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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45055/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN U-) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata dai Giudici di merito che hanno rilevato la non scarsa offensività del fatto posto a fondamento dell'invocata causa di non punibilità .ex art. 131.-bis cod. pen., valorizzando la violazione della misura cautelare attuativa di comportamenti che la stessa era tesa a scongiurare (impedire contatti con la madre oggetto di estorsione); rilevato che il motivo di cui al secondo ricorso, formulato nei termini, è manifestamente infondato poiché nessun termine a pena di nullità è previsto per la comunicazione delle conclusioni da parte del PG in ordine all'udienza celebrata ex art. 2:3-bis d.l. 137/2020, e la stessa allegazione della difesa mostra come, a fronte di udienza fissata per il 16 novembre 2022, le conclusioni trasmesse in data 8/11/2022, avrebbe consentito di formulare repliche nei cinque giorni precedenti all'udienze e, se del caso, richiedere un rinvio nell'ipotesi in cui il termine non fosse risultato adeguato per una accorta difesa avverso le osservazioni di parte pubblica che si limitava a richiedere la conferma della sentenza di primo grado quanto a responsabilità e pena. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN U-) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata dai Giudici di merito che hanno rilevato la non scarsa offensività del fatto posto a fondamento dell'invocata causa di non punibilità .ex art. 131.-bis cod. pen., valorizzando la violazione della misura cautelare attuativa di comportamenti che la stessa era tesa a scongiurare (impedire contatti con la madre oggetto di estorsione); rilevato che il motivo di cui al secondo ricorso, formulato nei termini, è manifestamente infondato poiché nessun termine a pena di nullità è previsto per la comunicazione delle conclusioni da parte del PG in ordine all'udienza celebrata ex art. 2:3-bis d.l. 137/2020, e la stessa allegazione della difesa mostra come, a fronte di udienza fissata per il 16 novembre 2022, le conclusioni trasmesse in data 8/11/2022, avrebbe consentito di formulare repliche nei cinque giorni precedenti all'udienze e, se del caso, richiedere un rinvio nell'ipotesi in cui il termine non fosse risultato adeguato per una accorta difesa avverso le osservazioni di parte pubblica che si limitava a richiedere la conferma della sentenza di primo grado quanto a responsabilità e pena. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec