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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2019/2025

ECLI:EU:C:2025:257
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0136

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 10 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑136/24 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ([OSCURATO:PERSONA]) «[OSCURATO:PERSONA] – Responsabilità extracontrattuale – Intervento rapido alle frontiere da parte di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle autorità greche nel [OSCURATO:PERSONA] – Espulsioni collettive (“respingimenti sommari”) asseritamente disposte o sostenute da [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (UE) 2019/1896 – Omessa consultazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un responsabile dei diritti fondamentali – Omessa valutazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’applicabilità dell’articolo 46, paragrafi 4 e 5, del regolamento 2019/1896 – Errore manifesto di valutazione – Violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 18, 21 e dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di asilo –Principio di non respingimento – Danno certo ed effettivo – Onere della prova – Inversione dell’onere della prova – Condizioni – Prova prima facie – Principio della parità delle armi»

I. Introduzione

1. Nel ricorso in esame, proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), la Corte di giustizia è chiamata a valutare, nel contesto di un’asserita espulsione collettiva nel [OSCURATO:PERSONA] il 28 e 29 aprile 2020, ad opera delle autorità greche e del Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ([OSCURATO:PERSONA] ( 3 )), se un ricorrente, il quale lamenti di essere stato vittima di detta espulsione, debba addurre «prove concludenti dell’esistenza (...) del danno lamentato» nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto nei confronti dell’Unione europea ( 4 ).

2. In considerazione del carattere illegale ( 5 ) e sovente segreto di tali espulsioni ( 6 ), della posizione di estrema vulnerabilità in cui possono trovarsi le asserite vittime e dell’asimmetria probatoria e informativa ( 7 ) tra le parti in causa, si pone la questione di principio se la tutela effettiva, tra l’altro, del diritto di asilo e della libertà da espulsioni collettive e respingimenti, garantiti rispettivamente dagli articoli 18 e 19 della Carta, unitamente al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, tutelato dall’articolo 47 della Carta, possa esigere, in determinate circostanze, un adeguamento dell’onere della prova normalmente gravante sui ricorrenti.

Al contempo, non si può imporre un onere eccessivo o sproporzionato in capo al convenuto, violando così il suo diritto a un processo equo.

3. [OSCURATO:PERSONA], occorre procedere con cautela nel modificare le regole in materia di onere della prova, dato che, come indicato dalla Corte EDU, qualsiasi cittadino di un paese terzo potrebbe affermare di essere stato vittima di un’espulsione collettiva, adattando la propria versione dei fatti a quelle contenute, in particolare, in relazioni nazionali o internazionali ( 8 ).

In molti casi, la vera questione in gioco non è se si sia verificata un’espulsione collettiva, ma se il ricorrente ne sia stato vittima.

4. Nell’impugnazione in esame, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «ricorrente»), cittadino siriano, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata che respinge ( 9 ) il suo ricorso, basato sull’articolo 268 e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, per il risarcimento del danno non patrimoniale che avrebbe asseritamente subito a causa di presunte azioni e omissioni illegali di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di un intervento rapido alle frontiere ai sensi del regolamento 2019/1896 ( 10 ) a sostegno delle autorità greche nel [OSCURATO:PERSONA], nell’aprile 2020.

Il ricorrente lamenta, in particolare, di essere stato vittima di un’espulsione collettiva ad opera delle autorità greche il 28 e 29 aprile 2020.

Egli sostiene, tra l’altro, che [OSCURATO:PERSONA] è l’autore o coautore ( 11 ) di detta espulsione, che gli ha causato un danno non patrimoniale.

II. Terminologia

5. Il ricorrente menziona, nelle sue memorie ( 12 ), le espulsioni collettive ( 13 ) e utilizza il termine colloquiale «pushbacks» (respingimenti sommari) ( 14 ).

Siffatte espulsioni sono caratterizzate, tra l’altro, dall’assenza di un esame individuale del diritto di asilo degli interessati e del loro diritto di non essere respinti.

A tal riguardo, la Corte di giustizia ha affermato che la pratica dei respingimenti sommari alle frontiere esterne dell’Unione, che determina l’espulsione dal territorio dell’Unione di persone che intendono presentare una domanda di protezione internazionale o di persone la cui domanda non è ancora stata esaminata, si pone in contrasto con l’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE ( 15 ). [OSCURATO:PERSONA], la pratica dei respingimenti sommari può essere incompatibile con il principio di non respingimento ai sensi dell’articolo 18 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra ( 16 ), e con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, se consiste nel rinviare persone che cercano di presentare, nell’Unione, una domanda di protezione internazionale verso un paese terzo nel cui territorio esse corrano un rischio di persecuzione.

La Corte ha anche affermato che i respingimenti sommari costituiscono gravi carenze, tra l’altro, nella procedura di asilo ( 17 ).

III. Fatti all’origine della controversia

6. [OSCURATO:PERSONA] opera nel [OSCURATO:PERSONA] dal 2006, nel contesto dell’operazione congiunta ( 18 ) Poseidon.

Il 1 o °marzo 2020, il [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio governativo per la sicurezza nazionale, Grecia; in prosieguo: il «KYSEA») ha sospeso il sistema di asilo greco e ha introdotto nuovi controlli alle frontiere per un periodo di un mese (in prosieguo: la «decisione KYSEA») ( 19 ).

In tale data, la Repubblica ellenica ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di avviare un intervento rapido alle frontiere nel [OSCURATO:PERSONA], approvato il giorno seguente dal direttore esecutivo di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «direttore esecutivo»).

7. Nei suoi atti dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha fatto riferimento, in modo dettagliato, a una serie di episodi verificatisi nel [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di marzo e aprile 2020, sostenendo che si trattava di espulsioni collettive.

In particolare, egli sostiene di essere stato vittima di un’espulsione collettiva il 28 e 29 aprile 2020, avvenuta nel contesto delle attività di [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA].

Al punto 36 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha affermato che, secondo il ricorrente, «il 28 aprile 2020, intorno alle 7.30 del mattino, 22 persone, tra le quali il ricorrente, sono arrivate sull’isola di Samos, in Grecia.

Esse sono sbarcate su una spiaggia, vicino a delle montagne che hanno iniziato a scalare dopo aver lasciato l’imbarcazione (...). [u]na volta raggiunta la vetta della montagna, [il ricorrente] ha scattato foto e registrato filmati che ha inviato a un suo conoscente in Austria.

Per qualche ora, il gruppo ha chiesto agli abitanti del luogo di contattare la polizia.

Quando gli agenti di polizia sono arrivati, hanno confiscato i cellulari e hanno trasportato i presenti con un pick-up verso la spiaggia, dove li attendevano una nave e una imbarcazione di dimensioni contenute.

Tutti i membri del gruppo sono stati in seguito portati a bordo di una piccola imbarcazione arancione che, secondo [il ricorrente], era una zattera di salvataggio senza alcun mezzo di propulsione.

Una volta in mare, il gruppo è stato costretto a cambiare imbarcazione altre due volte.

Secondo [il ricorrente], questo tira e molla è continuato nottetempo e durante il pomeriggio del 29 aprile 2020, quando, infine, la guardia costiera turca ha preso in carico tali persone» ( 20 ).

8. Il ricorrente ha sostenuto, dinanzi al Tribunale, che [OSCURATO:PERSONA], con le sue azioni e omissioni, ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 38, 46 e 80 del regolamento 2019/1896 e degli articoli 1, 2, 3, 4, 18, 21 e dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, della Carta.

9. Con il suo primo motivo dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che il direttore esecutivo aveva omesso di consultare il responsabile dei diritti fondamentali di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «responsabile dei diritti fondamentali»), come richiesto dall’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento 2019/1896 ( 21 ), prima di avviare l’intervento rapido alle frontiere nel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e uno sviamento di potere e avrebbe omesso di agire con la dovuta diligenza, violando in tal modo il principio di buona amministrazione. [OSCURATO:PERSONA], il direttore esecutivo avrebbe omesso di esaminare l’applicabilità dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento 2019/1896 o avrebbe valutato in modo errato la sua applicazione prima di avviare l’intervento rapido alle frontiere.

Vi erano, prima facie , gravi motivi per decidere di non avviare tale intervento, alla luce della natura manifestamente illegittima della decisione KYSEA e della probabilità che la sospensione, tra l’altro, della normativa nazionale in materia di asilo da essa disposta potesse sfociare in violazioni dei diritti fondamentali.

Il ricorrente ha sostenuto che, per effetto degli eventi del 28 e 29 aprile 2020, la sua dignità umana e la sua integrità sono state lese, egli è stato esposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti ed è stato privato del diritto di asilo e della protezione contro l’espulsione collettiva.

Detta espulsione e le sofferenze che ne sono derivate non si sarebbero verificate se [OSCURATO:PERSONA] non avesse violato i suoi obblighi di vigilanza e protezione.

L’esecuzione di espulsioni collettive nel contesto della decisione KYSEA dipendeva dall’avvio dell’intervento rapido alle frontiere nel [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è quindi coautore dell’espulsione collettiva del ricorrente.

10. Con il suo secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che al momento dell’espulsione collettiva di cui è stato vittima, e nonostante le violazioni prima facie di diritti fondamentali, [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato le misure graduali e precauzionali prescritte dall’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896 ( 22 ).

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in contrasto con tale disposizione ha determinato anche una violazione dell’articolo 80 del regolamento 2019/1896 ( 23 ), della CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU.

In subordine, il ricorrente ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA], attraverso le azioni del suo direttore esecutivo «ha commesso in un errore manifesto di valutazione e sviamento di potere», nel ritenere che non sussistessero violazioni ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896.

11. Con il suo terzo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] è il «vero autore» dell’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020, che è stata eseguita conformemente al piano operativo per l’intervento rapido alle frontiere nel [OSCURATO:PERSONA], giuridicamente vincolante, e ne ha costituito il risultato immediato.

Il piano operativo sarebbe stato adottato in violazione dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera m), del regolamento 2019/1896, in quanto faceva riferimento a una «procedura di asilo inesistente».

In subordine, il ricorrente ha sostenuto che, qualora il Tribunale non ritenesse imputabile a [OSCURATO:PERSONA] l’episodio del 28 e 29 aprile 2020 sulla base del piano operativo, tale agenzia era comunque responsabile, per l’aiuto e l’assistenza prestata nella violazione di diritti fondamentali.

«[[OSCURATO:PERSONA]] ha come minimo fornito aiuto e assistenza nell’esecuzione delle nuove “tattiche” di carattere “preventivo”, offrendo un contributo finanziario, operativo e politico – dalla stesura del [piano operativo per l’intervento rapido alle frontiere nel [OSCURATO:PERSONA]], mediante il suo avvio, finanziamento e coordinamento, la sua omessa sospensione o cessazione, sino al coinvolgimento di [un velivolo di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]] nel corso dell’episodio stesso».

Secondo il ricorrente, un velivolo di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha sorvolato la zona dell’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020, ed era quindi a conoscenza dell’episodio ma ha omesso di segnalarlo.

12. Il ricorrente ha sostenuto che l’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile, imputabile a [OSCURATO:PERSONA], gli ha causato un danno non patrimoniale costituito da due diversi aspetti.

In primo luogo, egli ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei suoi diritti fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 18, 21 e all’articolo 19, paragrafo 1 e 2, della Carta, per un importo pari a EUR 250000.

A tal riguardo, il ricorrente sostiene che, se il piano operativo fosse stato conforme al regolamento 2019/1896 e [OSCURATO:PERSONA] non avesse facilitato l’esecuzione della decisione KYSEA, l’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020 non avrebbe avuto luogo.

In subordine, senza l’aiuto e l’assistenza di [OSCURATO:PERSONA], l’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020 non avrebbe avuto luogo.

In secondo luogo, il ricorrente ha chiesto un risarcimento pari a EUR 250000 a titolo di danno sui generis derivante dal fatto che l’autore dell’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020 era un’agenzia dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] si fosse astenuta dal «disporre o sostenere» l’effettuazione dell’espulsione collettiva illegale, al ricorrente sarebbero stati risparmiati «sentimenti di ingiustizia e frustrazione».

13. Al fine di corroborare le affermazioni relative alla sua presenza e al suo coinvolgimento nell’asserita espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020, il ricorrente ha addotto una propria dichiarazione testimoniale, un articolo giornalistico apparso su Bellingcat, pubblicato online il 20 maggio 2020, due video di YouTube inclusi in tale articolo e quattro fotografie consistenti in fotogrammi a colori tratti dai video contenuti in tale articolo.

14. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tali affermazioni.

In particolare, essa ha sostenuto che il ricorrente non aveva addotto prove conclusive del fatto di essere stato coinvolto nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di «non aver ricevuto alcuna segnalazione di episodi né alcuna informazione legata al presunto episodio del 28 e 29 aprile 2020.

Essa ha inoltre affermato che l’onere della prova incombe [al ricorrente] per quanto concerne il suo coinvolgimento nell’asserito episodio e che egli non aveva prodotto alcuna prova conclusiva su tale aspetto nel suo ricorso.

A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] ha messo in dubbio il valore probatorio della dichiarazione testimoniale [del ricorrente] e ha sottolineato che quest’ultimo non aveva citato come testimoni nessuna delle altre 22 persone asseritamente coinvolte nell’episodio. [OSCURATO:PERSONA], essa ha affermato che il ricorrente non può essere identificato nelle fotografie incluse [in allegato] al ricorso, né nei video di cui all’articolo di Bellingcat del 20 maggio 2020.

Essa ha aggiunto che le fotografie non sono datate e potrebbero, pertanto, riferirsi a qualsiasi evento verificatosi in qualsiasi data. [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che [il ricorrente non aveva] mai prodotto le foto e i video che avrebbe scattato e registrato sull’isola di Samos (...).

Infine, per quanto riguarda i collegamenti ai siti web contenenti detti video, ha affermato che non spetta a [OSCURATO:PERSONA] o alla Corte estrapolare informazioni da siti web il cui contenuto non è allegato al ricorso e che, pertanto, tali informazioni [erano] inammissibili» ( 24 ).

15. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato le tre condizioni cumulative che devono essere soddisfatte affinché l’Unione incorra in responsabilità extracontrattuale in relazione ai danni causati da [OSCURATO:PERSONA] o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, ossia una condotta illecita da parte di un’agenzia come [OSCURATO:PERSONA], un danno effettivo e l’esistenza di un nesso causale tra la condotta illecita e il danno in questione ( 25 ).

Se una delle condizioni cumulative non è soddisfatta, non vi è responsabilità.

16. [OSCURATO:PERSONA] luce del fatto che non è necessario esaminare queste tre condizioni in un ordine particolare, il Tribunale ha optato per esaminare la condizione relativa al danno ( 26 ).

17. Il Tribunale ha ritenuto che le prove dedotte dal ricorrente fossero manifestamente insufficienti per dimostrare in modo conclusivo la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020 e ha quindi ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato il danno lamentato.

Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto, senza esaminare se le altre condizioni per la responsabilità extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] fossero soddisfatte ( 27 ).

Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale non ha quindi esaminato l’asserita condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] o l’esistenza di un nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato, poiché la condizione relativa al danno non era soddisfatta ( 28 ).

IV. [OSCURATO:PERSONA] delle parti

18. Il ricorrente ha presentato un unico motivo di impugnazione.

Egli sostiene che, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta ( 29 ) e i principi generali relativi all’onere della prova.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte EDU, «la ripartizione dell’onere della prova e il livello di persuasione necessario per giungere a una determinata conclusione sono intrinsecamente legati alla specificità dei fatti, alla natura delle censure formulate e al diritto [garantito dalla CEDU] che viene in considerazione» ( 30 ). [OSCURATO:PERSONA] luce della posizione vulnerabile dei richiedenti asilo, in particolare nei casi di espulsione, la Corte EDU ha statuito che è importante tenere conto di tutte le difficoltà in cui essi possono imbattersi nella raccolta delle prove.

La mancanza di prove dirette non può quindi essere di per sé decisiva ( 31 ).

In caso di incertezza probatoria, «[t]enuto conto della situazione particolare in cui solitamente si trovano i richiedenti asilo, è sovente necessario accordare loro il beneficio del dubbio in sede di valutazione della credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati» ( 32 ).

Nel caso dei respingimenti sommari via mare, la Corte EDU ha sottolineato la necessità di tener conto della difficoltà di fornire prove relative ad aspetti del caso di cui erano a conoscenza soltanto le autorità ( 33 ). [OSCURATO:PERSONA], in un caso come quello in esame, in cui il ricorrente ha fornito prove prima facie a sostegno della sua versione degli eventi, l’onere della prova dovrebbe essere trasferito alla controparte ( 34 ).

I filmati di videosorveglianza possono essere una prova fondamentale per accertare i fatti rilevanti ( 35 ).

19. Il ricorrente sostiene di aver presentato prove prima facie del suo coinvolgimento nell’operazione di respingimento sommario di cui trattasi e di aver fornito un resoconto coerente e dettagliato della sua situazione specifica e del suo coinvolgimento negli eventi in questione.

Ha fornito un filmato che documenta il respingimento sommario che egli ha descritto, nel quale sostiene di poter essere identificato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non confuta le affermazioni del ricorrente in merito all’episodio del 28 e 29 aprile 2020 ( 36 ).

L’errata interpretazione, da parte del Tribunale, dei principi giuridici in materia di onere della prova ha fatto sì che il livello minimo di protezione stabilito dalla CEDU non sia stato rispettato, come richiesto dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.

L’applicazione rigorosa ( 37 ) dell’onere della prova da parte di tale giudice incide in modo significativo sull’effetto utile dei diritti garantiti nella Carta invocati nel caso di specie e mina il diritto a un rimedio effettivo sancito dalla Carta, nonché il principio del «sistema completo di rimedi» stabilito dai Trattati.

20. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che l’impugnazione è manifestamente irricevibile, in quanto si limita a contestare la valutazione delle prove operata dal Tribunale.

La giurisprudenza della Corte EDU non può prevalere sul diritto primario dell’Unione.

A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, in conformità allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.

Valutazione

21. Nel presente procedimento d’impugnazione, occorre stabilire se il ricorrente sia stato vittima dell’asserita espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020 e abbia dunque subito un danno a causa di detta espulsione.

Tale analisi è strettamente legata alla questione se [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 18 e 19 della Carta, nel contesto di questi asseriti eventi.

Le stesse circostanze possono quindi essere rilevanti, almeno in una certa misura, in sede di analisi della presunta condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], del danno effettivo e dell’esistenza di un nesso causale tra la condotta illecita e il danno in questione.

22. Tuttavia, conformemente alla richiesta della Corte, limiterò le mie conclusioni a un’analisi dell’allocazione o ripartizione dell’onere della prova in relazione all’esistenza di un danno nei casi di espulsione collettiva.

Lo scopo delle presenti conclusioni è, quindi, assistere la Corte nella definizione di una regola sulla ripartizione dell’onere della prova in casi di tal genere.

23. Conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto.

Contrariamente alle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 20 delle presenti conclusioni, la Corte è competente, in sede di impugnazione, a verificare se le regole in materia di onere della prova siano state rispettate ( 38 ).

Osservazioni preliminari

24. Non vi è una normativa a livello dell’Unione che disciplini la nozione di prova.

I giudici dell’Unione hanno elaborato il principio della libera produzione delle prove o della libertà dei mezzi di prova, che deve essere inteso come la facoltà di avvalersi, per provare un certo fatto, di mezzi di prova di qualsiasi natura, quali prove testimoniali, prove documentali, confessioni, ecc. ( 39 ).

Tale approccio ricorda un poco quello utilizzato dalla Corte EDU ( 40 ).

25. In conformità alla massima giuridica onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat ( 41 ), l’onere della prova nelle cause civili spetta all’attore, e non al convenuto.

Questa regola di lunga data, consolidata, è universalmente accettata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri quale regola generale in materia di onere della prova ( 42 ) in cause di tal genere e costituisce, in ogni caso, la regola applicabile, in linea di principio, nel ricorso per risarcimento danni di cui trattasi.

26. In applicazione della regola generale in materia di onere della prova, spetterebbe quindi al ricorrente provare, tra l’altro, che l’asserita espulsione collettiva ha avuto luogo e che egli ne è stato vittima.

La Corte, tuttavia, è invitata dal ricorrente ad adeguare questa regola generale alle circostanze uniche del caso di specie, al fine di ottenere una ripartizione più «equa» di tale onere.

27. Sebbene il ricorrente si fondi principalmente sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia di onere della prova e sua inversione, è opportuno evidenziare sin d’ora la giurisprudenza di lunga data, ampia e coerente di questa Corte e le normative dell’Unione che prevedono un’inversione dell’onere della prova.

Mi occuperò poi della giurisprudenza della Corte e della Corte EDU in materia di parità delle armi, prima di esaminare la giurisprudenza della Corte EDU che si concentra sull’inversione dell’onere della prova nel contesto specifico delle espulsioni collettive e dei respingimenti.

28. Per quanto riguarda il peso da attribuire alla giurisprudenza della Corte EDU nel ricorso in esame, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, che mira a garantire la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU senza pregiudicare l’autonomia del diritto dell’Unione, la Corte deve tener conto, nell’interpretazione dei diritti garantiti dalla Carta, dei corrispondenti diritti ( 43 ) garantiti dalla CEDU ( 44 ), come interpretati dalla Corte EDU, quali soglia di protezione minima.

29. Il ricorrente si basa su una serie di sentenze della Corte EDU in cui quest’ultima si è pronunciata sulla ripartizione dell’onere della prova nei ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 34 della CEDU, vertenti sul respingimento e/o l’espulsione collettiva del ricorrente o dei ricorrenti ( 45 ).

Sebbene l’obiettivo di tali procedimenti dinanzi alla Corte EDU, i quali mirano principalmente ad ottenere una dichiarazione dell’esistenza di una violazione della CEDU o dei suoi protocolli, sia palesemente diverso da quello del presente procedimento, che è diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato da un’agenzia dell’Unione, tale differenza è più apparente che effettiva.

In ogni caso, ciò non è sufficiente a rendere irrilevante la giurisprudenza della Corte EDU nel contesto del presente procedimento.

A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, la prima delle quali è l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli ( 46 ).

Vi è quindi un certo parallelismo tra l’articolo 340 TFUE e l’articolo 34 della CEDU ( 47 ). [OSCURATO:PERSONA], vi è una chiara sovrapposizione tra i diritti previsti dalla CEDU e i diritti previsti dalla Carta invocati nella giurisprudenza della Corte EDU in questione e nel presente procedimento ( 48 ).

Giurisprudenza della Corte e normativa dell’Unione – Antidiscriminazione/parità di trattamento

30. Nella storica sentenza Danfoss ( 49 ), la Corte ha statuito che, per garantire l’applicazione del principio delle parità delle retribuzioni previsto dall’apposita direttiva ( 50 ) ed assicurarsi dell’esistenza di mezzi efficaci che consentano di provvedere all’osservanza di tale principio, la direttiva in questione doveva essere interpretata nel senso che, qualora un’impresa applichi un sistema di retribuzione caratterizzato da una totale mancanza di trasparenza, il datore di lavoro ha l’onere di provare che la sua prassi salariale non è discriminatoria, ove il lavoratore di sesso femminile dimostri, su un numero relativamente elevato di lavoratori, che la retribuzione media dei lavoratori di sesso femminile è inferiore a quella dei lavoratori di sesso maschile ( 51 ).

L’inversione dell’ onus probandi , o onere della prova, è ammessa qualora risulti necessaria per non privare i lavoratori presumibilmente vittime di una discriminazione di qualsiasi mezzo efficace per far rispettare il principio della parità delle retribuzioni.

A tal riguardo, la Corte ha affermato che quando, a prima vista, ci si trova di fronte ad una discriminazione, l’onere della prova è invertito, ed è il datore di lavoro che deve provare l’esistenza di ragioni obiettive per l’accertata differenza di retribuzione ( 52 ).

31. Nei casi riguardanti l’antidiscriminazione, l’inversione dell’onere della prova è quindi subordinata alla dimostrazione, da parte del ricorrente, di un caso di discriminazione prima facie .

Quando ricorre, prima facie , una situazione di tal genere, spetta al datore di lavoro convenuto dimostrare che il principio di non discriminazione non è stato violato o fornire una giustificazione oggettiva della differenza di trattamento.

Nella sentenza Brunnhofer la Corte ha sottolineato che non si ha inversione dell’onere della prova quando un lavoratore non incontra difficoltà pratiche nel produrre elementi di prova, sicché trovano applicazione le regole ordinarie in materia di onere della prova ( 53 ).

32. I principi stabiliti dalla Corte relativamente all’onere della prova in cause in materia di antidiscriminazione, quali, tra l’altro, quelle di cui alle sentenze Danfoss, Enderby e Brunnhofer, sono stati consolidati e rafforzati dal legislatore dell’Unione nell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE ( 54 ), nell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/113/CE ( 55 ), nell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE ( 56 ) e nell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE ( 57 ), nei quali si stabilisce che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento».

33. Ne consegue che se viene stabilito un caso di discriminazione prima facie e il convenuto non è in grado di dimostrare ( 58 ) che non vi è stata discriminazione diretta o indiretta, in tal caso il giudice nazionale ha l’obbligo di accertare una discriminazione.

A tal riguardo, il giudice nazionale non gode di alcuna discrezionalità.

34. L’avvocata generale Kokott ha affermato che la regola dell’inversione dell’onere della prova nel contesto di tutte le direttive antidiscriminazione non lede il diritto a un equo procedimento a danno del convenuto.

Piuttosto, il legislatore dell’Unione si è chiaramente orientato verso una soluzione che preserva un corretto equilibrio fra gli interessi della vittima della discriminazione e quelli della rispettiva controparte processuale.

In particolare, con questa disciplina, l’onere della prova a carico della presunta vittima della discriminazione non viene totalmente eliminato, ma soltanto modificato ( 59 ). – Altri esempi

35. La giurisprudenza della Corte sull’inversione dell’onere della prova non è limitata ai casi di antidiscriminazione.

Nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 60 ), la Corte ha stabilito che, in via di principio, spetta all’operatore che invoca l’esaurimento del diritto conferito da un marchio fornire la prova che le condizioni per l’applicazione dell’esaurimento sono soddisfatte.

Tuttavia, tale regola deve essere adattata qualora sia di natura tale da consentire al titolare del marchio di isolare i mercati nazionali.

La Corte si è basata, tra l’altro, sull’asimmetria informativa tra il ricorrente (operatore) e il convenuto (titolare del marchio) e sul fatto che il ricorrente non avesse accesso alla banca dati del convenuto in relazione alla commercializzazione dei suoi prodotti all’interno dello Spazio economico europeo.

36. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 61 ), la Corte ha affermato che, conformemente alle regole tradizionali di ripartizione dell’onere della prova, spetta alle autorità doganali che intendano procedere al recupero a posteriori, fornire, a sostegno della loro pretesa, la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore.

Tuttavia, se le autorità doganali non hanno la possibilità di dimostrare la correttezza o meno delle informazioni fornite in vista del rilascio di un certificato, poiché l’esportatore non ha conservato, presso di sé, i documenti probatori, malgrado l’esistenza di un obbligo in tal senso, spetterà al titolare di detto obbligo provare che tali certificati erano fondati su un’esatta presentazione dei fatti.

37. Il legislatore dell’Unione ha modificato o attenuato le norme ordinarie in materia di onere della prova, creando presunzioni a favore di taluni ricorrenti, ad esempio per quanto riguarda i contratti conclusi dai consumatori e il difetto di conformità dei beni al momento della loro consegna ( 62 ). [OSCURATO:PERSONA], l’onere dei richiedenti protezione internazionale di presentare prove dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali competenti è stato, in una certa misura, attenuato.

Nonostante gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE ( 63 ), ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la sua domanda di protezione internazionale, le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono, se del caso, cooperare attivamente con tale richiedente per determinare e integrare gli elementi significativi della sua domanda.

Peraltro, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgono della facoltà loro riconosciuta dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, l’articolo 4, paragrafo 5, della stessa direttiva prevede che, qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non sia comunque necessaria, se le condizioni cumulative di cui a tale disposizione sono soddisfatte ( 64 ).

L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/95 pone particolare enfasi sulla coerenza e sulla plausibilità delle dichiarazioni del richiedente e sulla sua credibilità generale ( 65 ).

Il fatto che alcuni dettagli del resoconto di un richiedente possano sembrare poco plausibili non incide necessariamente sulla credibilità generale della sua domanda ( 66 ).

Principio della parità delle armi

38. Anche il principio della parità delle armi, che costituisce parte integrante del principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 47 della Carta, può influenzare la ripartizione dell’onere della prova.

Tale principio, unitamente, in particolare, al principio del contraddittorio, è un corollario della nozione di processo equo e implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di esporre la propria posizione, comprese le proprie prove, in circostanze che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto all’avversario.

Tale principio è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti del processo, garantendo la parità dei loro diritti e obblighi per quanto concerne l’amministrazione delle prove e il contraddittorio dinanzi al giudice, nonché i loro diritti di ricorso ( 67 ).

39. In taluni casi, tuttavia, la valutazione della Corte EDU in merito alla violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU si è concentrata sulla questione se il ricorrente avesse avuto una (effettiva) possibilità di presentare prove dinanzi ai giudici nazionali, anziché su un’asserita disparità di trattamento delle parti nel procedimento dinanzi a tali giudici.

Ciò può implicare che, in determinate circostanze, la parità di trattamento ( sensu stricto ) dinanzi ai giudici nazionali non sia sufficiente a garantire ( de facto ) la parità di armi e il rispetto del diritto a un equo processo ( 68 ).

Giurisprudenza pertinente della Corte EDU in materia di respingimento e di espulsioni collettive

40. Il ricorrente, basandosi su una serie di sentenze della Corte EDU, ritiene che, avendo prodotto prove prima facie a sostegno della sua versione degli eventi del 28 e 29 aprile 2020, l’onere della prova nella presente causa dovrebbe essere trasferito a [OSCURATO:PERSONA] ( 69 ).

41. La recente sentenza A.R.E. della Corte EDU ( 70 ) è particolarmente istruttiva per quanto riguarda l’approccio adottato da tale Corte in merito alla valutazione delle prove e all’accertamento dei fatti in casi analoghi a quello di cui all’impugnazione in esame ( 71 ).

È quindi necessario esporre in dettaglio i fatti di tale causa e il ragionamento della Corte EDU.

42. La sig.ra A.R.E. sosteneva di essere entrata in Grecia il 4 maggio 2019, al fine di chiedere protezione internazionale, e di essere stata arrestata e detenuta in tale paese prima di essere rimpatriata in Turchia, dove era stata arrestata il giorno successivo.

Essa ha lamentato una violazione degli articoli 2, 3, 5 e 13 della CEDU.

Il governo greco ha respinto la sua versione dei fatti, in quanto vaga, incoerente e priva di fondamento nella sua interezza ( 72 ).

In particolare, il governo greco ha negato qualsiasi coinvolgimento delle autorità greche nell’asserito respingimento e ha contestato il fatto stesso che la ricorrente fosse presente sul territorio greco e, conseguentemente, il suo respingimento verso la Turchia, nelle date indicate ( 73 ).

43. La Corte EDU ha osservato che la causa sollevava questioni estremamente delicate, tra l’altro, in materia di onere della prova ( 74 ).

Essa ha concluso che dovevano essere applicati i principi e le regole sulla valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti elaborati nelle cause concernenti la detenzione segreta e taluni casi di asserito respingimento.

44. Secondo la Corte EDU, nei casi di detenzione segreta spetta al ricorrente fornire una prova prima facie .

Tuttavia, se il governo convenuto, nella sua risposta alle accuse, non rivela documenti essenziali per consentire alla Corte EDU di accertare i fatti o non fornisce una spiegazione soddisfacente e convincente degli eventi in questione, tale giudice può trarne le conseguenti deduzioni.

Secondo la Corte EDU, l’applicazione rigorosa del principio affirmanti incumbit probatio è inappropriata quando gli eventi in questione sono noti esclusivamente alle autorità.

In questi casi, l’onere della prova spetta alle autorità, che devono fornire una spiegazione soddisfacente e convincente.

In assenza di siffatta spiegazione, la Corte è legittimata a trarre conclusioni che potrebbero essere sfavorevoli per il governo convenuto.

Nei casi in cui esistono versioni divergenti dei fatti, la Corte EDU trae le conclusioni che, a suo avviso, sono supportate da una valutazione libera di tutte le prove, comprese le deduzioni che essa può trarre dai fatti e dalle osservazioni delle parti ( 75 ).

45. Nei casi di espulsione o di respingimento, la Corte EDU ha affermato che, dato che l’assenza di un’identificazione e di un trattamento personalizzato da parte delle autorità dello Stato convenuto, che ha contribuito alle difficoltà incontrate dai ricorrenti nell’addurre prove del loro coinvolgimento negli eventi in questione, si colloca al centro delle censure formulate dai ricorrenti, allorché questi ultimi abbiano fornito un resoconto dettagliato, specifico e coerente degli eventi in questione, la Corte EDU ritiene, in linea di principio, che vi sia una prova prima facie del respingimento e che l’onere della prova debba essere invertito e posto a carico del governo ( 76 ).

46. Nella sentenza A.R.E., la Corte EDU ha ritenuto che la ricorrente avesse addotto diversi elementi di prova in grado di costituire, considerati autonomamente, una prova prima facie a favore della sua versione dei fatti, e che spettasse alle autorità greche dimostrare che la ricorrente non era entrata in Grecia e non era stata respinta verso la Turchia nelle date indicate.

Tuttavia, il governo greco non aveva avanzato alcun argomento o altra prova in grado di confutare la prova prima facie fornita dalla ricorrente.

La Corte EDU ha sottolineato di non avere prove dirette del respingimento della ricorrente in quanto tale.

Essa ha osservato, tuttavia, che siffatta prova, nelle particolari circostanze del caso, sarebbe stata impossibile da fornire, a causa del fatto che il suo telefono cellulare era stato confiscato dalle autorità greche al momento del respingimento ( 77 ), che, inoltre, era avvenuto nottetempo.

Tale giudice ha attribuito particolare importanza al fatto che fosse stato sufficientemente dimostrato che la ricorrente era presente in Grecia ed era stata vista per l’ultima volta sotto la custodia di funzionari greci il 4 maggio 2019, prima di tornare in Turchia, il 5 maggio 2019, dove era stata arrestata ( 78 ).

47. Sebbene non strettamente rilevante nel contesto della portata limitata delle presenti conclusioni sull’onere della prova e sulla sua inversione, è opportuno riassumere brevemente la natura di alcune delle prove che la Corte EDU ha considerato rilevanti nei casi di espulsione collettiva o di respingimento, al fine di stabilire la plausibilità prima facie delle censure mosse ( 79 ).

48. A tal riguardo, la Corte EDU prende in considerazione testimonianze raccolte da istituzioni nazionali e internazionali per la tutela dei diritti umani che corroborano il resoconto del ricorrente, nonché relazioni di organizzazioni della società civile, di strutture nazionali per la protezione dei diritti umani e di organizzazioni internazionali, al fine di stabilire se vi siano prove prima facie a favore della versione degli eventi offerta dal ricorrente.

Tuttavia, un ricorrente che sostenga di essere stato vittima di un respingimento può, in linea di principio, assolvere l’onere della prova senza dover sostenere che il suo respingimento si inserisce in una prassi sistematica o generalizzata di respingimento o fornire prove dell’esistenza di siffatta prassi.

49. Quando vengono fornite prove di una tale prassi sistematica, una valutazione da parte della Corte EDU dell’esistenza o meno di detta prassi assisterà tale giudice in sede di valutazione, se del caso, del contesto generale pertinente esistente all’epoca dei fatti.

La Corte EDU esamina quindi la questione dell’esistenza o meno di una prassi sistematica di respingimento nel momento e nel luogo in questione, prima di valutare le prove fornite dal ricorrente ( 80 ).

50. Anche se viene accertata l’esistenza di una prassi sistematica di respingimento, il ricorrente deve comunque fornire prove prima facie a sostegno delle sue affermazioni ( 81 ).

In tal caso, il ricorrente deve dimostrare che il suo asserito respingimento è legato a tale prassi, fornendo un resoconto dettagliato, specifico e coerente del respingimento, corroborato da prove dettagliate e coerenti.

In tal caso, l’onere della prova sarà invertito e trasferito al governo convenuto.

A tal riguardo, la Corte EDU ha sottolineato che occorre attribuire particolare importanza ai documenti contenuti nel fascicolo ( 82 ).

La questione dell’autenticità e del valore probatorio del materiale audiovisivo può rivelarsi cruciale, in particolare quando non esistono altre prove che corroborino, direttamente o indirettamente, il resoconto dell’interessato ( 83 ).

La Corte EDU può anche prendere in considerazione qualsiasi altra prova dedotta dai ricorrenti o inserita nel fascicolo, come la testimonianza di altre persone.

Applicazione dell’esperienza acquisita sulla base della giurisprudenza della Corte e della Corte EDU e della normativa dell’Unione nel contesto della presente causa

51. La questione in gioco in casi come quello di cui all’impugnazione in esame è particolarmente delicata.

Essa concerne l’onere del ricorrente di stabilire fatti e produrre prove che possono essere in possesso o sotto il controllo del solo convenuto (nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA]) e/o di un’altra parte terza (nel caso di specie, le autorità greche).

Le prove concrete delle espulsioni collettive, se esistenti, possono pertanto essere nelle mani degli asseriti colpevoli, anziché in quelle delle vittime.

52. Il mancato adeguamento o alleggerimento dell’onere della prova può ostacolare, praticamente, tutti i procedimenti giudiziari instaurati dalle vittime di tali espulsioni, mettendo così sistematicamente a repentaglio i diritti protetti, tra l’altro, dagli articoli 18 e 19 della Carta ( 84 ).

Azioni illegali possono (di fatto) rimanere incontrastate e i relativi colpevoli possono quindi agire impunemente.

Ciò a sua volta può compromettere i diritti del ricorrente ai sensi dell’articolo 47 della Carta. [OSCURATO:PERSONA] luce della sentenza A.R.E., ritengo che, una volta che un ricorrente abbia fornito una prova prima facie della sua espulsione o respingimento collettivi da parte di uno Stato convenuto, la Corte EDU invertirà l’onere della prova e lo trasferirà in capo allo Stato convenuto.

Nella presente causa, tuttavia, il convenuto non è uno Stato membro, bensì un’agenzia dell’Unione.

Si pone quindi la questione se, e in caso affermativo in quale misura, la giurisprudenza della Corte EDU sull’inversione dell’onere della prova nei casi di espulsione collettiva possa essere applicata per analogia nel presente contesto.

53. Allo stesso tempo, è altrettanto importante, quando si esamina la questione dell’inversione dell’onere della prova, non trascurare la situazione del convenuto e non imporre a quest’ultimo una probatio diabolica .

Nella ricerca di una ripartizione «più equa» dell’onere della prova, non può essere posto a carico del convenuto un onere sproporzionato o irragionevole.

A tal riguardo, un convenuto come [OSCURATO:PERSONA] non può essere obbligato a provare un fatto negativo ( 85 ), il che è impossibile, o a provare qualcosa che, da un punto di vista oggettivo, sarebbe del tutto irragionevole esigere ( 86 ), ad esempio, quando i fatti di cui trattasi sono «del tutto fuori dalla sua sfera d’influenza e di conoscenza» ( 87 ).

54. [OSCURATO:PERSONA], la mera esistenza di un’asimmetria tra le parti in causa nell’accesso alle informazioni o anche alle risorse e all’assistenza legale, sebbene spiacevole, non è un elemento che, in linea di principio, il giudice possa o debba ragionevolmente essere chiamato a compensare in ciascun caso concreto, applicando una qualche misura idealizzata di giustizia o equità ( 88 ).

55. Tuttavia, in determinate circostanze, il potere giudiziario e il legislatore possono scegliere di intervenire, o essere tenuti a intervenire, in modo positivo o costruttivo, al fine di garantire l’effettiva protezione di determinati diritti o principi e/o l’accesso alla giustizia ( 89 ).

Le ragioni e la portata di tale intervento devono, a mio avviso, essere dettate e vincolate da ragioni cogenti e impellenti.

Quando ha luogo un intervento, esso si basa sovente su una pratica e su una esperienza di lunga data in un determinato settore ( 90 ).

Ciò è particolarmente evidente nella giurisprudenza della Corte in materia di antidiscriminazione e nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di espulsioni collettive e respingimenti, descritta nelle presenti conclusioni. [OSCURATO:PERSONA], l’intervento dovrebbe essere rigorosamente misurato e proporzionato al «danno» che mira a rimediare.

56. C’è un filo conduttore nella giurisprudenza della Corte e della Corte EDU sull’inversione dell’onere della prova, che si basa sulla coesistenza di una serie di condizioni.

57. In primo luogo, prima di valutare se l’onere della prova debba essere invertito e posto a carico del convenuto, è necessario verificare se il ricorrente abbia prodotto prove prima facie a sostegno del suo ricorso.

Pur potendo sussistere molteplici prove cogenti e oggettive di una determinata espulsione collettiva, se il resoconto del ricorrente che lo colloca al centro degli eventi ( 91 ) è incoerente o contraddittorio e/o vi sono forti dubbi sulla sua credibilità, il ricorrente non avrà prodotto prove prima facie a sostegno del ricorso.

L’onere della prova iniziale, che spetta sempre al ricorrente, non sarà quindi assolto e il ricorso dovrà essere respinto ( 92 ).

58. Ne consegue che solo nel caso in cui il ricorrente abbia prodotto prove prima facie a sostegno del suo ricorso si pone e deve essere affrontata la questione dell’onere della prova e della sua inversione.

59. In secondo luogo, anche qualora il ricorrente abbia prodotto prove prima facie a sostegno del suo ricorso, affinché l’onere della prova possa essere trasferito al convenuto deve esservi un’asimmetria chiara o strutturale tra le parti per quanto concerne l’accesso alle prove.

È necessario che il ricorrente incorra in notevoli difficoltà nel produrre prove e che il convenuto si trovi, invece, in una posizione migliore o maggiormente «privilegiata» ( 93 ).

Quest’ultimo, pertanto, non si troverebbe di fronte a una probatio diabolica e ci si potrebbe ragionevolmente attendere che si trovi in una posizione tale da poter confutare le affermazioni del ricorrente.

60. In terzo luogo, l’omesso trasferimento dell’onere della prova una volta che il ricorrente abbia dimostrato la plausibilità prima facie delle sue censure lo priverebbe dei suoi diritti (fondamentali) protetti dal diritto dell’Unione, o priverebbe di effetto utile tali diritti e potrebbe, inoltre, ledere i diritti del ricorrente ai sensi dell’articolo 47 della Carta, mentre tale trasferimento non pregiudicherebbe i diritti del convenuto ai sensi della Carta ( 94 ).

61. In quarto luogo, nella normativa antidiscriminazione dell’Unione ( 95 ) e nelle cause in materia di espulsione e respingimento collettivi dinanzi alla Corte EDU nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] contraenti vi è una presunzione che il ricorrente si trovi in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la produzione di prove a sostegno del suo ricorso e che il convenuto si trovi in una posizione migliore o maggiormente «privilegiata» per confutare le affermazioni del ricorrente.

Una volta che il ricorrente, in tali cause, abbia prodotto prove prima facie a sostegno delle sue affermazioni, l’onere di confutare tali affermazioni passa (automaticamente) al convenuto ( 96 ).

62. In quinto luogo, in caso di asserite espulsioni o respingimenti collettivi che coinvolgono attori diversi dalle autorità di uno Stato membro , nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], la presunzione di cui alla quarta condizione non si applica.

Dato che tali attori hanno poteri limitati rispetto a quelli delle autorità di uno Stato membro, non è evidente se e in quale misura le loro azioni contribuiscano alle difficoltà incontrate dai ricorrenti nell’addurre prove del loro coinvolgimento negli eventi in questione. [OSCURATO:PERSONA], dati i poteri più limitati di tali attori, non è immediatamente chiaro se essi si trovino in una posizione migliore o «privilegiata» per confutare le affermazioni del ricorrente.

Ne consegue che la prima, la seconda e la terza condizione delineate nei paragrafi da 57 a 60 delle presenti conclusioni si applicano pienamente in casi come quello di specie, che coinvolgono attori diversi dalle autorità di uno Stato membro ( 97 ).

63. Non è evidente, alla luce dell’esame limitato della causa in primo grado, se la seconda e la terza condizione possano essere soddisfatte nel caso di specie.

Il Tribunale non ha esaminato in alcun modo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli asseriti eventi del 28 e 29 aprile 2020, né il fatto che ne fosse a conoscenza.

Tale giudice si è concentrato esclusivamente sulla questione del danno al ricorrente e sulla questione se egli fosse presente e fosse stato coinvolto in detti eventi.

Sebbene un esame del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli asseriti eventi e del fatto che ne fosse a conoscenza, al fine di accertare se, in conformità alla seconda e alla terza condizione descritte ai paragrafi 59 e 60 delle presenti conclusioni, l’onere della prova debba essere trasferito non richieda l’esame completo dei requisiti autonomi della condotta illecita e del nesso di causalità, la natura e l’entità del coinvolgimento e della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in tali eventi ( 98 ) non sono affatto chiare alla luce dello stato attuale del procedimento.

Non è quindi chiaro se le prove necessarie per confutare le affermazioni del ricorrente possano essere (ritenute) in possesso di [OSCURATO:PERSONA] o sotto il suo controllo.

64. Nell’impugnazione in esame, la Corte di giustizia, prima di decidere se l’onere della prova debba essere trasferito in capo a [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe esaminare se lo stato degli atti e, in particolare, l’accertamento dei fatti da parte del Tribunale, le consentano di valutare se il ricorrente abbia fornito una prova prima facie del danno.

65. A tal riguardo, occorre ricordare che il Tribunale ha ritenuto, nell’ordinanza impugnata, che il ricorso dinanzi ad esso pendente fosse manifestamente infondato in diritto, poiché le prove addotte dal ricorrente dinanzi a tale giudice erano manifestamente insufficienti a dimostrare in modo conclusivo la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020 ( 99 ).

L’espressione «manifestamente insufficienti» tende a indicare che non sia stata fornita una prova prima facie .

Tuttavia, l’uso concomitante dell’espressione «in modo conclusivo» suggerirebbe che la «soglia probatoria» sia stata fissata a un livello eccessivamente alto.

66. Qualora la Corte di giustizia ritenga, in primo luogo, di trovarsi in una posizione di tal genere e, in secondo luogo, che il ricorrente non abbia fornito prove prima facie che dimostrino la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020, il ricorso dovrebbe essere respinto.

Qualora, tuttavia, la Corte ritenga di non trovarsi in siffatta posizione o, in alternativa, che il ricorrente abbia fornito prove prima facie che dimostrano la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020, il ricorso sarebbe fondato, l’ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata e la causa rinviata al Tribunale ai fini della decisione della questione se le condizioni per l’inversione dell’onere della prova trovino applicazione.

V. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di giustizia di valutare se lo stato degli atti dinanzi al Tribunale e, in particolare, l’accertamento dei fatti da parte da esso effettuato, consentano alla Corte di giustizia di valutare se il ricorrente abbia fornito una prova prima facie del danno nel contesto del suo ricorso dinanzi al Tribunale.

Qualora la Corte di giustizia ritenga, in primo luogo, di trovarsi in una posizione di tal genere e, in secondo luogo, che il ricorrente non abbia fornito prove prima facie che dimostrino la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020, l’impugnazione dovrebbe essere respinta.

Qualora, tuttavia, la Corte ritenga di non trovarsi in siffatta posizione o, in alternativa, che il ricorrente abbia fornito prove prima facie che dimostrano la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020, l’impugnazione sarebbe fondata, l’ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata e la causa dovrebbe essere rinviata al Tribunale ai fini della decisione della questione se le condizioni per l’inversione dell’onere della prova trovino applicazione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) T‑136/22; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:821 . ( 3 ) L’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 ( GU 2019, L 295, pag. 1 ) istituisce una guardia di frontiera e costiera europea.

In conformità a tale disposizione, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è «garantire una gestione europea integrata alle frontiere esterne, allo scopo di gestire tali frontiere efficacemente e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e aumentare l’efficienza della politica dei rimpatri dell’Unione. [Essa] considera le sfide migratorie e le potenziali sfide e minacce future alle frontiere esterne, garantendo un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno.

Contribuisce a individuare, prevenire e combattere la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne». ( 4 )

V. ordinanza impugnata (punto 29). ( 5 ) L’articolo 19, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») stabilisce che «[l]e espulsioni collettive sono vietate». [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della stessa, «[n]essuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti».

Tale disposizione sancisce il principio di non respingimento ed è legata all’articolo 4 della Carta, concernente la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

V. anche sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento) ( C‑392/22 , EU:C:2024:195 , punti da 50 a 53 e giurisprudenza citata). ( 6 ) Nella sentenza del 7 gennaio 2025, A.R.E. c.

Grecia, (CE:ECHR:2025:0107JUD001578321, § 230) (in prosieguo: la «sentenza A.R.E.»), la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha fatto riferimento alla natura intrinsecamente segreta e non ufficiale delle condotte in questione.

A mio avviso, è consuetudine che tali espulsioni collettive avvengano in circostanze clandestine e che le prove documentali o, di fatto, qualsiasi prova al riguardo, siano limitate.

Ne consegue che, anche se esistono prove che dimostrino espressamente siffatte condotte illegali, esse possono essere frammentarie e sporadiche.

V., per analogia, sentenza del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punti da 55 a 57 ), vertente sulle prove della partecipazione a un cartello. ( 7 ) È improbabile che gli autori di tali espulsioni ammettano prontamente le loro azioni, e le relative prove possono essere difficili da ottenere.

Nella sentenza A.R.E., § 218, la Corte EDU ha menzionato il fatto che i ricorrenti possono trovarsi in una posizione difficile sotto il profilo probatorio e pertanto possono non essere in grado di dimostrare la veridicità della propria versione dell’accaduto. ( 8 )

V. sentenza A.R.E. (§ 218). ( 9 ) In quanto manifestamente infondato in diritto.

V. articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea. ( 10 ) L’espressione «intervento rapido alle frontiere» non è definita dal regolamento 2019/1896.

Il considerando 49 di tale regolamento stabilisce tuttavia che «[i]n casi di sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne, [[OSCURATO:PERSONA]], di propria iniziativa e con l’accordo dello Stato membro interessato, o su richiesta di tale Stato membro, dovrebbe organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre del corpo permanente e attrezzatura tecnica, anche dalla riserva di attrezzatura di reazione rapida (...). [[OSCURATO:PERSONA]] e lo Stato membro interessato dovrebbero concordare un piano operativo». ( 11 ) I giudici dell’Unione sono competenti, ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, ad esaminare le richieste di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della condotta di un’agenzia dell’Unione quale [OSCURATO:PERSONA], quando partecipa a espulsioni collettive illegali condotte dalle autorità di uno Stato membro (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2023, Sistem ecologica/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑787/22 P , EU:C:2023:940 , punto 92 ).

V. anche articolo 97 del regolamento 2019/1896 intitolato «Responsabilità», il cui paragrafo 4 prevede che «[i]n materia di responsabilità extracontrattuale [[OSCURATO:PERSONA]] risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni, compresi quelli connessi all’esercizio dei suoi poteri esecutivi».

L’articolo 7 del regolamento 2019/1896, intitolato «Responsabilità condivisa», fa riferimento alle responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], degli [OSCURATO:PERSONA] membri e delle loro autorità nazionali.

L’esatta distribuzione della responsabilità è, tuttavia, poco chiara e attualmente non vi è una giurisprudenza che chiarisca tale disposizione o la sua interazione con l’articolo 97 del regolamento 2019/1896. ( 12 ) Dinanzi al Tribunale e alla Corte. ( 13 ) Questo termine, in realtà, non è utilizzato nell’ordinanza impugnata.

V., tuttavia, articolo 19, paragrafo 1, della Carta, invocato dal ricorrente.

V. anche l’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ai sensi del quale «[l]e espulsioni collettive di stranieri sono vietate».

I fatti avrebbero riguardato 22 persone e le azioni avrebbero quindi avuto carattere collettivo, non essendo state dirette contro una sola persona. ( 14 ) [OSCURATO:PERSONA] europea osserva che «sebbene non sia stata convenuta, a livello internazionale, una definizione giuridica dell’espressione respingimento sommario nel settore delle migrazioni, essa può essere intesa come un comportamento che viola la regola generale del non respingimento»; definizione disponibile all’indirizzo https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/push-back_en I respingimenti sommari sono stati definiti anche come «una serie di misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] (...) per effetto delle quali i migranti, compresi [i richiedenti protezione internazionale], sono sommariamente costretti a tornare, senza che sia stata effettuata una valutazione individuale delle loro esigenze di tutela dei diritti umani, nel paese o nel territorio o nelle acque da cui hanno tentato di attraversare una frontiera internazionale». [OSCURATO:PERSONA] «[l’]assenza di una valutazione individuale (...) [potrebbe comportare una violazione del] divieto di respingimento»..

V. Nazioni Unite, Report on means to address the human rights impact of pushbacks of migrants on land and at sea - Report of the [OSCURATO:PERSONA] on the human rights of migrants (relazione sui mezzi per far fronte all’impatto dei respingimenti sommari di migranti via terra e via mare - relazione del relatore speciale sui diritti umani dei migranti), del 12 maggio 2021, presentata nel corso della 47 a sessione del Consiglio dei diritti umani, giugno 2021; disponibile all’indirizzo https://docs.un.org/en/A/HRC/47/30. ( 15 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ). ( 16 ) Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale integrata dal Protocollo di [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 1967. ( 17 ) Sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento) ( C-392/22 , EU:C:2024:195 , punti 50 , 52 , 53 e 57 ).

Secondo la Corte EDU, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] parte della CEDU abbiano il diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri, le sfide in cui possono imbattersi nella gestione dei flussi migratori o nell’accoglienza dei richiedenti asilo non possono giustificare il ricorso a pratiche incompatibili con la CEDU e i suoi Protocolli.

Un’espulsione è considerata «collettiva» ai fini dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 della CEDU se obbliga gli stranieri, in quanto gruppo, a lasciare un paese, «salvo che tale misura sia adottata sulla base di un esame ragionevole e obiettivo della situazione specifica di ciascuno straniero del gruppo» (v.

Corte EDU, sentenza del 13 febbraio 2020, N.D. e N.T. c.

Spagna, CE:ECHR:2020:0213JUD000867515, §§ 167, 170 e 193; in prosieguo: la «sentenza N.D. e N.T. c.

Spagna»).

Il cancelliere della Corte EDU ha indicato che vi sono «attualmente più di 30 cause pendenti dinanzi a tale Corte contro la Lituania, la Lettonia e la Polonia, riguardanti la situazione alle frontiere con la Bielorussia dalla primavera del 2021 all’estate del 2023» [comunicato stampa del 4 luglio 2024, CEDU 176 (2024)]. ( 18 ) Conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento 2019/1896, «[u]no Stato membro può chiedere [a [OSCURATO:PERSONA]] di avviare operazioni congiunte per far fronte a sfide imminenti, comprese l’immigrazione illegale, minacce presenti o future alle frontiere esterne o la criminalità transfrontaliera, o di fornirgli maggiore assistenza tecnica e operativa, per l’adempimento dei suoi obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne (...)». ( 19 ) Nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha sostenuto che la decisione KYSEA aveva determinato non soltanto la sospensione del sistema di asilo, ma anche l’introduzione di una nuova politica statale, che includeva espulsioni collettive.

Nella sua impugnazione, il ricorrente sostiene che la decisione conteneva quattro elementi interconnessi: la prevenzione di ingressi illegali nella Repubblica ellenica, la sospensione temporanea delle domande di asilo di coloro che entrassero illegalmente in tale Stato membro, il rimpatrio immediato «senza registrazione» di coloro che entrassero illegalmente in tale Stato membro e la presentazione a [OSCURATO:PERSONA] di una richiesta per la «pianificazione di “squadre di intervento rapido alle frontiere”». ( 20 )

V. anche punti da 2 a 5 dell’ordinanza impugnata, nei quali il Tribunale ha dichiarato: «[Il ricorrente] sostiene che, il 28 aprile 2020, quando è arrivato dalla Turchia a bordo di un’imbarcazione, è entrato in territorio greco, precisamente nell’isola di Samos, con un gruppo di altre persone, con l’intenzione di chiedere asilo. [OSCURATO:PERSONA], egli afferma che, dopo essere sbarcato sull’isola, la polizia locale lo ha fermato insieme agli altri, e che, quello stesso giorno, le autorità elleniche lo hanno rimandato in mare dove, il giorno seguente, una nave della guardia costiera turca lo ha trasportato a bordo e lo ha trasferito in territorio turco (...). [Egli] sostiene che, il 29 aprile 2020, durante la sua permanenza in mare, un velivolo di sorveglianza privato, asseritamente dotato di telecamera e pilotato da [OSCURATO:PERSONA], ha sorvolato due volte la scena.

Il [ricorrente] afferma che, dopo l’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020, egli è stato trasferito in un centro di detenzione in Turchia, dove è stato trattenuto per 10 giorni.

In seguito, egli ha ricevuto un ordine di espulsione e gli è stato confiscato il suo passaporto siriano.

Di conseguenza, è rimasto bloccato in Turchia senza accesso al sistema di asilo e ha vissuto come clandestino sotto la minaccia imminente di un respingimento verso la Siria (...). [Nel frattempo, il ricorrente] è riuscito a entrare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione e a presentare una domanda di protezione internazionale in Germania». ( 21 ) Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento 2019/1896, «[p]revia consultazione del responsabile dei diritti fondamentali, il direttore esecutivo decide di non avviare alcuna attività [di [OSCURATO:PERSONA]] per cui sussisterebbero, sin dal suo inizio, gravi motivi per sospenderla o cessarla perché potrebbe dare luogo a violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave.

Il direttore esecutivo informa di tale decisione gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati».

Il ricorrente ha ritenuto che la violazione di tale disposizione costituisse una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

V. sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/98 P , EU:C:2000:361 , punto 42 ).

Il ricorrente ha sottolineato il fatto che l’obbligo di consultare il responsabile dei diritti fondamentali, di cui all’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento 2019/1896, non lascia alcun margine di discrezionalità. ( 22 ) L’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896 stabilisce che «[i]l direttore esecutivo, dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali e informato lo Stato membro interessato, revoca il finanziamento di qualsiasi attività [di [OSCURATO:PERSONA]], oppure sospende o cessa, interamente o parzialmente, qualsiasi attività [di [OSCURATO:PERSONA]] se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere correlate all’attività in questione». ( 23 ) Che impone a [OSCURATO:PERSONA] di garantire la tutela dei diritti fondamentali, in particolare del principio di non respingimento, nell’esecuzione dei suoi compiti. ( 24 )

V. ordinanza impugnata, punto

38. ( 25 ) Ibidem , punti da 19 a

21. ( 26 ) Ibidem , punti 23 e

24. ( 27 ) Ibidem , punto

62. ( 28 ) Ibidem , punti 61 e 62. V., per analogia, sentenza del 6 settembre 2023, WS e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑600/21 , EU:T:2023:492 ), nella quale il Tribunale ha respinto un ricorso basato sull’articolo 268 TFUE e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE dopo aver esaminato l’esistenza di un nesso causale tra l’asserito danno e la violazione del diritto dell’Unione.

In tale causa, i ricorrenti avevano chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di un’operazione di rimpatrio congiunta condotta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica ellenica, che aveva comportato, tra l’altro, il trasferimento dei ricorrenti in Turchia.

Avverso tale sentenza è stata proposta impugnazione in data 14 novembre 2023; v. causa C‑679/23 P. ( 29 ) Tale disposizione stabilisce che «[l]addove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione.

La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa». ( 30 )

V. sentenza N.D. e N.T.

C. Spagna, § 85 e sentenza Corte EDU, 18 novembre 2021, M.H. e a. c.

Croazia (CE:ECHR:2021:1118JUD001567018 § 268) (in prosieguo: la «sentenza M.H. e a. c.

Croazia»). ( 31 ) Sentenza Corte EDU, 23 agosto 2016, J.K e a. c.

Svezia (CE:ECHR:2016:0823JUD005916612 §§ da 92 a 97), (in prosieguo: la «sentenza J.K e a. c.

Svezia»). ( 32 ) Ibidem , §

93. ( 33 ) Sentenza Corte EDU, 7 luglio 2022, Safi e a. c.

Grecia (CE:ECHR:2022:0707JUD000541815). ( 34 )

V. sentenza N.D. e N.T. c.

Spagna (§ 85) e sentenza M.H. e a. c.

Croazia (§ 268). ( 35 ) Sentenza M.H. e a. c.

Croazia (§ 271). ( 36 ) Sentenza N.D. e N.T. c.

Spagna (§ 85). ( 37 ) Se non, addirittura, l’applicazione impossibile di tale onere nel contesto dei respingimenti sommari. ( 38 ) La Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento degli stessi.

Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti.

Tale valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte.

Per contro, il potere di controllo della Corte sugli accertamenti di fatto operati dal Tribunale si estende, in particolare, alla questione del rispetto delle norme in materia di onere e di produzione della prova (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑595/18 P , EU:C:2021:73 , punti 48 e 49 e giurisprudenza citata). ( 39 ) V., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2000, Met-Trans eSagpol ( C‑310/98 e C‑406/98 , EU:C:2000:154 , punto 29 ) e del 19 dicembre 2013, Siemens e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P , EU:C:2013:866 , punto 130 ); conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑511/06 P , EU:C:2008:604 , paragrafi 113 e 114 ) e sentenza del 10 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Lufthansa; COVID-19) ( T‑34/21 e T‑87/21 , EU:T:2023:248 , punto 81 ). ( 40 )

V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. ( 41 ) Tale concetto è anche racchiuso nella massima affirmanti incumbit probatio . ( 42 ) Nel contesto della normativa in materia di concorrenza, che, in verità, può essere caratterizzata sia da aspetti civili, sia da aspetti parapenali, v. articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), il quale stabilisce, in sostanza, che in tutti i procedimenti relativi all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, tanto nazionali, quanto dell’Unione, l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo 101, paragrafo 1, o dell’articolo 102 TFUE incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione.

V., tuttavia, sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑25/21 , EU:C:2023:298 , punto 67 ), in cui la Corte di giustizia ha considerato, di fatto, che in alcune cause in materia di concorrenza sorge una presunzione confutabile di infrazione, per effetto della quale l’onere della prova è trasferito al convenuto.

La Corte ha statuito che l’articolo 101 TFUE, come attuato dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, e in combinato disposto con il principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che la violazione del diritto della concorrenza constatata in una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza, che è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici nazionali competenti ma che è divenuta definitiva dopo essere stata confermata da tali giudici, deve ritenersi dimostrata dal ricorrente, tanto nell’ambito di un’azione di nullità ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE quanto di un’azione per il risarcimento del danno per una violazione dell’articolo 101 TFUE, fino a prova contraria, trasferendo così l’onere della prova definito da tale articolo 2 sul convenuto.

Il trasferimento dell’onere della prova è soggetto alla condizione che la natura dell’asserita violazione oggetto di tali azioni e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale coincidano con quelle della violazione constatata in detta decisione.

La Corte ha sottolineato il fatto che l’esercizio del diritto al risarcimento per violazioni dell’articolo 101 TFUE risulterebbe eccessivamente difficile se alle decisioni definitive di un’autorità garante della concorrenza non venisse attribuito alcun effetto nell’ambito delle azioni civili per il risarcimento del danno o delle azioni dirette a far dichiarare la nullità di accordi o decisioni vietati in forza di tale articolo ( ibidem , punto 61). ( 43 ) Ove applicabile. ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg ( C‑432/23 , EU:C:2024:791 , punto 48 e giurisprudenza citata). ( 45 ) L’articolo 34 della CEDU stabilisce che «[l]a Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica (...) o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle [OSCURATO:PERSONA] contraenti dei diritti riconosciuti nella [CEDU] o nei suoi protocolli (...)». ( 46 )

V. sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol ( C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 117 ). ( 47 ) Ai sensi dell’articolo 41 della CEDU, «[s]e la [Corte EDU] dichiara che vi è stata violazione della [CEDU] o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’[OSCURATO:PERSONA] contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la [Corte EDU] accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa».

Mentre il ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE costituisce un ricorso distinto e autonomo rispetto al ricorso di annullamento (articolo 263 TFUE) o al ricorso per carenza (articolo 265 TFUE) e non dipende dalla constatazione di una violazione dell’una o dell’altra di tali disposizioni, la Corte EDU deve constatare una violazione prima di concedere un’equa soddisfazione.

Nella sentenza A.R.E., alla ricorrente è stata attribuita la somma di EUR 20000 a titolo di danno morale (§ 310). ( 48 )

V. articolo 3 della CEDU e articolo 4 della Carta, articolo 13 della CEDU e articolo 47 della Carta, nonché articolo 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU e articolo 19, paragrafo 1, della Carta. ( 49 ) Sentenza del 17 ottobre 1989, Handels- og [OSCURATO:PERSONA] i Danmark (109/88; in prosieguo: la «sentenza Danfoss, EU:C:1989:383 , punti da 14 a 16 ). ( 50 )

V. direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ( GU 1975, L 45, pag. 19 ), in vigore all’epoca dei fatti. ( 51 )

V. anche sentenza del 26 giugno 2001, Brunnhofer (C‑381/99; in prosieguo: la «sentenza Brunnhofer, EU:C:2001:358 , punti da 52 a 54 e giurisprudenza ivi citata). ( 52 ) Sentenza del 27 ottobre 1993, Enderby (C‑127/92, in prosieguo: la «sentenza Enderby, EU:C:1993:859 , punti 14 e 18 ).

Le sentenze Danfoss, Enderby e Brunnhofer si basano fortemente sul principio di effettività per giustificare il discostamento dalle regole ordinarie in materia di onere della prova. ( 53 )

V. sentenza Brunnhofer (punti da 56 a 58). ( 54 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ( GU 2006, L 204, pag. 23 ). ( 55 ) Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura ( GU 2004 L 373, pag. 37 ). ( 56 ) Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU 2000, L 303, pag. 16 ). ( 57 ) Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica ( GU 2000 L 180, pag. 22 ). ( 58 ) Una discriminazione prima facie può essere confutata mediante una serie di indizi concordanti (v. sentenza del 25 aprile 2013, Asociaţia Accept ( C‑81/12 , EU:C:2013:275 , punto 58 ). ( 59 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Belov ( C‑394/11 , EU:C:2012:585 , paragrafo 92 ). ( 60 ) Sentenza del 17 novembre 2022, ( C‑175/21 , EU:C:2022:895 , punti 50 e 72 ). ( 61 ) Sentenza del 9 marzo 2006, ( C‑293/04 , EU:C:2006:162 , punti da 37 a 46 ). ( 62 )

V. articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE ( GU 2019, L 136, pag. 28 ), il quale dispone che «[q]ualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato, si presume che fosse sussistente al momento della consegna del bene, salvo prova contraria o che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità (...)».

V., anche sentenza del 4 giugno 2015, Faber ( C‑497/13 , EU:C:2015:357 , punti da 52 a 54 ), in cui la Corte ha affermato che l’«alleggerimento dell’onere della prova a favore del consumatore è fondato sulla constatazione che, qualora il difetto di conformità emerga solo successivamente alla data di consegna del bene, fornire la prova che tale difetto esisteva già a tale data può rivelarsi “un ostacolo insormontabile per il consumatore”, mentre di solito è molto più facile per il professionista dimostrare che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna e che esso risulta, per esempio, da un cattivo uso del bene fatto dal consumatore». ( 63 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ). ( 64 )

V. sentenza dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi) ( C‑646/21 , EU:C:2024:487 , punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

La Corte EDU ha fatto inoltre riferimento al «dovere condiviso del richiedente asilo e delle autorità per l’immigrazione di accertare e valutare tutti i fatti pertinenti del caso nel corso del procedimento di asilo» (sentenza J.K. e a. c.

Svezia, § 96). ( 65 )

V. anche sentenza J.K e a. c.

Svezia (§§ da 91 a 96), nella quale la Corte EDU ha sottolineato che l’onere della prova non dovrebbe privare di effetto utile i diritti del richiedente di cui all’articolo 3 della CEDU, vale a dire il diritto di non essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti, e che è importante tener conto di tutte le difficoltà che un richiedente asilo può incontrare all’estero nella raccolta delle prove.

Nella sua opinione concorrente (§ 4) il giudice O’Leary ha dichiarato che l’affermazione della Corte EDU di cui al § 97 di tale sentenza, secondo cui l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/95 riconosce tra l’altro che «dovrebbe essere concesso il beneficio del dubbio all’individuo che chiede protezione internazionale», deve essere temperata dall’applicazione delle cinque condizioni contenute in tale disposizione. ( 66 ) Ibidem , §

93. ( 67 ) Sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑189/18 , EU:C:2019:861 , punti 61 e 62 e giurisprudenza ivi citata).

V anche sentenza Corte EDU, 27 ottobre 1993, [OSCURATO:PERSONA] B.V. c. [OSCURATO:PERSONA], (CE:ECHR:1993:1027JUD001444888, §§ da 31 a 33) concernente il diritto di entrambe le parti di una controversia civile di produrre prove simili (dichiarazioni testimoniali) su un piano di parità.

A tal riguardo, v. anche sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/19 P , EU:C:2020:857 , punto 59 ). ( 68 )

V. sentenza Corte EDU, 18 giugno 2002, Wierzbicki c.

Polonia, (CE:ECHR:2002:0618JUD002454194, § 39).

V. anche, per analogia, sentenza Corte EDU, 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] c.

Slovenia (CE:ECHR:2016:0531JUD003724214) in cui la Corte EDU ha accertato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

L’avvocato della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza di primo grado mediante l’invio di un fax di sei pagine l’ultimo giorno prima della scadenza del termine per l’impugnazione.

L’impugnazione era stata trasmessa al fax del giudice d’appello ed era rimasta nella memoria del fax, ma non era stata stampata. [OSCURATO:PERSONA], essa era stata inviata al giudice competente il giorno successivo, mediante posta raccomandata.

L’impugnazione era stata respinta in quanto tardiva. [OSCURATO:PERSONA] sodišče (Corte suprema, Slovenia) aveva successivamente confermato che qualsiasi difetto nella trasmissione di un documento inviato via fax, anche se attribuibile all’organo giurisdizionale, doveva essere imputato alla parte che presenta tale documento.

Nel suo ricorso dinanzi alla Corte EDU, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’interpretazione eccessivamente restrittiva delle norme procedurali nazionali violava il suo diritto di accesso a un giudice ai sensi dell’articolo 6 della CEDU.

La Corte EDU ha condiviso tale posizione.

Era indiscutibile che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse inviato un documento criptato di sei pagine al giudice competente entro il termine stabilito e che non avesse alcun controllo sul fatto che esso venisse stampato o che il fax funzionasse correttamente.

Il governo convenuto, basandosi sui motivi di rigetto del ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici nazionali, ha tuttavia sostenuto che quest’ultima non poteva provare che il documento inviato via fax fosse l’impugnazione in questione.

La Corte EDU ha ritenuto che, alla luce delle circostanze del caso e del fatto che i fax sono criptati e il loro contenuto non può essere provato, l’approccio dei giudici nazionali consistente nel porre l’onere della prova interamente a carico della ricorrente fosse eccessivamente rigido.

Tale approccio rendeva praticamente impossibile, per la ricorrente, ottenere l’accoglimento del ricorso e la gravava di un onere sproporzionato.

Nella sua opinione concorrente, il giudice Kūris ha ritenuto che l’attribuzione dell’onere della prova alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse non soltanto «eccessivamente rigida», ma anche giuridicamente infondata e ingiusta. ( 69 )

V. paragrafi 18 e 19 delle presenti conclusioni. ( 70 ) Che le parti del procedimento di impugnazione hanno discusso nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte il 4 febbraio 2025. ( 71 )

V. anche decisione della Corte EDU, 7 gennaio 2025, G.R.J. c.

Grecia (CE:ECHR:2024:1203DEC001506721) (in prosieguo: la «decisione G.R.J.»). ( 72 ) Vi sono una serie di analogie tra i fatti e i mezzi di prova dedotti dal ricorrente nella presente causa e quelli dedotti dalla sig.ra A.R.E. nella causa da essa instaurata dinanzi alla Corte EDU.

V. il suo resoconto dei fatti nella sentenza A.R.E (§§ da 11 a 48). ( 73 ) La Corte EDU ha sottolineato che la fattispecie all’origine della sentenza A.R.E si distingueva, sotto il profilo fattuale, da altre cause sottoposte a tale giudice in materia di respingimento o espulsioni collettive nelle quali le prove prima facie presentate dal ricorrente erano state accolte.

La Corte EDU ha fatto riferimento, in primo luogo, alle cause in cui il governo convenuto non contestava la presenza dei ricorrenti sul proprio territorio o alle proprie frontiere, ma soltanto la loro affermazione di aver espresso il desiderio di presentare una domanda di protezione internazionale.

V. sentenza A.R.E, §§ 204 e 205.

V. anche decisione G.R.J., §§ 169 e 170. V., ad esempio, sentenza Corte EDU, 8 ottobre 2024, M.A. e Z.R. c.

Cipro, (CE:ECHR:2024:1008JUD003909020, §§ 81 e 82).

In tale causa, la Corte EDU ha ribadito che, in quanto principio generale del diritto, l’onere della prova iniziale concernente le censure mosse è sopportato dalla parte che le formula.

In determinate situazioni, tuttavia, soltanto il governo convenuto ha accesso a informazioni in grado di corroborare o confutare le affermazioni del ricorrente: di conseguenza, una rigorosa applicazione del summenzionato principio è impossibile.

In situazioni di tal genere, se il governo convenuto non fornisce una spiegazione soddisfacente e convincente in ordine agli eventi che sono noti, interamente o in larga misura, soltanto alle autorità statali, la Corte EDU può trarre, eventualmente, conclusioni ad esso sfavorevoli, a condizione che vi siano elementi a sostegno delle affermazioni del ricorrente.

In secondo luogo, nella sentenza A.R.E., la Corte EDU ha fatto riferimento alle cause in cui i ricorrenti avevano lamentato una violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 della CEDU e i governi convenuti avevano contestato, senza successo, soltanto la presenza dei ricorrenti nei gruppi che erano stati oggetto di espulsione collettiva, anziché l’espulsione collettiva in quanto tale (§§ 206 e 207).

V. anche decisione G.R.J. (§§ 171 e 172).

Nella sentenza N.D. e N.T. c.

Spagna, §§ da 81 a 88, il governo spagnolo ha riconosciuto l’esistenza di una prassi sistematica di espulsioni sommarie collettive alla frontiera di Melilla (Spagna).

Tale governo aveva contestato, tuttavia, il coinvolgimento dei ricorrenti negli eventi in questione.

La Corte EDU ha ritenuto che i ricorrenti avessero presentato una prova prima facie di tale coinvolgimento e ha presunto la veridicità del resoconto dei fatti presentato dai ricorrenti.

La Corte EDU si è basata non soltanto sulla coerenza delle prove fornite dai ricorrenti, ma anche sul fatto che i governi convenuti non avevano contestato il verificarsi delle espulsioni in questione.

Tale giudice ha inoltre sottolineato che «l’assenza di un’identificazione e di un trattamento personalizzato, da parte delle autorità dello Stato convenuto nella presente causa, che ha contribuito alle difficoltà incontrate dai ricorrenti nell’addurre prove del loro coinvolgimento negli eventi in questione, si colloca al centro delle censure mosse dai ricorrenti.

Di conseguenza, la Corte verificherà se i ricorrenti hanno fornito prove prima facie a sostegno della loro versione degli eventi.

In tal caso, l’onere della prova dovrebbe essere trasferito in capo al governo». ( 74 )

V. sentenza A.R.E. (§ 204) e decisione G.R.J. (§ 169).

Il testo della prima (§§ da 204 a 221 e da 226 a 229) corrisponde a quello della seconda (§§ da 169 a 186 e da 187 a 190). ( 75 ) Il grado di persuasione richiesto per giungere a una determinata conclusione e l’allocazione dell’onere della prova sono intrinsecamente legati alla natura specifica dei fatti, alla natura delle censure formulate e al diritto della CEDU in questione.

La Corte EDU è libera di valutare il valore probatorio di ogni elemento di prova contenuto nel fascicolo (v. sentenza A.R.E, § 212). ( 76 ) Ibidem , § 214.

V. anche sentenza N.D. e N.T. c.

Spagna (§§ 85 e 86) e sentenza M.H. e a. c.

Croazia (§ 268). ( 77 ) La Corte EDU aveva precedentemente ritenuto credibile l’affermazione della ricorrente secondo cui il suo telefono cellulare era stato confiscato e distrutto dalle autorità greche, alla luce delle informazioni contenute in diverse relazioni di istituzioni nazionali e internazionali (sentenza A.R.E, § 253). ( 78 ) La Corte EDU ha constatato una violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 3 della CEDU, in ragione del respingimento della ricorrente verso la Turchia, una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, della CEDU a causa della detenzione della ricorrente prima del suo respingimento verso la Turchia e una violazione dell’articolo 13 della CEDU, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della CEDU, in considerazione del rischio per la vita e del rischio di maltrattamenti nel corso del respingimento. ( 79 ) Anche tale questione è stata discussa dalle parti, nel corso dell’udienza del 4 febbraio 2025. ( 80 ) Nella sentenza A.R.E., la Corte EDU ha concluso che, all’epoca degli asseriti fatti, vi era una prassi sistematica delle autorità greche di rimpatriare i cittadini di paesi terzi dalla regione di Evros verso la Turchia.

Il governo greco non era riuscito a confutare le prove indicanti l’esistenza di una tale prassi fornendo una spiegazione alternativa soddisfacente e convincente (§ 228). ( 81 ) La Corte EDU ha statuito che il resoconto dettagliato, specifico e coerente fornito dalla sig.ra A.R.E. corrispondeva in larga misura al modus operandi evidenziato nelle relazioni delle istituzioni nazionali e internazionali competenti in materia di respingimenti dalla regione di Evros verso la Turchia.

Questo fatto, tuttavia, non era sufficiente a provare che il respingimento fosse avvenuto.

In aggiunta a ciò, la ricorrente doveva dimostrare di essere entrata in Grecia e di essersi trovata in Turchia nelle date indicate e stabilire un nesso tra questi due fatti, al fine di provare che l’asserito respingimento era reale.

La Corte EDU ha sottolineato di essere cosciente del fatto che è estremamente difficile fornire queste prove, a causa della natura intrinsecamente segreta e non ufficiale delle condotte in questione (sentenza A.R.E, § 230).

V., tuttavia, la decisione G.R.J. (§§ da 187 a 225), nella quale, nonostante l’esistenza di un modus operandi pressoché uniforme delle autorità greche, all’epoca dei fatti, in materia di respingimento di cittadini stranieri richiedenti asilo nella regione di Evros e nelle isole greche, nonché il fatto che il resoconto del ricorrente corrispondesse in larga misura a tale modus operandi , la Corte EDU nutriva forti dubbi sulla sua credibilità, alla luce di alcune prove da questo addotte per corroborarlo.

La Corte EDU ha ritenuto che le affermazioni del ricorrente fossero, talora, contraddittorie e incoerenti.

Tale giudice ha quindi statuito che il ricorrente non aveva fornito prove prima facie della sua presenza in Grecia e del suo respingimento verso Turchia dall’isola di Samos nelle date indicate, e che egli non era quindi una vittima ai sensi dell’articolo 34 della CEDU (decisione G.R.J., §§ da 199 a 225). ( 82 ) La Corte EDU ha statuito che le prove documentali redatte da un altro Stato membro del Consiglio d’Europa, nel caso di specie la Turchia, che descrivevano in dettaglio la fuga della signora A.R.E. verso la Grecia il 4 maggio 2019 e il respingimento verso la Turchia il 5 maggio 2019, costituivano una prova prima facie a sostegno della versione degli eventi da ella fornita, che il governo greco non era riuscito a confutare (sentenza A.R.E., §§ 219 e 241).

La Corte EDU ha attribuito grande importanza alla decisione del Tribunale penale di Smirne, pronunciata il 6 maggio 2019, che descriveva dettagliatamente il respingimento della signora A.R.E. ai fini dell’accertamento dei fatti in tale causa ( ibidem , § 235). ( 83 ) Sebbene l’autenticità di tale mezzo di prova prodotto fosse stata contestata dal governo greco, la Corte EDU ha ritenuto che corroborasse il resoconto complessivo della ricorrente ( ibidem , § 250).

La Corte EDU ha inoltre preso in considerazione dichiarazioni testimoniali che convergevano su punti cruciali con il materiale audiovisivo prodotto e che erano corroborate da quest’ultimo, avallando così il resoconto della ricorrente ( ibidem , § 264). ( 84 ) V., per analogia, le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Meister ( C‑415/10 , EU:C:2012:8 , paragrafo 34 ). ( 85 ) Sentenze del 24 marzo 1988, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( 104/86 , EU:C:1988:171 , punto 11 ) e del 4 luglio 2024, EUIPO/KD ( C‑5/23 P , EU:C:2024:575 , punto 47 ). ( 86 ) V., per analogia, sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/11 P e C‑253/11 P , EU:C:2014:257 , punti 80 , 81 , 92 e 98 ). ( 87 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑175/21 , EU:C:2022:481 , paragrafo 91 ).

V. anche conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑482/14 , EU:C:2016:368 , paragrafo 96 ). ( 88 ) La Corte non dovrebbe intervenire in questi casi e dovrebbero trovare applicazione le regole ordinarie in materia di onere della prova. ( 89 ) Infatti, l’intervento può spingersi oltre la questione della ripartizione dell’onere della prova.

V. sentenza Corte EDU, 9 ottobre 1979, Airey c.

Irlanda (CE:ECHR:1979:1009JUD000628973) sul diritto all’assistenza legale nelle cause civili.

V. anche l’articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 ( GU 2005, L 124, pag. 1 ), l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( GU 2012, L 26, pag. 1 ) e la sentenza del 15 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑470/16 , EU:C:2018:185 ) sul requisito ai sensi del quale determinati procedimenti giudiziari in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerosi.

Le regole di procedura degli organi giurisdizionali possono anche essere adattate per proteggere parti vulnerabili quali i minori e al fine di ottenere la loro testimonianza. ( 90 )

V. paragrafi da 30 a 34 delle presenti conclusioni sulla giurisprudenza della Corte e sulla normativa dell’Unione in materia di antidiscriminazione e onere della prova.

V. anche paragrafi da 40 a 50 delle presenti conclusioni e giurisprudenza della Corte EDU in materia di detenzione segreta ed espulsioni collettive. ( 91 ) Dimostrando così di essere stato vittima dell’espulsione collettiva in questione.

Una forte prova dell’esistenza di una prassi sistematica di respingimento nel momento e nel luogo in questione è di per sé insufficiente.

V. decisione G.R.J. (§§ 225 e 226). ( 92 ) V., per analogia, decisione G.R.J. ( 93 ) Si tratta di due sottocondizioni autonome ma logicamente collegate. ( 94 ) È vero che esiste un certo grado di sovrapposizione tra la seconda e la terza condizione.

Tuttavia, entrambe devono essere pienamente soddisfatte per invertire l’onere della prova «normalmente» a carico del ricorrente. ( 95 ) E la relativa giurisprudenza. ( 96 ) Se il presente procedimento riguardasse le azioni di uno Stato membro, ritengo che il ragionamento descritto dalla Corte EDU, tra l’altro, nella sentenza A.R.E. sarebbe, in linea di principio, applicabile.

Qualora il ricorrente fornisca prove prima facie di essere stato vittima di un’espulsione collettiva da parte di uno Stato membro, l’onere della prova verrebbe invertito e posto a carico di quest’ultimo.

Si presumerebbe che lo Stato membro si trovi in una posizione tale da poter confutare le affermazioni del ricorrente e spetterebbe a tale Stato membro fornire una spiegazione soddisfacente e convincente di eventi che sono, in tutto o in gran parte, di sua esclusiva conoscenza. ( 97 ) V., a contrario , sentenza J.K e a. c.

Svezia (§ 98), in cui la Corte EDU ha affermato, nel contesto dell’espulsione di un richiedente asilo, che si può ritenere che le autorità nazionali abbiano «pieno accesso alle informazioni» relative alla situazione oggettiva nel paese di origine interessato. ( 98 ) In particolare, rispetto al presunto ruolo delle autorità greche negli eventi. ( 99 )

