Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 ottobre 2023

Cassazione n. 48759/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/03/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con atto del 22 settembre 202:3 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, allegata alla comunicazione via P.E.C. trasmessa in data 22 settembre 2023 alla Cancelleria, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373); PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 31 ottobre 2023 Il C. liere estensore fi 11reide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/03/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con atto del 22 settembre 202:3 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, allegata alla comunicazione via P.E.C. trasmessa in data 22 settembre 2023 alla Cancelleria, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373); PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 31 ottobre 2023 Il C. liere estensore fi 11reide
Sentenza Cassazione n. 48759/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris