CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 43672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania; avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone del 01/12/2022; nell'ambito del procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca di quanto in sequestro; letta la memoria in data 7 luglio 2023 del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il , quale si è rimesso alle decisioni della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltagirone ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 4.400,00 di multa, per detenzione illegale di un' arma e di materiale esplodente nonché per violazione dell'art.697 cod, pen. per avere detenuto munizioni di armi comuni da sparo senza avere fatto denuncia all'Autorità (capi A e B della rubrica), senza però disporre la confisca di tale materiale. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, deducendo, ai sensi dell'art.606, comma 1 lett. b) ed e) , cod. proc. la violazione dell'art.240 cod. pen. ed il relativo vizio di omessa motivazione. In particolare, il ricorrente ha dedotto che il giudice del patteggiamento ha omesso di disporre la confisca dell'arma, del materiale esplodente e delle munizioni di cui all'imputazione, confisca che andava, invece, disposta atteso che essa prescinde dall'accesso a riti speciali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2.Invero, l' art.6 della 1.152 del 1975, impone l'applicazione del disposto del primo capoverso dell'art. 240 c.p. a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. Come è stato già affermato da questa Corte "in base al combinato disposto dell'art. 240 c.p., comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, art.4, L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, e art. 445 c.p.p., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi. Qualora tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, e disporre direttamente la confisca delle armi" (Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, P.G. in proc. Pinna e altro, Rv. 239835 e Sez. 6, n. 26589 del 21/5/2008, P.G. in proc. Gala, Rv. 241051).3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nella parte in cui non ha disposto la confisca del materiale in sequestro, con la conseguente confisca di detto materiale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca di quanto in sequestro, che dispone. Così deciso in R