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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 14261/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11524-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9218/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso 16 cartelle esattoriali, riferite a tributi vari (Irpef, Iva e diritti camerali), asseritamente mai notificate e conosciute solo con la richiesta di estrazione di copia dell'estratto di ruolo, deducendo la prescrizione quinquennale dei crediti.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso ritenendo le cartelle regolarmente notificate e rilevando che la prescrizione era impedita anche per la presentazione del contribuente del piano di rateizzazione per i debiti tributari impugnati

3. La sentenza veniva impugnata dal ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione della Campania rigettava l'appello rilevando: a) che l'istanza di rateizzazione costituiva atto interruttivo della prescrizione e comportamento non compatibile con l'eccezione di non aver ricevuto le cartelle; b) che il contribuente non aveva formulato specifici rilievi circa la mancata conformità della documentazione attestante la notifica delle cartelle con gli originali.

Ric. 2020 n. 11524 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2-

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossioni ha svolto attività difensiva depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il contribuente ha depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e ss. cc , nonché 2702 e 2719 cc , in relazione all'art. 360 1 comma nr. 3 ; in particolare : a) viene ribadita la non conformità all'originale delle fotocopie, in formato ingigantito e sovradimensionato , dai contorni sbiaditi e recanti la sottoscrizione del destinatario che si disconosceva; b) viene reiterata l'eccezione di prescrizione dei crediti sostenendo che il termine per maturare della causa estintiva del credito è cinque conformemente all'orientamento di questa Corte inaugurato con la sentenza a Sezioni Unite nr 23397/2016; c) si sostiene che l'istanza di rateizzazione non impedisce il decorso della prescrizione.

2. Va preliminarmente rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha disposto lo sgravio, ai sensi dell'art. 4 1 comma del d.I 119/2018 delle cartelle nr. 1002006005392851000, 10020070049229586000,10020080012734753000,100200800 12734753000 (limitatamente al ruolo nr 2008/150007), 10020100003543483000,100201000735525079000, nonché Ric. 2020 n. 11524 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- delle cartelle nr. 10020090059548714000 (limitatamente alle entrate tributarie) e 10020120000850489000. 2.1 Va quindi disposta la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti esattivi sopra indicati

3. Il motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità. 3.1 Va, infatti, rilevata la carenza di specificità, ex art 366 1° comma nr. 6 cpc, con riferimento al profilo di doglianza concernente la questione della notifica delle cartelle 3.2 Per costante affermazione di questa Corte, qualora oggetto del giudizio è il mancato esame o la non corretta interpretazione di un atto amministrativo, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928.). 3.2 Ciò vale anche nel caso di esclusione da parte del contribuente della notifica ritenuta invece validamente eseguita della CTR. 3.3 Nella fattispecie in esame la documentazione relativa alle operazioni di notifica delle cartelle non è stata versata in atti né il contenuto riprodotto nel ricorso, né, infine, è stato indicato tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito così da porre la Corte in condizioni di potere esprimere il sindacato richiesto. 3.4 La CTR ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale : «In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso Ric. 2020 n. 11524 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -4- di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell(art. 2719 c.c., il giudice, in assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, può riconoscere piena efficacia probatoria alle copie prodotte, valutando le eventuali specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, e attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso». (ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 24323 del 2018). 3.5 Sul punto il ricorso, peccando ancora una volta di carenza di autosufficienza, non riproduce per estratto le difese svolte dal contribuente onde verificare se, in conformità con la giurisprudenza sopra richiamata, fossero stati indicate in modo specifico le anomalie o le incongruità delle copie della documentazione relative alla notifica che potessero far dubitare della loro conformità agli originali. 3.6 L'articolazione della censura che investe l'eccezione della prescrizione è, parimenti, inammissibile per indeterminatezza del motivo in quanto, a prescindere dalla validità della notifica della cartelle esattoriali il contribuente, si limita tout court (01., dedurre la causa estintiva di tutti i crediti portati nelle cartelle senza neanche allegare i fatti da cui siano desumibili la decorrenza della prescrizione. 3.7 La sola indicazione fornita dal contribuente riguardo al termine quinquennale è errata in quanto 1W-Zirr'aritl--- frutto di una malintesa interpretazione dei principi nomofilattici enunciati dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso.

Ric. 2020 n. 11524 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -5- 3.8 La pronuncia delle Sezioni Unite nr. 23397/2016,alla quale si sono adeguate molte altre pronunce successive, ha affermato che << La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.

"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010). è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, Ric. 2020 n. 11524 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -6- nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo >>. 3.9 Dunque la mancata impugnazione della cartella esattoriale impedisce l'allungamento del termine breve nel termine decennale ma viene fatto salvo quest'ultimo termine ove previsto dalla normativa sostanziale propria del singolo tributo non producendosi quindi alcun contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio vanno compensate per la metà, in ragione dello sgravio delle cartelle sopra indicate, mentre l'altra metà che si liquida come da dispositivo va posta a carico del ricorrente.

PQM La Corte, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle indicate in motivazione.

Dichiara, per il resto, inammissibile il ricorso Compensa per la metà le spese del presente giudizio ponendo l'altra metà che si liquidano in C 2.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, a carico del ricorrente.

