbraio 1990 a Milano, in virtù, tuttavia, di una motivazione meramente apparente, insufficiente a individuare una condotta autonomamente causativa dell'errore giudiziario, di rilievo ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen., anche considerato che al ricorrente non era mai stata contestata l'integrazione di alcun reato fine, ma solo di quello associativo ex art. 416 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. In proposito deve essere ribadito che, in tema di riparazione dell'errore giudiziario, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, diversamente da quanto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. per la riparazione per l'ingiusta detenzione, deve aver causato l'errore giudiziario e non solo concorso alla sua verificazione, sicché, per verificarne la ricorrenza, è necessario accertare l'eventuale sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato e l'apporto di essa alla verificazione dell'evento (cfr. Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621-02; Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803-01; Sez. 4, n. 2569 del 24/09/1998, dep. 1999, Strazzeri, Rv. 213141-01). Tale differente incidenza della condotta colposa del danneggiato, che, ai fini della esclusione del diritto alla riparazione, deve aver causato l'errore e non solo aver concorso alla sua verificazione, comporta un onere di attenta valutazione di tale condotta anche quando la stessa sia considerata fattore causale concorrente nella genesi dell'errore, dovendo essere accertati, secondo le regole generali a proposito dell'indagine della rilevanza sul piano causale dei fattori concorrenti, sia la sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato, sia il suo apporto alla verificazione dell'evento (cfr. anche Sez. 3, n. 48321 del 17/5/2016, Attaguile, Rv. 268494-01). La colpa ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario deve essere esaminata non soltanto in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza, ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario. 3. Deve essere osservato, tuttavia, che se è diverso il raggio di azione tra i due istituti (l'avere concorso alla genesi della detenzione, per l'ipotesi ex art. 314 cod. proc. pen.; l'avere determinato l'errore giudiziario, per la fattispecie ex art.643 cod. proc. pen.) risulta del tutto identico il concetto di colpa grave ostativa. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). E' stato, ancora, reiteratamente precisato come la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, possa essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565-01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498-01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436-01) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610-01) ovvero condotte di connivenza passiva (in caso di ricorrenza di determinati indici), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293-01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034-01). 4. Orbene, dando concreta applicazione ai principi indicati, il Collegio rileva come l'ordinanza impugnata risulti immune dai denunciati vizi . di legittimità, avendo esposto, con motivazione congrua e logica, le ragioni per cui nella condotta del Platania sia ravvisabile la ricorrenza di una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio, essendo risultata tale da avere indotto l'autorità giudiziaria a perpetrare l'errore giudiziario. Per come diffusamente esplicato dalla Corte di appello, infatti, è risultato giudizialmente comprovato, né mai smentito nei diversi giudizi di merito svolti, come il Platania avesse intrapreso, non appena uscito dal carcere, frequentazioni assidue con il fratello Emilio ed altre persone dedite alla perpetrazione di rapine aggravate nel centro-nord Italia, venendo reiteratamente condannate per tali reati. Aveva, quindi, svolto a partire dal gennaio 1990 numerosi viaggi aerei da Catania a Milano, provvedendo personalmente all'espletazione di sopralluoghi finalizzati alla preparazione di una rapina programmata per il 28 febbraio 1990 a Milano, poi non realizzata solo a causa di un vistoso e ostentato servizio di pedinamento realizzato dalle Forze dell'ordine, che aveva, infine, indotto il Platania a ritornare a Catania, commentando, in una telefonata fatta al padre, come ciò fosse stato determinato dal fatto che «là c'erano cose brutte». D'altro canto, per come congruamente osservato dalla Corte di appello, il Platania non ha mai fornito alcuna persuasiva e alternativa giustificazione circa i motivi delle citate trasferte, né dei frequenti contatti telefonici avuti con plurimi soggetti dediti al crimine, reiteratamente condannati per il delitto di rapina aggravata. In sostanza, quindi, risulta del tutto coerente e logica la conclusione per cui, secondo quanto ritenuto dalla Corte di merito nell'ordinanza impugnata, «risulta difficile non ritenere ostativa all'indennizzo la sua partecipazione alla preparazione della rapina che avrebbe dovuto svolgersi a Milano in data 28.02.1990: tale condotta, seppure non penalmente perseguibile in quanto interrotta prima che potesse ravvisarsi un vero e proprio tentativo, ha comunque indotto l'autorità giudiziaria a ritenere che l'odierno ricorrente stesse partecipando ad una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, collaborando a tal fine con altri soggetti che operavano al medesimo fine sin dal 1987».5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione dell'errore giudiziario. Ne deriva la pronuncia di rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritiene il Collegio che, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, non ricorrano giusti motivi per condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Rigetta il ricorso e c