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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20311/2022

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R.G. n. 4922/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t o e dife s o d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 604/2020 della Corte di appello di Palermo depositata il 3 agosto 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:1. la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame interposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla medesima azienda al precetto notificato il 19 m arzo 2014, aveva dichiarato “ ancora dovuto ” da parte di quest'ultima in favore di [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenza emessa dal giudice del lavoro del T ribunale di Sciacca il 9 - 22 luglio 2010, l’importo di euro 5.434,02, oltre interessi legali;

2. la Corte territoriale, nel riassumere i fatti di causa, ha rilevato che l’azienda appellante aveva censurato il criterio equitativo utilizzato dal giudice di prima istanza per quantificare il credito– giungendo ad individuare una retribuzione mensile di euro 600,00 non ancorata a d alcun criterio logico giuridico – a fronte del macroscopico errore di calcolo contenuto nel precetto, in quanto era stata considerata come ultima retribuzione netta la mensilità di aprile 2006, comprendente al suo interno ratei di tredicesima, in tal modo utilizzando come base di calcolo la somma di euro 7 00,46 e non l ’ importo dovuto di euro 527,00, depurato da ogni altra voce accessoria della busta paga;

3. in base a tali premesse, la Corte ha osservato che il giudice del lavoro del Tribunale di Sciacca, nel dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti intercorsi tra le parti e disattesa la domanda del lavoratore di conversione in un rapporto di lavoro a tempo determinato, aveva condannato l ’ azienda “ al pagamento , in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni , d i una somma corrispondente al totale delle mensilità dell’ultima retribuzione netta prevista nell’ultimo contratto, determinate dalla data di notifica del tentativo di conciliazione (atto di costituzione in mora) sino a quella presente sentenza, oltre interessi legali come per legge, decorrenti mese per mese dalla messa in mora”;4. ciò posto, nella sentenza impugnata si legge che “il parametro di riferimento (indicato nel titolo e ) da utilizzare per la quantificazione delle rivendicate poste risarcitorie deve essere dunque identificat o, alla luce delle espressioni lessicali utilizzate nel pronunciamento in parola, nella retribuzione mensile netta (siccome) prevista nell ’ ultimo contratto a termine sottoscritto dalle parti.

Contratto di lavoro a tempo determinato (prodotto dall’appellato, su richiesta di questo collegio, il 30/06/2020), stipulato il 14/07/2005 che r imanda per la determinazione del “trattamento economico” a quello “ previsto dal C.C.N.L. vigente per la categoria e il profilo professionale di appartenenza” (nella fattispecie “Ausosa”, Cat.

A liv.

Iniziale - R uolo tecnico).

Il parametro di riferimento non è dunque rappresentato , come erroneamente reputato da entrambi i contraddittori,dall’ultima busta paga (aprile2006 ) , ma, per effetto del richiamo contenuto nel contratto individuale, dallo stipendio tabellare previsto dal C.C.N.L. di comparto.

Stipendio tabellare che, come desumibile dalle buste paga agli atti (concordando le parti sulla natura accessoria delle ulteriori voci aggiuntive trascritte nell’ultima busta paga), ammonta, nel suo importo netto, ad euro 527,00 e non ad euro 6 0 0 ,00, come apoditticamente affermato dal Tribunale in assenza di ogni riscontro documentale”;

5. pertanto, era da disattendere la difesa del lavorat ore , che lamentava in tal modo un’ingiustificata “depurazione” d a ll ’ importo netto dell’ultima busta paga (pari ad euro 700,46); infatti , secondo la Corte palermitana, erroneamente le parti avevano presupposto che il giudice del lavoro di Sciacca avesse indicato come parametro di riferimento per la quantificazione del risarcimento riconosciut o l’ultima busta paga, mentre tale calcolo doveva essere effettuato avvalendosi della retribuzione mensile tabellare netta prevista nell’ultimo contratto a tempo determinato;