Ric. 2020 n. 11524 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11524-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9218/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso 16 cartelle esattoriali, riferite a tributi vari (Irpef, Iva e diritti camerali), asseritamente mai notificate e conosciute solo con la richiesta di estrazione di copia dell'estratto di ruolo, deducendo la prescrizione quinquennale dei crediti. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso ritenendo le cartelle regolarmente notificate e rilevando che la prescrizione era impedita anche per la presentazione del contribuente del piano di rateizzazione per i debiti tributari impugnati 3. La sentenza veniva impugnata dal ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione della Campania rigettava l'appello rilevando: a) che l'istanza di rateizzazione costituiva atto interruttivo della prescrizione e comportamento non compatibile con l'eccezione di non aver ricevuto le cartelle; b) che il contribuente non aveva formulato specifici rilievi circa la mancata conformità della documentazione attestante la notifica delle cartelle con gli originali. Ric. 2020 n. 11524 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- 4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate - Riscossioni ha svolto attività difensiva depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e ss. cc , nonché 2702 e 2719 cc , in relazione all'art. 360 1 comma nr. 3 ; in particolare : a) viene ribadita la non conformità all'originale delle fotocopie, in formato ingigantito e sovradimensionato , dai contorni sbiaditi e recanti la sottoscrizione del destinatario che si disconosceva; b) viene reiterata l'eccezione di prescrizione dei crediti sostenendo che il termine per maturare della causa estintiva del credito è cinque conformemente all'orientamento di questa Corte inaugurato con la sentenza a Sezioni Unite nr 23397/2016; c) si sostiene che l'istanza di rateizzazione non impedisce il decorso della prescrizione. 2. Va preliminarmente rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha disposto lo sgravio, ai sensi dell'art. 4 1 comma del d.I 119/2018 delle cartelle nr. 1002006005392851000, 10020070049229586000,10020080012734753000,100200800 12734753000 (limitatamente al ruolo nr 2008/150007), 10020100003543483000,100201000735525079000, nonché Ric. 2020 n. 11524 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- delle cartelle nr. 10020090059548714000 (limitatamente alle entrate tributarie) e 10020120000850489000. 2.1 Va quindi disposta la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti esattivi sopra indicati 3. Il motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità. 3.1 Va, infatti, rilevata la carenza di specificità, ex art 366 1° comma nr. 6 cpc, con riferimento al profilo di doglianza concernente la questione della notifica delle cartelle 3.2 Per costante affermazione di questa Corte, qualora oggetto del giudizio è il mancato esame o la non corretta interpretazione di un atto amministrativo, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928.). 3.2 Ciò vale anche nel caso di esclusione da parte del contribuente della notifica ritenuta invece validamente eseguita della CTR. 3.3 Nella fattispecie in esame la documentazione relativa alle operazioni di notifica delle cartelle non è stata versata in atti né il contenuto riprodotto nel ricorso, né, infine, è stato indicato tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito così da porre la Corte in condizioni di potere esprimere il sindacato richiesto. 3.4 La CTR ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale : «In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso Ric. 2020 n. 11524 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell(art. 2719 c.c., il giudice, in assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, può riconoscere piena efficacia probatoria alle copie prodotte, valutando le eventuali specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, e attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso». (ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 24323 del 2018). 3.5 Sul punto il ricorso, peccando ancora una volta di carenza di autosufficienza, non riproduce per estratto le difese svolte dal contribuente onde verificare se, in conformità con la giurisprudenza sopra richiamata, fossero stati indicate in modo specifico le anomalie o le incongruità delle copie della documentazione relative alla notifica che potessero far dubitare della loro conformità agli originali. 3.6 L'articolazione della censura che investe l'eccezione della prescrizione è, parimenti, inammissibile per indeterminatezza del motivo in quanto, a prescindere dalla validità della notifica della cartelle esattoriali il contribuente, si limita tout court (01., dedurre la causa estintiva di tutti i crediti portati nelle cartelle senza neanche allegare i fatti da cui siano desumibili la decorrenza della prescrizione. 3.7 La sola indicazione fornita dal contribuente riguardo al termine quinquennale è errata in quanto 1W-Zirr'aritl--- frutto di una malintesa interpretazione dei principi nomofilattici enunciati dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso. Ric. 2020 n. 11524 sez. MT - ud. 09-03-2022 -5- 3.8 La pronuncia delle Sezioni Unite nr. 23397/2016,alla quale si sono adeguate molte altre pronunce successive, ha affermato che << La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010). è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, Ric. 2020 n. 11524 sez. MT - ud. 09-03-2022 -6- nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo >>. 3.9 Dunque la mancata impugnazione della cartella esattoriale impedisce l'allungamento del termine breve nel termine decennale ma viene fatto salvo quest'ultimo termine ove previsto dalla normativa sostanziale propria del singolo tributo non producendosi quindi alcun contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio vanno compensate per la metà, in ragione dello sgravio delle cartelle sopra indicate, mentre l'altra metà che si liquida come da dispositivo va posta a carico del ricorrente. PQM La Corte, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle indicate in motivazione. Dichiara, per il resto, inammissibile il ricorso Compensa per la metà le spese del presente giudizio ponendo l'altra metà che si liquidano in C 2.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, a carico del ricorrente. Ric. 2020 n. 11524 sez. MT - ud. 09-03-2022 -7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ri
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