V. ordinanza impugnata, punti 39 e 62.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0136 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 10 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑136/24 P [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ([OSCURATO:PERSONA]) «[OSCURATO:PERSONA] – Responsabilità extracontrattuale – Intervento rapido alle frontiere da parte di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle autorità greche nel [OSCURATO:PERSONA] – Espulsioni collettive (“respingimenti sommari”) asseritamente disposte o sostenute da [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (UE) 2019/1896 – Omessa consultazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un responsabile dei diritti fondamentali – Omessa valutazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’applicabilità dell’articolo 46, paragrafi 4 e 5, del regolamento 2019/1896 – Errore manifesto di valutazione – Violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 18, 21 e dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di asilo –Principio di non respingimento – Danno certo ed effettivo – Onere della prova – Inversione dell’onere della prova – Condizioni – Prova prima facie – Principio della parità delle armi» I. Introduzione 1. Nel ricorso in esame, proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), la Corte di giustizia è chiamata a valutare, nel contesto di un’asserita espulsione collettiva nel [OSCURATO:PERSONA] il 28 e 29 aprile 2020, ad opera delle autorità greche e del Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ([OSCURATO:PERSONA] ( 3 )), se un ricorrente, il quale lamenti di essere stato vittima di detta espulsione, debba addurre «prove concludenti dell’esistenza (...) del danno lamentato» nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto nei confronti dell’Unione europea ( 4 ). 2. In considerazione del carattere illegale ( 5 ) e sovente segreto di tali espulsioni ( 6 ), della posizione di estrema vulnerabilità in cui possono trovarsi le asserite vittime e dell’asimmetria probatoria e informativa ( 7 ) tra le parti in causa, si pone la questione di principio se la tutela effettiva, tra l’altro, del diritto di asilo e della libertà da espulsioni collettive e respingimenti, garantiti rispettivamente dagli articoli 18 e 19 della Carta, unitamente al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, tutelato dall’articolo 47 della Carta, possa esigere, in determinate circostanze, un adeguamento dell’onere della prova normalmente gravante sui ricorrenti. Al contempo, non si può imporre un onere eccessivo o sproporzionato in capo al convenuto, violando così il suo diritto a un processo equo. 3. [OSCURATO:PERSONA], occorre procedere con cautela nel modificare le regole in materia di onere della prova, dato che, come indicato dalla Corte EDU, qualsiasi cittadino di un paese terzo potrebbe affermare di essere stato vittima di un’espulsione collettiva, adattando la propria versione dei fatti a quelle contenute, in particolare, in relazioni nazionali o internazionali ( 8 ). In molti casi, la vera questione in gioco non è se si sia verificata un’espulsione collettiva, ma se il ricorrente ne sia stato vittima. 4. Nell’impugnazione in esame, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «ricorrente»), cittadino siriano, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata che respinge ( 9 ) il suo ricorso, basato sull’articolo 268 e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, per il risarcimento del danno non patrimoniale che avrebbe asseritamente subito a causa di presunte azioni e omissioni illegali di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di un intervento rapido alle frontiere ai sensi del regolamento 2019/1896 ( 10 ) a sostegno delle autorità greche nel [OSCURATO:PERSONA], nell’aprile 2020. Il ricorrente lamenta, in particolare, di essere stato vittima di un’espulsione collettiva ad opera delle autorità greche il 28 e 29 aprile 2020. Egli sostiene, tra l’altro, che [OSCURATO:PERSONA] è l’autore o coautore ( 11 ) di detta espulsione, che gli ha causato un danno non patrimoniale. II. Terminologia 5. Il ricorrente menziona, nelle sue memorie ( 12 ), le espulsioni collettive ( 13 ) e utilizza il termine colloquiale «pushbacks» (respingimenti sommari) ( 14 ). Siffatte espulsioni sono caratterizzate, tra l’altro, dall’assenza di un esame individuale del diritto di asilo degli interessati e del loro diritto di non essere respinti. A tal riguardo, la Corte di giustizia ha affermato che la pratica dei respingimenti sommari alle frontiere esterne dell’Unione, che determina l’espulsione dal territorio dell’Unione di persone che intendono presentare una domanda di protezione internazionale o di persone la cui domanda non è ancora stata esaminata, si pone in contrasto con l’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE ( 15 ). [OSCURATO:PERSONA], la pratica dei respingimenti sommari può essere incompatibile con il principio di non respingimento ai sensi dell’articolo 18 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra ( 16 ), e con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, se consiste nel rinviare persone che cercano di presentare, nell’Unione, una domanda di protezione internazionale verso un paese terzo nel cui territorio esse corrano un rischio di persecuzione. La Corte ha anche affermato che i respingimenti sommari costituiscono gravi carenze, tra l’altro, nella procedura di asilo ( 17 ). III. Fatti all’origine della controversia 6. [OSCURATO:PERSONA] opera nel [OSCURATO:PERSONA] dal 2006, nel contesto dell’operazione congiunta ( 18 ) Poseidon. Il 1 o °marzo 2020, il [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio governativo per la sicurezza nazionale, Grecia; in prosieguo: il «KYSEA») ha sospeso il sistema di asilo greco e ha introdotto nuovi controlli alle frontiere per un periodo di un mese (in prosieguo: la «decisione KYSEA») ( 19 ). In tale data, la Repubblica ellenica ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di avviare un intervento rapido alle frontiere nel [OSCURATO:PERSONA], approvato il giorno seguente dal direttore esecutivo di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «direttore esecutivo»). 7. Nei suoi atti dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha fatto riferimento, in modo dettagliato, a una serie di episodi verificatisi nel [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di marzo e aprile 2020, sostenendo che si trattava di espulsioni collettive. In particolare, egli sostiene di essere stato vittima di un’espulsione collettiva il 28 e 29 aprile 2020, avvenuta nel contesto delle attività di [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA]. Al punto 36 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha affermato che, secondo il ricorrente, «il 28 aprile 2020, intorno alle 7.30 del mattino, 22 persone, tra le quali il ricorrente, sono arrivate sull’isola di Samos, in Grecia. Esse sono sbarcate su una spiaggia, vicino a delle montagne che hanno iniziato a scalare dopo aver lasciato l’imbarcazione (...). [u]na volta raggiunta la vetta della montagna, [il ricorrente] ha scattato foto e registrato filmati che ha inviato a un suo conoscente in Austria. Per qualche ora, il gruppo ha chiesto agli abitanti del luogo di contattare la polizia. Quando gli agenti di polizia sono arrivati, hanno confiscato i cellulari e hanno trasportato i presenti con un pick-up verso la spiaggia, dove li attendevano una nave e una imbarcazione di dimensioni contenute. Tutti i membri del gruppo sono stati in seguito portati a bordo di una piccola imbarcazione arancione che, secondo [il ricorrente], era una zattera di salvataggio senza alcun mezzo di propulsione. Una volta in mare, il gruppo è stato costretto a cambiare imbarcazione altre due volte. Secondo [il ricorrente], questo tira e molla è continuato nottetempo e durante il pomeriggio del 29 aprile 2020, quando, infine, la guardia costiera turca ha preso in carico tali persone» ( 20 ). 8. Il ricorrente ha sostenuto, dinanzi al Tribunale, che [OSCURATO:PERSONA], con le sue azioni e omissioni, ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 38, 46 e 80 del regolamento 2019/1896 e degli articoli 1, 2, 3, 4, 18, 21 e dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, della Carta. 9. Con il suo primo motivo dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che il direttore esecutivo aveva omesso di consultare il responsabile dei diritti fondamentali di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «responsabile dei diritti fondamentali»), come richiesto dall’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento 2019/1896 ( 21 ), prima di avviare l’intervento rapido alle frontiere nel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e uno sviamento di potere e avrebbe omesso di agire con la dovuta diligenza, violando in tal modo il principio di buona amministrazione. [OSCURATO:PERSONA], il direttore esecutivo avrebbe omesso di esaminare l’applicabilità dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento 2019/1896 o avrebbe valutato in modo errato la sua applicazione prima di avviare l’intervento rapido alle frontiere. Vi erano, prima facie , gravi motivi per decidere di non avviare tale intervento, alla luce della natura manifestamente illegittima della decisione KYSEA e della probabilità che la sospensione, tra l’altro, della normativa nazionale in materia di asilo da essa disposta potesse sfociare in violazioni dei diritti fondamentali. Il ricorrente ha sostenuto che, per effetto degli eventi del 28 e 29 aprile 2020, la sua dignità umana e la sua integrità sono state lese, egli è stato esposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti ed è stato privato del diritto di asilo e della protezione contro l’espulsione collettiva. Detta espulsione e le sofferenze che ne sono derivate non si sarebbero verificate se [OSCURATO:PERSONA] non avesse violato i suoi obblighi di vigilanza e protezione. L’esecuzione di espulsioni collettive nel contesto della decisione KYSEA dipendeva dall’avvio dell’intervento rapido alle frontiere nel [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è quindi coautore dell’espulsione collettiva del ricorrente. 10. Con il suo secondo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che al momento dell’espulsione collettiva di cui è stato vittima, e nonostante le violazioni prima facie di diritti fondamentali, [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato le misure graduali e precauzionali prescritte dall’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896 ( 22 ). La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in contrasto con tale disposizione ha determinato anche una violazione dell’articolo 80 del regolamento 2019/1896 ( 23 ), della CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU. In subordine, il ricorrente ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA], attraverso le azioni del suo direttore esecutivo «ha commesso in un errore manifesto di valutazione e sviamento di potere», nel ritenere che non sussistessero violazioni ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896. 11. Con il suo terzo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] è il «vero autore» dell’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020, che è stata eseguita conformemente al piano operativo per l’intervento rapido alle frontiere nel [OSCURATO:PERSONA], giuridicamente vincolante, e ne ha costituito il risultato immediato. Il piano operativo sarebbe stato adottato in violazione dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera m), del regolamento 2019/1896, in quanto faceva riferimento a una «procedura di asilo inesistente». In subordine, il ricorrente ha sostenuto che, qualora il Tribunale non ritenesse imputabile a [OSCURATO:PERSONA] l’episodio del 28 e 29 aprile 2020 sulla base del piano operativo, tale agenzia era comunque responsabile, per l’aiuto e l’assistenza prestata nella violazione di diritti fondamentali. «[[OSCURATO:PERSONA]] ha come minimo fornito aiuto e assistenza nell’esecuzione delle nuove “tattiche” di carattere “preventivo”, offrendo un contributo finanziario, operativo e politico – dalla stesura del [piano operativo per l’intervento rapido alle frontiere nel [OSCURATO:PERSONA]], mediante il suo avvio, finanziamento e coordinamento, la sua omessa sospensione o cessazione, sino al coinvolgimento di [un velivolo di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]] nel corso dell’episodio stesso». Secondo il ricorrente, un velivolo di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha sorvolato la zona dell’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020, ed era quindi a conoscenza dell’episodio ma ha omesso di segnalarlo. 12. Il ricorrente ha sostenuto che l’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile, imputabile a [OSCURATO:PERSONA], gli ha causato un danno non patrimoniale costituito da due diversi aspetti. In primo luogo, egli ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei suoi diritti fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 18, 21 e all’articolo 19, paragrafo 1 e 2, della Carta, per un importo pari a EUR 250000. A tal riguardo, il ricorrente sostiene che, se il piano operativo fosse stato conforme al regolamento 2019/1896 e [OSCURATO:PERSONA] non avesse facilitato l’esecuzione della decisione KYSEA, l’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020 non avrebbe avuto luogo. In subordine, senza l’aiuto e l’assistenza di [OSCURATO:PERSONA], l’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020 non avrebbe avuto luogo. In secondo luogo, il ricorrente ha chiesto un risarcimento pari a EUR 250000 a titolo di danno sui generis derivante dal fatto che l’autore dell’espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020 era un’agenzia dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] si fosse astenuta dal «disporre o sostenere» l’effettuazione dell’espulsione collettiva illegale, al ricorrente sarebbero stati risparmiati «sentimenti di ingiustizia e frustrazione». 13. Al fine di corroborare le affermazioni relative alla sua presenza e al suo coinvolgimento nell’asserita espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020, il ricorrente ha addotto una propria dichiarazione testimoniale, un articolo giornalistico apparso su Bellingcat, pubblicato online il 20 maggio 2020, due video di YouTube inclusi in tale articolo e quattro fotografie consistenti in fotogrammi a colori tratti dai video contenuti in tale articolo. 14. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tali affermazioni. In particolare, essa ha sostenuto che il ricorrente non aveva addotto prove conclusive del fatto di essere stato coinvolto nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di «non aver ricevuto alcuna segnalazione di episodi né alcuna informazione legata al presunto episodio del 28 e 29 aprile 2020. Essa ha inoltre affermato che l’onere della prova incombe [al ricorrente] per quanto concerne il suo coinvolgimento nell’asserito episodio e che egli non aveva prodotto alcuna prova conclusiva su tale aspetto nel suo ricorso. A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] ha messo in dubbio il valore probatorio della dichiarazione testimoniale [del ricorrente] e ha sottolineato che quest’ultimo non aveva citato come testimoni nessuna delle altre 22 persone asseritamente coinvolte nell’episodio. [OSCURATO:PERSONA], essa ha affermato che il ricorrente non può essere identificato nelle fotografie incluse [in allegato] al ricorso, né nei video di cui all’articolo di Bellingcat del 20 maggio 2020. Essa ha aggiunto che le fotografie non sono datate e potrebbero, pertanto, riferirsi a qualsiasi evento verificatosi in qualsiasi data. [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che [il ricorrente non aveva] mai prodotto le foto e i video che avrebbe scattato e registrato sull’isola di Samos (...). Infine, per quanto riguarda i collegamenti ai siti web contenenti detti video, ha affermato che non spetta a [OSCURATO:PERSONA] o alla Corte estrapolare informazioni da siti web il cui contenuto non è allegato al ricorso e che, pertanto, tali informazioni [erano] inammissibili» ( 24 ). 15. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato le tre condizioni cumulative che devono essere soddisfatte affinché l’Unione incorra in responsabilità extracontrattuale in relazione ai danni causati da [OSCURATO:PERSONA] o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, ossia una condotta illecita da parte di un’agenzia come [OSCURATO:PERSONA], un danno effettivo e l’esistenza di un nesso causale tra la condotta illecita e il danno in questione ( 25 ). Se una delle condizioni cumulative non è soddisfatta, non vi è responsabilità. 16. [OSCURATO:PERSONA] luce del fatto che non è necessario esaminare queste tre condizioni in un ordine particolare, il Tribunale ha optato per esaminare la condizione relativa al danno ( 26 ). 17. Il Tribunale ha ritenuto che le prove dedotte dal ricorrente fossero manifestamente insufficienti per dimostrare in modo conclusivo la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020 e ha quindi ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato il danno lamentato. Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto, senza esaminare se le altre condizioni per la responsabilità extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] fossero soddisfatte ( 27 ). Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale non ha quindi esaminato l’asserita condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] o l’esistenza di un nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato, poiché la condizione relativa al danno non era soddisfatta ( 28 ). IV. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 18. Il ricorrente ha presentato un unico motivo di impugnazione. Egli sostiene che, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta ( 29 ) e i principi generali relativi all’onere della prova. Secondo una giurisprudenza costante della Corte EDU, «la ripartizione dell’onere della prova e il livello di persuasione necessario per giungere a una determinata conclusione sono intrinsecamente legati alla specificità dei fatti, alla natura delle censure formulate e al diritto [garantito dalla CEDU] che viene in considerazione» ( 30 ). [OSCURATO:PERSONA] luce della posizione vulnerabile dei richiedenti asilo, in particolare nei casi di espulsione, la Corte EDU ha statuito che è importante tenere conto di tutte le difficoltà in cui essi possono imbattersi nella raccolta delle prove. La mancanza di prove dirette non può quindi essere di per sé decisiva ( 31 ). In caso di incertezza probatoria, «[t]enuto conto della situazione particolare in cui solitamente si trovano i richiedenti asilo, è sovente necessario accordare loro il beneficio del dubbio in sede di valutazione della credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati» ( 32 ). Nel caso dei respingimenti sommari via mare, la Corte EDU ha sottolineato la necessità di tener conto della difficoltà di fornire prove relative ad aspetti del caso di cui erano a conoscenza soltanto le autorità ( 33 ). [OSCURATO:PERSONA], in un caso come quello in esame, in cui il ricorrente ha fornito prove prima facie a sostegno della sua versione degli eventi, l’onere della prova dovrebbe essere trasferito alla controparte ( 34 ). I filmati di videosorveglianza possono essere una prova fondamentale per accertare i fatti rilevanti ( 35 ). 19. Il ricorrente sostiene di aver presentato prove prima facie del suo coinvolgimento nell’operazione di respingimento sommario di cui trattasi e di aver fornito un resoconto coerente e dettagliato della sua situazione specifica e del suo coinvolgimento negli eventi in questione. Ha fornito un filmato che documenta il respingimento sommario che egli ha descritto, nel quale sostiene di poter essere identificato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non confuta le affermazioni del ricorrente in merito all’episodio del 28 e 29 aprile 2020 ( 36 ). L’errata interpretazione, da parte del Tribunale, dei principi giuridici in materia di onere della prova ha fatto sì che il livello minimo di protezione stabilito dalla CEDU non sia stato rispettato, come richiesto dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta. L’applicazione rigorosa ( 37 ) dell’onere della prova da parte di tale giudice incide in modo significativo sull’effetto utile dei diritti garantiti nella Carta invocati nel caso di specie e mina il diritto a un rimedio effettivo sancito dalla Carta, nonché il principio del «sistema completo di rimedi» stabilito dai Trattati. 20. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che l’impugnazione è manifestamente irricevibile, in quanto si limita a contestare la valutazione delle prove operata dal Tribunale. La giurisprudenza della Corte EDU non può prevalere sul diritto primario dell’Unione. A tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, in conformità allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Valutazione 21. Nel presente procedimento d’impugnazione, occorre stabilire se il ricorrente sia stato vittima dell’asserita espulsione collettiva del 28 e 29 aprile 2020 e abbia dunque subito un danno a causa di detta espulsione. Tale analisi è strettamente legata alla questione se [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 18 e 19 della Carta, nel contesto di questi asseriti eventi. Le stesse circostanze possono quindi essere rilevanti, almeno in una certa misura, in sede di analisi della presunta condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], del danno effettivo e dell’esistenza di un nesso causale tra la condotta illecita e il danno in questione. 22. Tuttavia, conformemente alla richiesta della Corte, limiterò le mie conclusioni a un’analisi dell’allocazione o ripartizione dell’onere della prova in relazione all’esistenza di un danno nei casi di espulsione collettiva. Lo scopo delle presenti conclusioni è, quindi, assistere la Corte nella definizione di una regola sulla ripartizione dell’onere della prova in casi di tal genere. 23. Conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Contrariamente alle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 20 delle presenti conclusioni, la Corte è competente, in sede di impugnazione, a verificare se le regole in materia di onere della prova siano state rispettate ( 38 ). Osservazioni preliminari 24. Non vi è una normativa a livello dell’Unione che disciplini la nozione di prova. I giudici dell’Unione hanno elaborato il principio della libera produzione delle prove o della libertà dei mezzi di prova, che deve essere inteso come la facoltà di avvalersi, per provare un certo fatto, di mezzi di prova di qualsiasi natura, quali prove testimoniali, prove documentali, confessioni, ecc. ( 39 ). Tale approccio ricorda un poco quello utilizzato dalla Corte EDU ( 40 ). 25. In conformità alla massima giuridica onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat ( 41 ), l’onere della prova nelle cause civili spetta all’attore, e non al convenuto. Questa regola di lunga data, consolidata, è universalmente accettata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri quale regola generale in materia di onere della prova ( 42 ) in cause di tal genere e costituisce, in ogni caso, la regola applicabile, in linea di principio, nel ricorso per risarcimento danni di cui trattasi. 26. In applicazione della regola generale in materia di onere della prova, spetterebbe quindi al ricorrente provare, tra l’altro, che l’asserita espulsione collettiva ha avuto luogo e che egli ne è stato vittima. La Corte, tuttavia, è invitata dal ricorrente ad adeguare questa regola generale alle circostanze uniche del caso di specie, al fine di ottenere una ripartizione più «equa» di tale onere. 27. Sebbene il ricorrente si fondi principalmente sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia di onere della prova e sua inversione, è opportuno evidenziare sin d’ora la giurisprudenza di lunga data, ampia e coerente di questa Corte e le normative dell’Unione che prevedono un’inversione dell’onere della prova. Mi occuperò poi della giurisprudenza della Corte e della Corte EDU in materia di parità delle armi, prima di esaminare la giurisprudenza della Corte EDU che si concentra sull’inversione dell’onere della prova nel contesto specifico delle espulsioni collettive e dei respingimenti. 28. Per quanto riguarda il peso da attribuire alla giurisprudenza della Corte EDU nel ricorso in esame, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, che mira a garantire la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU senza pregiudicare l’autonomia del diritto dell’Unione, la Corte deve tener conto, nell’interpretazione dei diritti garantiti dalla Carta, dei corrispondenti diritti ( 43 ) garantiti dalla CEDU ( 44 ), come interpretati dalla Corte EDU, quali soglia di protezione minima. 29. Il ricorrente si basa su una serie di sentenze della Corte EDU in cui quest’ultima si è pronunciata sulla ripartizione dell’onere della prova nei ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 34 della CEDU, vertenti sul respingimento e/o l’espulsione collettiva del ricorrente o dei ricorrenti ( 45 ). Sebbene l’obiettivo di tali procedimenti dinanzi alla Corte EDU, i quali mirano principalmente ad ottenere una dichiarazione dell’esistenza di una violazione della CEDU o dei suoi protocolli, sia palesemente diverso da quello del presente procedimento, che è diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato da un’agenzia dell’Unione, tale differenza è più apparente che effettiva. In ogni caso, ciò non è sufficiente a rendere irrilevante la giurisprudenza della Corte EDU nel contesto del presente procedimento. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, la prima delle quali è l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli ( 46 ). Vi è quindi un certo parallelismo tra l’articolo 340 TFUE e l’articolo 34 della CEDU ( 47 ). [OSCURATO:PERSONA], vi è una chiara sovrapposizione tra i diritti previsti dalla CEDU e i diritti previsti dalla Carta invocati nella giurisprudenza della Corte EDU in questione e nel presente procedimento ( 48 ). Giurisprudenza della Corte e normativa dell’Unione – Antidiscriminazione/parità di trattamento 30. Nella storica sentenza Danfoss ( 49 ), la Corte ha statuito che, per garantire l’applicazione del principio delle parità delle retribuzioni previsto dall’apposita direttiva ( 50 ) ed assicurarsi dell’esistenza di mezzi efficaci che consentano di provvedere all’osservanza di tale principio, la direttiva in questione doveva essere interpretata nel senso che, qualora un’impresa applichi un sistema di retribuzione caratterizzato da una totale mancanza di trasparenza, il datore di lavoro ha l’onere di provare che la sua prassi salariale non è discriminatoria, ove il lavoratore di sesso femminile dimostri, su un numero relativamente elevato di lavoratori, che la retribuzione media dei lavoratori di sesso femminile è inferiore a quella dei lavoratori di sesso maschile ( 51 ). L’inversione dell’ onus probandi , o onere della prova, è ammessa qualora risulti necessaria per non privare i lavoratori presumibilmente vittime di una discriminazione di qualsiasi mezzo efficace per far rispettare il principio della parità delle retribuzioni. A tal riguardo, la Corte ha affermato che quando, a prima vista, ci si trova di fronte ad una discriminazione, l’onere della prova è invertito, ed è il datore di lavoro che deve provare l’esistenza di ragioni obiettive per l’accertata differenza di retribuzione ( 52 ). 31. Nei casi riguardanti l’antidiscriminazione, l’inversione dell’onere della prova è quindi subordinata alla dimostrazione, da parte del ricorrente, di un caso di discriminazione prima facie . Quando ricorre, prima facie , una situazione di tal genere, spetta al datore di lavoro convenuto dimostrare che il principio di non discriminazione non è stato violato o fornire una giustificazione oggettiva della differenza di trattamento. Nella sentenza Brunnhofer la Corte ha sottolineato che non si ha inversione dell’onere della prova quando un lavoratore non incontra difficoltà pratiche nel produrre elementi di prova, sicché trovano applicazione le regole ordinarie in materia di onere della prova ( 53 ). 32. I principi stabiliti dalla Corte relativamente all’onere della prova in cause in materia di antidiscriminazione, quali, tra l’altro, quelle di cui alle sentenze Danfoss, Enderby e Brunnhofer, sono stati consolidati e rafforzati dal legislatore dell’Unione nell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE ( 54 ), nell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/113/CE ( 55 ), nell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE ( 56 ) e nell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE ( 57 ), nei quali si stabilisce che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento». 33. Ne consegue che se viene stabilito un caso di discriminazione prima facie e il convenuto non è in grado di dimostrare ( 58 ) che non vi è stata discriminazione diretta o indiretta, in tal caso il giudice nazionale ha l’obbligo di accertare una discriminazione. A tal riguardo, il giudice nazionale non gode di alcuna discrezionalità. 34. L’avvocata generale Kokott ha affermato che la regola dell’inversione dell’onere della prova nel contesto di tutte le direttive antidiscriminazione non lede il diritto a un equo procedimento a danno del convenuto. Piuttosto, il legislatore dell’Unione si è chiaramente orientato verso una soluzione che preserva un corretto equilibrio fra gli interessi della vittima della discriminazione e quelli della rispettiva controparte processuale. In particolare, con questa disciplina, l’onere della prova a carico della presunta vittima della discriminazione non viene totalmente eliminato, ma soltanto modificato ( 59 ). – Altri esempi 35. La giurisprudenza della Corte sull’inversione dell’onere della prova non è limitata ai casi di antidiscriminazione. Nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 60 ), la Corte ha stabilito che, in via di principio, spetta all’operatore che invoca l’esaurimento del diritto conferito da un marchio fornire la prova che le condizioni per l’applicazione dell’esaurimento sono soddisfatte. Tuttavia, tale regola deve essere adattata qualora sia di natura tale da consentire al titolare del marchio di isolare i mercati nazionali. La Corte si è basata, tra l’altro, sull’asimmetria informativa tra il ricorrente (operatore) e il convenuto (titolare del marchio) e sul fatto che il ricorrente non avesse accesso alla banca dati del convenuto in relazione alla commercializzazione dei suoi prodotti all’interno dello Spazio economico europeo. 36. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 61 ), la Corte ha affermato che, conformemente alle regole tradizionali di ripartizione dell’onere della prova, spetta alle autorità doganali che intendano procedere al recupero a posteriori, fornire, a sostegno della loro pretesa, la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore. Tuttavia, se le autorità doganali non hanno la possibilità di dimostrare la correttezza o meno delle informazioni fornite in vista del rilascio di un certificato, poiché l’esportatore non ha conservato, presso di sé, i documenti probatori, malgrado l’esistenza di un obbligo in tal senso, spetterà al titolare di detto obbligo provare che tali certificati erano fondati su un’esatta presentazione dei fatti. 37. Il legislatore dell’Unione ha modificato o attenuato le norme ordinarie in materia di onere della prova, creando presunzioni a favore di taluni ricorrenti, ad esempio per quanto riguarda i contratti conclusi dai consumatori e il difetto di conformità dei beni al momento della loro consegna ( 62 ). [OSCURATO:PERSONA], l’onere dei richiedenti protezione internazionale di presentare prove dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali competenti è stato, in una certa misura, attenuato. Nonostante gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE ( 63 ), ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la sua domanda di protezione internazionale, le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono, se del caso, cooperare attivamente con tale richiedente per determinare e integrare gli elementi significativi della sua domanda. Peraltro, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri si avvalgono della facoltà loro riconosciuta dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, l’articolo 4, paragrafo 5, della stessa direttiva prevede che, qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non sia comunque necessaria, se le condizioni cumulative di cui a tale disposizione sono soddisfatte ( 64 ). L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/95 pone particolare enfasi sulla coerenza e sulla plausibilità delle dichiarazioni del richiedente e sulla sua credibilità generale ( 65 ). Il fatto che alcuni dettagli del resoconto di un richiedente possano sembrare poco plausibili non incide necessariamente sulla credibilità generale della sua domanda ( 66 ). Principio della parità delle armi 38. Anche il principio della parità delle armi, che costituisce parte integrante del principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 47 della Carta, può influenzare la ripartizione dell’onere della prova. Tale principio, unitamente, in particolare, al principio del contraddittorio, è un corollario della nozione di processo equo e implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di esporre la propria posizione, comprese le proprie prove, in circostanze che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto all’avversario. Tale principio è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti del processo, garantendo la parità dei loro diritti e obblighi per quanto concerne l’amministrazione delle prove e il contraddittorio dinanzi al giudice, nonché i loro diritti di ricorso ( 67 ). 39. In taluni casi, tuttavia, la valutazione della Corte EDU in merito alla violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU si è concentrata sulla questione se il ricorrente avesse avuto una (effettiva) possibilità di presentare prove dinanzi ai giudici nazionali, anziché su un’asserita disparità di trattamento delle parti nel procedimento dinanzi a tali giudici. Ciò può implicare che, in determinate circostanze, la parità di trattamento ( sensu stricto ) dinanzi ai giudici nazionali non sia sufficiente a garantire ( de facto ) la parità di armi e il rispetto del diritto a un equo processo ( 68 ). Giurisprudenza pertinente della Corte EDU in materia di respingimento e di espulsioni collettive 40. Il ricorrente, basandosi su una serie di sentenze della Corte EDU, ritiene che, avendo prodotto prove prima facie a sostegno della sua versione degli eventi del 28 e 29 aprile 2020, l’onere della prova nella presente causa dovrebbe essere trasferito a [OSCURATO:PERSONA] ( 69 ). 41. La recente sentenza A.R.E. della Corte EDU ( 70 ) è particolarmente istruttiva per quanto riguarda l’approccio adottato da tale Corte in merito alla valutazione delle prove e all’accertamento dei fatti in casi analoghi a quello di cui all’impugnazione in esame ( 71 ). È quindi necessario esporre in dettaglio i fatti di tale causa e il ragionamento della Corte EDU. 42. La sig.ra A.R.E. sosteneva di essere entrata in Grecia il 4 maggio 2019, al fine di chiedere protezione internazionale, e di essere stata arrestata e detenuta in tale paese prima di essere rimpatriata in Turchia, dove era stata arrestata il giorno successivo. Essa ha lamentato una violazione degli articoli 2, 3, 5 e 13 della CEDU. Il governo greco ha respinto la sua versione dei fatti, in quanto vaga, incoerente e priva di fondamento nella sua interezza ( 72 ). In particolare, il governo greco ha negato qualsiasi coinvolgimento delle autorità greche nell’asserito respingimento e ha contestato il fatto stesso che la ricorrente fosse presente sul territorio greco e, conseguentemente, il suo respingimento verso la Turchia, nelle date indicate ( 73 ). 43. La Corte EDU ha osservato che la causa sollevava questioni estremamente delicate, tra l’altro, in materia di onere della prova ( 74 ). Essa ha concluso che dovevano essere applicati i principi e le regole sulla valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti elaborati nelle cause concernenti la detenzione segreta e taluni casi di asserito respingimento. 44. Secondo la Corte EDU, nei casi di detenzione segreta spetta al ricorrente fornire una prova prima facie . Tuttavia, se il governo convenuto, nella sua risposta alle accuse, non rivela documenti essenziali per consentire alla Corte EDU di accertare i fatti o non fornisce una spiegazione soddisfacente e convincente degli eventi in questione, tale giudice può trarne le conseguenti deduzioni. Secondo la Corte EDU, l’applicazione rigorosa del principio affirmanti incumbit probatio è inappropriata quando gli eventi in questione sono noti esclusivamente alle autorità. In questi casi, l’onere della prova spetta alle autorità, che devono fornire una spiegazione soddisfacente e convincente. In assenza di siffatta spiegazione, la Corte è legittimata a trarre conclusioni che potrebbero essere sfavorevoli per il governo convenuto. Nei casi in cui esistono versioni divergenti dei fatti, la Corte EDU trae le conclusioni che, a suo avviso, sono supportate da una valutazione libera di tutte le prove, comprese le deduzioni che essa può trarre dai fatti e dalle osservazioni delle parti ( 75 ). 45. Nei casi di espulsione o di respingimento, la Corte EDU ha affermato che, dato che l’assenza di un’identificazione e di un trattamento personalizzato da parte delle autorità dello Stato convenuto, che ha contribuito alle difficoltà incontrate dai ricorrenti nell’addurre prove del loro coinvolgimento negli eventi in questione, si colloca al centro delle censure formulate dai ricorrenti, allorché questi ultimi abbiano fornito un resoconto dettagliato, specifico e coerente degli eventi in questione, la Corte EDU ritiene, in linea di principio, che vi sia una prova prima facie del respingimento e che l’onere della prova debba essere invertito e posto a carico del governo ( 76 ). 46. Nella sentenza A.R.E., la Corte EDU ha ritenuto che la ricorrente avesse addotto diversi elementi di prova in grado di costituire, considerati autonomamente, una prova prima facie a favore della sua versione dei fatti, e che spettasse alle autorità greche dimostrare che la ricorrente non era entrata in Grecia e non era stata respinta verso la Turchia nelle date indicate. Tuttavia, il governo greco non aveva avanzato alcun argomento o altra prova in grado di confutare la prova prima facie fornita dalla ricorrente. La Corte EDU ha sottolineato di non avere prove dirette del respingimento della ricorrente in quanto tale. Essa ha osservato, tuttavia, che siffatta prova, nelle particolari circostanze del caso, sarebbe stata impossibile da fornire, a causa del fatto che il suo telefono cellulare era stato confiscato dalle autorità greche al momento del respingimento ( 77 ), che, inoltre, era avvenuto nottetempo. Tale giudice ha attribuito particolare importanza al fatto che fosse stato sufficientemente dimostrato che la ricorrente era presente in Grecia ed era stata vista per l’ultima volta sotto la custodia di funzionari greci il 4 maggio 2019, prima di tornare in Turchia, il 5 maggio 2019, dove era stata arrestata ( 78 ). 47. Sebbene non strettamente rilevante nel contesto della portata limitata delle presenti conclusioni sull’onere della prova e sulla sua inversione, è opportuno riassumere brevemente la natura di alcune delle prove che la Corte EDU ha considerato rilevanti nei casi di espulsione collettiva o di respingimento, al fine di stabilire la plausibilità prima facie delle censure mosse ( 79 ). 48. A tal riguardo, la Corte EDU prende in considerazione testimonianze raccolte da istituzioni nazionali e internazionali per la tutela dei diritti umani che corroborano il resoconto del ricorrente, nonché relazioni di organizzazioni della società civile, di strutture nazionali per la protezione dei diritti umani e di organizzazioni internazionali, al fine di stabilire se vi siano prove prima facie a favore della versione degli eventi offerta dal ricorrente. Tuttavia, un ricorrente che sostenga di essere stato vittima di un respingimento può, in linea di principio, assolvere l’onere della prova senza dover sostenere che il suo respingimento si inserisce in una prassi sistematica o generalizzata di respingimento o fornire prove dell’esistenza di siffatta prassi. 49. Quando vengono fornite prove di una tale prassi sistematica, una valutazione da parte della Corte EDU dell’esistenza o meno di detta prassi assisterà tale giudice in sede di valutazione, se del caso, del contesto generale pertinente esistente all’epoca dei fatti. La Corte EDU esamina quindi la questione dell’esistenza o meno di una prassi sistematica di respingimento nel momento e nel luogo in questione, prima di valutare le prove fornite dal ricorrente ( 80 ). 50. Anche se viene accertata l’esistenza di una prassi sistematica di respingimento, il ricorrente deve comunque fornire prove prima facie a sostegno delle sue affermazioni ( 81 ). In tal caso, il ricorrente deve dimostrare che il suo asserito respingimento è legato a tale prassi, fornendo un resoconto dettagliato, specifico e coerente del respingimento, corroborato da prove dettagliate e coerenti. In tal caso, l’onere della prova sarà invertito e trasferito al governo convenuto. A tal riguardo, la Corte EDU ha sottolineato che occorre attribuire particolare importanza ai documenti contenuti nel fascicolo ( 82 ). La questione dell’autenticità e del valore probatorio del materiale audiovisivo può rivelarsi cruciale, in particolare quando non esistono altre prove che corroborino, direttamente o indirettamente, il resoconto dell’interessato ( 83 ). La Corte EDU può anche prendere in considerazione qualsiasi altra prova dedotta dai ricorrenti o inserita nel fascicolo, come la testimonianza di altre persone. Applicazione dell’esperienza acquisita sulla base della giurisprudenza della Corte e della Corte EDU e della normativa dell’Unione nel contesto della presente causa 51. La questione in gioco in casi come quello di cui all’impugnazione in esame è particolarmente delicata. Essa concerne l’onere del ricorrente di stabilire fatti e produrre prove che possono essere in possesso o sotto il controllo del solo convenuto (nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA]) e/o di un’altra parte terza (nel caso di specie, le autorità greche). Le prove concrete delle espulsioni collettive, se esistenti, possono pertanto essere nelle mani degli asseriti colpevoli, anziché in quelle delle vittime. 