6. in virtù di tale interpretazione del titolo esecutivo, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha dichiarato non dovute le somme riportate nel precetto opposto, poiché era pacifico che l’azienda avesse corrispostola retribuzione mensile netta di euro 527,00 per il periodo indicat o in sentenza, oltre agli interessi moratori, onde dovevano ritenersi integralmente soddisfatte tutte le pretese creditorie del lavorat ore , non risultando alla data di notifica del precetto oggetto di opposizione alcuna residuale posta risarcitoria in capo all ’ azienda per effetto della sentenza del T ribunale di Sciacca;

7. avverso tale pronuncia il lavorat ore ha proposto ricorso per cassazione con duemotivi, cui resiste l’azienda con controricorso;

8. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380- bis c od. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio;

9. l’azienda controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità per violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 324, 112, 474 e 615 cod. proc. civ. e del c.c.n.l. del profilo professionale di “Ausosa”, cat.

A liv.

Iniziale – ruolo tecnico, per avere la Corte di appello ridotto la base di calcolo di riferimento del risarcimento danni a euro 527,00 attraverso l’integrazione del titolo esecutivo originario con la locuzione “…lo stipendio tabellare previsto dal CCNL di comparto…” in assenza di previsioni ricavabili dalla sentenza del giudice del lavoro, dalla cui lettura emerge che il significato più confacente, logico e coerente non può che fare riferimento all’ultima retribuzione netta prevista nell’ultimo contratto a tempo determinato e dunque all’ultima retribuzione netta di euro 700,46 ricavabile dall a busta paga del mese di aprile 2006; infatti, nella motivazione del sentenza del 2010 non vi è alcun riferimento né allo stipendio tabellare previsto dal c.c.n.l. di comparto n é alla depurazione dall ’ importo netto dell ’ ultima busta paga delle voci accessorie ivi computate.

Peraltro, la Corte territoriale è in c orsa nel vizio di ultrapetizione allorché ha deciso diversamente dalla domanda formulata dalla parte appellante che, sia in primo che in secondo grado, aveva contestato l’importo netto adottato come base di calcolo per il risarcimento danni pur convenendo pacificamente sull’assumere come elemento di riferimento la busta paga di aprile 2006; invece, la Corte di merito si èdiscostata da tale impostazione individuando come p arametro non già l’ultima busta paga – sull a qual e le parti ed anche il giudice di prima istanza avevano concordato – bensì il contenuto del contratto individuale e lo stipendio tabellare previsto dal c . c . n . l . di comparto , in tal modo indebitamente introducendo nel tema controverso elementi nuovi (in particolare: lo stipendio tabellare ), frutto di una interpretazione non ricavabile dalla sentenza di merito;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità per violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione ai principi comunitari su cui si fonda la sentenza del giudice del lavoro del 2010 , in virtù della Direttiva CEE n. 1999/70, con il riconoscimento di un risarcimento omnicomprensivo del danno che varapportato alla retribuzione netta dell’ultima busta paga del mese di aprile 2006 ( pari a euro 7 00,46 ) secondo le previsioni risarcitorie analogicamente previste in materia di c.d. retribuzione globale di fatto;3. i motivi complessivamente considerati sono inammissibili in quanto si limitano a prospettare una interpretazione del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto differente da quella adottata nella sentenza impugnata senza censurare la stessa sul piano della violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere a siffatta interpretazione;

4. in proposito, occorre senz’altro rimarcare come questa Corte, con recente pronuncia a Sezioni Unite, abbia innovato rispetto al consolidato orientamento sinora seguito, affermando che “L’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione della norma di legge sul giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), risolvendosi in una questione di diritto, e non di fatto, allorquando il giudicato costituisca il parametro di legittimità dell’azione esecutiva intrapresa o dello stesso processo esecutivo, in quanto la fonte del diritto applicabile alla fattispecie, una volta intervenuto il giudicato, è l'accertamento in esso contenuto e non la legge generale ed astratta” (Cass. Sez.

U, 21/02/2022 , n. 5633);

5. ne consegue che, in base al medesimo arresto, “Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art.2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, nonché dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l ’ interpretazione del giudicato”;

6. nella specie, parte ricorrente si limita a censurare l’approdo ermeneutico cui perviene la Corte di appello - in quanto conducente ad un’asserita indebita decurtazione delle voci accessorie indicate nell’ultima busta paga – senza tuttavia indicare il precetto sostanziale violato e, soprattutto, senza specificare il dato extratestuale rappresentato dall’ultimo contratto di lavoro, quale elemento espressamente indicato come parametro nel titolo esecutivo giudiziale, siccome riportato nella sentenza impugnata, né – tanto meno – riportare e produrre il c.c.n.l. di settore, cui – nell’interpretazione resa dalla Corte territoriale – occorreva riferirsi per determinare la retribuzione contrattualmente prevista;

7. in definitiva, il ricorrente, senza confrontarsi adeguatamente con gli argomenti letterali ed i dati extratestuali addotti nella sentenza impugnata, ha offerto un’interpretazione fondata su parametri differenti (l’importo netto riportato nell’ultima busta paga , i principi giurisprudenziali sulle misure sanzionatorie atte a reprimere gli abusi sull’utilizzo dei contratti a termine), omettendo di offrire a questa Corte gli elementi indispensabili per effettuare il sindacato di legittimità nei termini sopra enunciati, onde apprezzare la denunciata errata interpretazione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito;

8. in questo senso, non è neppure configurabile il dedotto vizio di ultrapetizione per avere la Corte di appello assunto come parametro un elemento diverso dall’ultima busta paga (aprile 2006) concordemente assunta dalle parti, atteso che “Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l’obbligo di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti.

Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.” (Cass. Sez. 6-3, 11/06/2021, n. 16608).

Nella specie, è pacifico che la Corte territoriale abbia assunto come base di calcolo per il risarcimento danni lo stesso importo indicato dall’appellante (pari a euro 527,00 mensili), onde non è ravvisabile il denunciato vizio di ultrapetizione;

9. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. n. 4922/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t o e dife s o d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 604/2020 della Corte di appello di Palermo depositata il 3 agosto 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame interposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla medesima azienda al precetto notificato il 19 m arzo 2014, aveva dichiarato “ ancora dovuto ” da parte di quest'ultima in favore di [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenza emessa dal giudice del lavoro del T ribunale di Sciacca il 9 - 22 luglio 2010, l’importo di euro 5.434,02, oltre interessi legali; 2. la Corte territoriale, nel riassumere i fatti di causa, ha rilevato che l’azienda appellante aveva censurato il criterio equitativo utilizzato dal giudice di prima istanza per quantificare il credito– giungendo ad individuare una retribuzione mensile di euro 600,00 non ancorata a d alcun criterio logico giuridico – a fronte del macroscopico errore di calcolo contenuto nel precetto, in quanto era stata considerata come ultima retribuzione netta la mensilità di aprile 2006, comprendente al suo interno ratei di tredicesima, in tal modo utilizzando come base di calcolo la somma di euro 7 00,46 e non l ’ importo dovuto di euro 527,00, depurato da ogni altra voce accessoria della busta paga; 3. in base a tali premesse, la Corte ha osservato che il giudice del lavoro del Tribunale di Sciacca, nel dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti intercorsi tra le parti e disattesa la domanda del lavoratore di conversione in un rapporto di lavoro a tempo determinato, aveva condannato l ’ azienda “ al pagamento , in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni , d i una somma corrispondente al totale delle mensilità dell’ultima retribuzione netta prevista nell’ultimo contratto, determinate dalla data di notifica del tentativo di conciliazione (atto di costituzione in mora) sino a quella presente sentenza, oltre interessi legali come per legge, decorrenti mese per mese dalla messa in mora”;4. ciò posto, nella sentenza impugnata si legge che “il parametro di riferimento (indicato nel titolo e ) da utilizzare per la quantificazione delle rivendicate poste risarcitorie deve essere dunque identificat o, alla luce delle espressioni lessicali utilizzate nel pronunciamento in parola, nella retribuzione mensile netta (siccome) prevista nell ’ ultimo contratto a termine sottoscritto dalle parti. Contratto di lavoro a tempo determinato (prodotto dall’appellato, su richiesta di questo collegio, il 30/06/2020), stipulato il 14/07/2005 che r imanda per la determinazione del “trattamento economico” a quello “ previsto dal C.C.N.L. vigente per la categoria e il profilo professionale di appartenenza” (nella fattispecie “Ausosa”, Cat. A liv. Iniziale - R uolo tecnico). Il parametro di riferimento non è dunque rappresentato , come erroneamente reputato da entrambi i contraddittori,dall’ultima busta paga (aprile2006 ) , ma, per effetto del richiamo contenuto nel contratto individuale, dallo stipendio tabellare previsto dal C.C.N.L. di comparto. Stipendio tabellare che, come desumibile dalle buste paga agli atti (concordando le parti sulla natura accessoria delle ulteriori voci aggiuntive trascritte nell’ultima busta paga), ammonta, nel suo importo netto, ad euro 527,00 e non ad euro 6 0 0 ,00, come apoditticamente affermato dal Tribunale in assenza di ogni riscontro documentale”; 5. pertanto, era da disattendere la difesa del lavorat ore , che lamentava in tal modo un’ingiustificata “depurazione” d a ll ’ importo netto dell’ultima busta paga (pari ad euro 700,46); infatti , secondo la Corte palermitana, erroneamente le parti avevano presupposto che il giudice del lavoro di Sciacca avesse indicato come parametro di riferimento per la quantificazione del risarcimento riconosciut o l’ultima busta paga, mentre tale calcolo doveva essere effettuato avvalendosi della retribuzione mensile tabellare netta prevista nell’ultimo contratto a tempo determinato; 6. in virtù di tale interpretazione del titolo esecutivo, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha dichiarato non dovute le somme riportate nel precetto opposto, poiché era pacifico che l’azienda avesse corrispostola retribuzione mensile netta di euro 527,00 per il periodo indicat o in sentenza, oltre agli interessi moratori, onde dovevano ritenersi integralmente soddisfatte tutte le pretese creditorie del lavorat ore , non risultando alla data di notifica del precetto oggetto di opposizione alcuna residuale posta risarcitoria in capo all ’ azienda per effetto della sentenza del T ribunale di Sciacca; 7. avverso tale pronuncia il lavorat ore ha proposto ricorso per cassazione con duemotivi, cui resiste l’azienda con controricorso; 8. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380- bis c od. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio; 9. l’azienda controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità per violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 324, 112, 474 e 615 cod. proc. civ. e del c.c.n.l. del profilo professionale di “Ausosa”, cat. A liv. Iniziale – ruolo tecnico, per avere la Corte di appello ridotto la base di calcolo di riferimento del risarcimento danni a euro 527,00 attraverso l’integrazione del titolo esecutivo originario con la locuzione “…lo stipendio tabellare previsto dal CCNL di comparto…” in assenza di previsioni ricavabili dalla sentenza del giudice del lavoro, dalla cui lettura emerge che il significato più confacente, logico e coerente non può che fare riferimento all’ultima retribuzione netta prevista nell’ultimo contratto a tempo determinato e dunque all’ultima retribuzione netta di euro 700,46 ricavabile dall a busta paga del mese di aprile 2006; infatti, nella motivazione del sentenza del 2010 non vi è alcun riferimento né allo stipendio tabellare previsto dal c.c.n.l. di comparto n é alla depurazione dall ’ importo netto dell ’ ultima busta paga delle voci accessorie ivi computate. Peraltro, la Corte territoriale è in c orsa nel vizio di ultrapetizione allorché ha deciso diversamente dalla domanda formulata dalla parte appellante che, sia in primo che in secondo grado, aveva contestato l’importo netto adottato come base di calcolo per il risarcimento danni pur convenendo pacificamente sull’assumere come elemento di riferimento la busta paga di aprile 2006; invece, la Corte di merito si èdiscostata da tale impostazione individuando come p arametro non già l’ultima busta paga – sull a qual e le parti ed anche il giudice di prima istanza avevano concordato – bensì il contenuto del contratto individuale e lo stipendio tabellare previsto dal c . c . n . l . di comparto , in tal modo indebitamente introducendo nel tema controverso elementi nuovi (in particolare: lo stipendio tabellare ), frutto di una interpretazione non ricavabile dalla sentenza di merito; 2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità per violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione ai principi comunitari su cui si fonda la sentenza del giudice del lavoro del 2010 , in virtù della Direttiva CEE n. 1999/70, con il riconoscimento di un risarcimento omnicomprensivo del danno che varapportato alla retribuzione netta dell’ultima busta paga del mese di aprile 2006 ( pari a euro 7 00,46 ) secondo le previsioni risarcitorie analogicamente previste in materia di c.d. retribuzione globale di fatto;3. i motivi complessivamente considerati sono inammissibili in quanto si limitano a prospettare una interpretazione del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto differente da quella adottata nella sentenza impugnata senza censurare la stessa sul piano della violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere a siffatta interpretazione; 4. in proposito, occorre senz’altro rimarcare come questa Corte, con recente pronuncia a Sezioni Unite, abbia innovato rispetto al consolidato orientamento sinora seguito, affermando che “L’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione della norma di legge sul giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), risolvendosi in una questione di diritto, e non di fatto, allorquando il giudicato costituisca il parametro di legittimità dell’azione esecutiva intrapresa o dello stesso processo esecutivo, in quanto la fonte del diritto applicabile alla fattispecie, una volta intervenuto il giudicato, è l'accertamento in esso contenuto e non la legge generale ed astratta” (Cass. Sez. U, 21/02/2022 , n. 5633); 5. ne consegue che, in base al medesimo arresto, “Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art.2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, nonché dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l ’ interpretazione del giudicato”; 6. nella specie, parte ricorrente si limita a censurare l’approdo ermeneutico cui perviene la Corte di appello - in quanto conducente ad un’asserita indebita decurtazione delle voci accessorie indicate nell’ultima busta paga – senza tuttavia indicare il precetto sostanziale violato e, soprattutto, senza specificare il dato extratestuale rappresentato dall’ultimo contratto di lavoro, quale elemento espressamente indicato come parametro nel titolo esecutivo giudiziale, siccome riportato nella sentenza impugnata, né – tanto meno – riportare e produrre il c.c.n.l. di settore, cui – nell’interpretazione resa dalla Corte territoriale – occorreva riferirsi per determinare la retribuzione contrattualmente prevista; 7. in definitiva, il ricorrente, senza confrontarsi adeguatamente con gli argomenti letterali ed i dati extratestuali addotti nella sentenza impugnata, ha offerto un’interpretazione fondata su parametri differenti (l’importo netto riportato nell’ultima busta paga , i principi giurisprudenziali sulle misure sanzionatorie atte a reprimere gli abusi sull’utilizzo dei contratti a termine), omettendo di offrire a questa Corte gli elementi indispensabili per effettuare il sindacato di legittimità nei termini sopra enunciati, onde apprezzare la denunciata errata interpretazione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito; 8. in questo senso, non è neppure configurabile il dedotto vizio di ultrapetizione per avere la Corte di appello assunto come parametro un elemento diverso dall’ultima busta paga (aprile 2006) concordemente assunta dalle parti, atteso che “Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l’obbligo di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.” (Cass. Sez. 6-3, 11/06/2021, n. 16608). Nella specie, è pacifico che la Corte territoriale abbia assunto come base di calcolo per il risarcimento danni lo stesso importo indicato dall’appellante (pari a euro 527,00 mensili), onde non è ravvisabile il denunciato vizio di ultrapetizione; 9. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; 10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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