52. Il mancato adeguamento o alleggerimento dell’onere della prova può ostacolare, praticamente, tutti i procedimenti giudiziari instaurati dalle vittime di tali espulsioni, mettendo così sistematicamente a repentaglio i diritti protetti, tra l’altro, dagli articoli 18 e 19 della Carta ( 84 ). Azioni illegali possono (di fatto) rimanere incontrastate e i relativi colpevoli possono quindi agire impunemente. Ciò a sua volta può compromettere i diritti del ricorrente ai sensi dell’articolo 47 della Carta. [OSCURATO:PERSONA] luce della sentenza A.R.E., ritengo che, una volta che un ricorrente abbia fornito una prova prima facie della sua espulsione o respingimento collettivi da parte di uno Stato convenuto, la Corte EDU invertirà l’onere della prova e lo trasferirà in capo allo Stato convenuto. Nella presente causa, tuttavia, il convenuto non è uno Stato membro, bensì un’agenzia dell’Unione. Si pone quindi la questione se, e in caso affermativo in quale misura, la giurisprudenza della Corte EDU sull’inversione dell’onere della prova nei casi di espulsione collettiva possa essere applicata per analogia nel presente contesto. 53. Allo stesso tempo, è altrettanto importante, quando si esamina la questione dell’inversione dell’onere della prova, non trascurare la situazione del convenuto e non imporre a quest’ultimo una probatio diabolica . Nella ricerca di una ripartizione «più equa» dell’onere della prova, non può essere posto a carico del convenuto un onere sproporzionato o irragionevole. A tal riguardo, un convenuto come [OSCURATO:PERSONA] non può essere obbligato a provare un fatto negativo ( 85 ), il che è impossibile, o a provare qualcosa che, da un punto di vista oggettivo, sarebbe del tutto irragionevole esigere ( 86 ), ad esempio, quando i fatti di cui trattasi sono «del tutto fuori dalla sua sfera d’influenza e di conoscenza» ( 87 ). 54. [OSCURATO:PERSONA], la mera esistenza di un’asimmetria tra le parti in causa nell’accesso alle informazioni o anche alle risorse e all’assistenza legale, sebbene spiacevole, non è un elemento che, in linea di principio, il giudice possa o debba ragionevolmente essere chiamato a compensare in ciascun caso concreto, applicando una qualche misura idealizzata di giustizia o equità ( 88 ). 55. Tuttavia, in determinate circostanze, il potere giudiziario e il legislatore possono scegliere di intervenire, o essere tenuti a intervenire, in modo positivo o costruttivo, al fine di garantire l’effettiva protezione di determinati diritti o principi e/o l’accesso alla giustizia ( 89 ). Le ragioni e la portata di tale intervento devono, a mio avviso, essere dettate e vincolate da ragioni cogenti e impellenti. Quando ha luogo un intervento, esso si basa sovente su una pratica e su una esperienza di lunga data in un determinato settore ( 90 ). Ciò è particolarmente evidente nella giurisprudenza della Corte in materia di antidiscriminazione e nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di espulsioni collettive e respingimenti, descritta nelle presenti conclusioni. [OSCURATO:PERSONA], l’intervento dovrebbe essere rigorosamente misurato e proporzionato al «danno» che mira a rimediare. 56. C’è un filo conduttore nella giurisprudenza della Corte e della Corte EDU sull’inversione dell’onere della prova, che si basa sulla coesistenza di una serie di condizioni. 57. In primo luogo, prima di valutare se l’onere della prova debba essere invertito e posto a carico del convenuto, è necessario verificare se il ricorrente abbia prodotto prove prima facie a sostegno del suo ricorso. Pur potendo sussistere molteplici prove cogenti e oggettive di una determinata espulsione collettiva, se il resoconto del ricorrente che lo colloca al centro degli eventi ( 91 ) è incoerente o contraddittorio e/o vi sono forti dubbi sulla sua credibilità, il ricorrente non avrà prodotto prove prima facie a sostegno del ricorso. L’onere della prova iniziale, che spetta sempre al ricorrente, non sarà quindi assolto e il ricorso dovrà essere respinto ( 92 ). 58. Ne consegue che solo nel caso in cui il ricorrente abbia prodotto prove prima facie a sostegno del suo ricorso si pone e deve essere affrontata la questione dell’onere della prova e della sua inversione. 59. In secondo luogo, anche qualora il ricorrente abbia prodotto prove prima facie a sostegno del suo ricorso, affinché l’onere della prova possa essere trasferito al convenuto deve esservi un’asimmetria chiara o strutturale tra le parti per quanto concerne l’accesso alle prove. È necessario che il ricorrente incorra in notevoli difficoltà nel produrre prove e che il convenuto si trovi, invece, in una posizione migliore o maggiormente «privilegiata» ( 93 ). Quest’ultimo, pertanto, non si troverebbe di fronte a una probatio diabolica e ci si potrebbe ragionevolmente attendere che si trovi in una posizione tale da poter confutare le affermazioni del ricorrente. 60. In terzo luogo, l’omesso trasferimento dell’onere della prova una volta che il ricorrente abbia dimostrato la plausibilità prima facie delle sue censure lo priverebbe dei suoi diritti (fondamentali) protetti dal diritto dell’Unione, o priverebbe di effetto utile tali diritti e potrebbe, inoltre, ledere i diritti del ricorrente ai sensi dell’articolo 47 della Carta, mentre tale trasferimento non pregiudicherebbe i diritti del convenuto ai sensi della Carta ( 94 ). 61. In quarto luogo, nella normativa antidiscriminazione dell’Unione ( 95 ) e nelle cause in materia di espulsione e respingimento collettivi dinanzi alla Corte EDU nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] contraenti vi è una presunzione che il ricorrente si trovi in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la produzione di prove a sostegno del suo ricorso e che il convenuto si trovi in una posizione migliore o maggiormente «privilegiata» per confutare le affermazioni del ricorrente. Una volta che il ricorrente, in tali cause, abbia prodotto prove prima facie a sostegno delle sue affermazioni, l’onere di confutare tali affermazioni passa (automaticamente) al convenuto ( 96 ). 62. In quinto luogo, in caso di asserite espulsioni o respingimenti collettivi che coinvolgono attori diversi dalle autorità di uno Stato membro , nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], la presunzione di cui alla quarta condizione non si applica. Dato che tali attori hanno poteri limitati rispetto a quelli delle autorità di uno Stato membro, non è evidente se e in quale misura le loro azioni contribuiscano alle difficoltà incontrate dai ricorrenti nell’addurre prove del loro coinvolgimento negli eventi in questione. [OSCURATO:PERSONA], dati i poteri più limitati di tali attori, non è immediatamente chiaro se essi si trovino in una posizione migliore o «privilegiata» per confutare le affermazioni del ricorrente. Ne consegue che la prima, la seconda e la terza condizione delineate nei paragrafi da 57 a 60 delle presenti conclusioni si applicano pienamente in casi come quello di specie, che coinvolgono attori diversi dalle autorità di uno Stato membro ( 97 ). 63. Non è evidente, alla luce dell’esame limitato della causa in primo grado, se la seconda e la terza condizione possano essere soddisfatte nel caso di specie. Il Tribunale non ha esaminato in alcun modo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli asseriti eventi del 28 e 29 aprile 2020, né il fatto che ne fosse a conoscenza. Tale giudice si è concentrato esclusivamente sulla questione del danno al ricorrente e sulla questione se egli fosse presente e fosse stato coinvolto in detti eventi. Sebbene un esame del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli asseriti eventi e del fatto che ne fosse a conoscenza, al fine di accertare se, in conformità alla seconda e alla terza condizione descritte ai paragrafi 59 e 60 delle presenti conclusioni, l’onere della prova debba essere trasferito non richieda l’esame completo dei requisiti autonomi della condotta illecita e del nesso di causalità, la natura e l’entità del coinvolgimento e della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in tali eventi ( 98 ) non sono affatto chiare alla luce dello stato attuale del procedimento. Non è quindi chiaro se le prove necessarie per confutare le affermazioni del ricorrente possano essere (ritenute) in possesso di [OSCURATO:PERSONA] o sotto il suo controllo. 64. Nell’impugnazione in esame, la Corte di giustizia, prima di decidere se l’onere della prova debba essere trasferito in capo a [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe esaminare se lo stato degli atti e, in particolare, l’accertamento dei fatti da parte del Tribunale, le consentano di valutare se il ricorrente abbia fornito una prova prima facie del danno. 65. A tal riguardo, occorre ricordare che il Tribunale ha ritenuto, nell’ordinanza impugnata, che il ricorso dinanzi ad esso pendente fosse manifestamente infondato in diritto, poiché le prove addotte dal ricorrente dinanzi a tale giudice erano manifestamente insufficienti a dimostrare in modo conclusivo la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020 ( 99 ). L’espressione «manifestamente insufficienti» tende a indicare che non sia stata fornita una prova prima facie . Tuttavia, l’uso concomitante dell’espressione «in modo conclusivo» suggerirebbe che la «soglia probatoria» sia stata fissata a un livello eccessivamente alto. 66. Qualora la Corte di giustizia ritenga, in primo luogo, di trovarsi in una posizione di tal genere e, in secondo luogo, che il ricorrente non abbia fornito prove prima facie che dimostrino la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020, il ricorso dovrebbe essere respinto. Qualora, tuttavia, la Corte ritenga di non trovarsi in siffatta posizione o, in alternativa, che il ricorrente abbia fornito prove prima facie che dimostrano la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020, il ricorso sarebbe fondato, l’ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata e la causa rinviata al Tribunale ai fini della decisione della questione se le condizioni per l’inversione dell’onere della prova trovino applicazione. V. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di giustizia di valutare se lo stato degli atti dinanzi al Tribunale e, in particolare, l’accertamento dei fatti da parte da esso effettuato, consentano alla Corte di giustizia di valutare se il ricorrente abbia fornito una prova prima facie del danno nel contesto del suo ricorso dinanzi al Tribunale. Qualora la Corte di giustizia ritenga, in primo luogo, di trovarsi in una posizione di tal genere e, in secondo luogo, che il ricorrente non abbia fornito prove prima facie che dimostrino la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020, l’impugnazione dovrebbe essere respinta. Qualora, tuttavia, la Corte ritenga di non trovarsi in siffatta posizione o, in alternativa, che il ricorrente abbia fornito prove prima facie che dimostrano la sua presenza e il suo coinvolgimento nell’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020, l’impugnazione sarebbe fondata, l’ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata e la causa dovrebbe essere rinviata al Tribunale ai fini della decisione della questione se le condizioni per l’inversione dell’onere della prova trovino applicazione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) T‑136/22; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:821 . ( 3 ) L’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 ( GU 2019, L 295, pag. 1 ) istituisce una guardia di frontiera e costiera europea. In conformità a tale disposizione, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è «garantire una gestione europea integrata alle frontiere esterne, allo scopo di gestire tali frontiere efficacemente e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e aumentare l’efficienza della politica dei rimpatri dell’Unione. [Essa] considera le sfide migratorie e le potenziali sfide e minacce future alle frontiere esterne, garantendo un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. Contribuisce a individuare, prevenire e combattere la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne». ( 4 ) V. ordinanza impugnata (punto 29). ( 5 ) L’articolo 19, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») stabilisce che «[l]e espulsioni collettive sono vietate». [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della stessa, «[n]essuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti». Tale disposizione sancisce il principio di non respingimento ed è legata all’articolo 4 della Carta, concernente la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. V. anche sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento) ( C‑392/22 , EU:C:2024:195 , punti da 50 a 53 e giurisprudenza citata). ( 6 ) Nella sentenza del 7 gennaio 2025, A.R.E. c. Grecia, (CE:ECHR:2025:0107JUD001578321, § 230) (in prosieguo: la «sentenza A.R.E.»), la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha fatto riferimento alla natura intrinsecamente segreta e non ufficiale delle condotte in questione. A mio avviso, è consuetudine che tali espulsioni collettive avvengano in circostanze clandestine e che le prove documentali o, di fatto, qualsiasi prova al riguardo, siano limitate. Ne consegue che, anche se esistono prove che dimostrino espressamente siffatte condotte illegali, esse possono essere frammentarie e sporadiche. V., per analogia, sentenza del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , punti da 55 a 57 ), vertente sulle prove della partecipazione a un cartello. ( 7 ) È improbabile che gli autori di tali espulsioni ammettano prontamente le loro azioni, e le relative prove possono essere difficili da ottenere. Nella sentenza A.R.E., § 218, la Corte EDU ha menzionato il fatto che i ricorrenti possono trovarsi in una posizione difficile sotto il profilo probatorio e pertanto possono non essere in grado di dimostrare la veridicità della propria versione dell’accaduto. ( 8 ) V. sentenza A.R.E. (§ 218). ( 9 ) In quanto manifestamente infondato in diritto. V. articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea. ( 10 ) L’espressione «intervento rapido alle frontiere» non è definita dal regolamento 2019/1896. Il considerando 49 di tale regolamento stabilisce tuttavia che «[i]n casi di sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne, [[OSCURATO:PERSONA]], di propria iniziativa e con l’accordo dello Stato membro interessato, o su richiesta di tale Stato membro, dovrebbe organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre del corpo permanente e attrezzatura tecnica, anche dalla riserva di attrezzatura di reazione rapida (...). [[OSCURATO:PERSONA]] e lo Stato membro interessato dovrebbero concordare un piano operativo». ( 11 ) I giudici dell’Unione sono competenti, ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, ad esaminare le richieste di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della condotta di un’agenzia dell’Unione quale [OSCURATO:PERSONA], quando partecipa a espulsioni collettive illegali condotte dalle autorità di uno Stato membro (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2023, Sistem ecologica/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑787/22 P , EU:C:2023:940 , punto 92 ). V. anche articolo 97 del regolamento 2019/1896 intitolato «Responsabilità», il cui paragrafo 4 prevede che «[i]n materia di responsabilità extracontrattuale [[OSCURATO:PERSONA]] risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni, compresi quelli connessi all’esercizio dei suoi poteri esecutivi». L’articolo 7 del regolamento 2019/1896, intitolato «Responsabilità condivisa», fa riferimento alle responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], degli [OSCURATO:PERSONA] membri e delle loro autorità nazionali. L’esatta distribuzione della responsabilità è, tuttavia, poco chiara e attualmente non vi è una giurisprudenza che chiarisca tale disposizione o la sua interazione con l’articolo 97 del regolamento 2019/1896. ( 12 ) Dinanzi al Tribunale e alla Corte. ( 13 ) Questo termine, in realtà, non è utilizzato nell’ordinanza impugnata. V., tuttavia, articolo 19, paragrafo 1, della Carta, invocato dal ricorrente. V. anche l’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ai sensi del quale «[l]e espulsioni collettive di stranieri sono vietate». I fatti avrebbero riguardato 22 persone e le azioni avrebbero quindi avuto carattere collettivo, non essendo state dirette contro una sola persona. ( 14 ) [OSCURATO:PERSONA] europea osserva che «sebbene non sia stata convenuta, a livello internazionale, una definizione giuridica dell’espressione respingimento sommario nel settore delle migrazioni, essa può essere intesa come un comportamento che viola la regola generale del non respingimento»; definizione disponibile all’indirizzo https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/push-back_en I respingimenti sommari sono stati definiti anche come «una serie di misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] (...) per effetto delle quali i migranti, compresi [i richiedenti protezione internazionale], sono sommariamente costretti a tornare, senza che sia stata effettuata una valutazione individuale delle loro esigenze di tutela dei diritti umani, nel paese o nel territorio o nelle acque da cui hanno tentato di attraversare una frontiera internazionale». [OSCURATO:PERSONA] «[l’]assenza di una valutazione individuale (...) [potrebbe comportare una violazione del] divieto di respingimento».. V. Nazioni Unite, Report on means to address the human rights impact of pushbacks of migrants on land and at sea - Report of the [OSCURATO:PERSONA] on the human rights of migrants (relazione sui mezzi per far fronte all’impatto dei respingimenti sommari di migranti via terra e via mare - relazione del relatore speciale sui diritti umani dei migranti), del 12 maggio 2021, presentata nel corso della 47 a sessione del Consiglio dei diritti umani, giugno 2021; disponibile all’indirizzo https://docs.un.org/en/A/HRC/47/30. ( 15 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ). ( 16 ) Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale integrata dal Protocollo di [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 1967. ( 17 ) Sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento) ( C-392/22 , EU:C:2024:195 , punti 50 , 52 , 53 e 57 ). Secondo la Corte EDU, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] parte della CEDU abbiano il diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri, le sfide in cui possono imbattersi nella gestione dei flussi migratori o nell’accoglienza dei richiedenti asilo non possono giustificare il ricorso a pratiche incompatibili con la CEDU e i suoi Protocolli. Un’espulsione è considerata «collettiva» ai fini dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 della CEDU se obbliga gli stranieri, in quanto gruppo, a lasciare un paese, «salvo che tale misura sia adottata sulla base di un esame ragionevole e obiettivo della situazione specifica di ciascuno straniero del gruppo» (v. Corte EDU, sentenza del 13 febbraio 2020, N.D. e N.T. c. Spagna, CE:ECHR:2020:0213JUD000867515, §§ 167, 170 e 193; in prosieguo: la «sentenza N.D. e N.T. c. Spagna»). Il cancelliere della Corte EDU ha indicato che vi sono «attualmente più di 30 cause pendenti dinanzi a tale Corte contro la Lituania, la Lettonia e la Polonia, riguardanti la situazione alle frontiere con la Bielorussia dalla primavera del 2021 all’estate del 2023» [comunicato stampa del 4 luglio 2024, CEDU 176 (2024)]. ( 18 ) Conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento 2019/1896, «[u]no Stato membro può chiedere [a [OSCURATO:PERSONA]] di avviare operazioni congiunte per far fronte a sfide imminenti, comprese l’immigrazione illegale, minacce presenti o future alle frontiere esterne o la criminalità transfrontaliera, o di fornirgli maggiore assistenza tecnica e operativa, per l’adempimento dei suoi obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne (...)». ( 19 ) Nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha sostenuto che la decisione KYSEA aveva determinato non soltanto la sospensione del sistema di asilo, ma anche l’introduzione di una nuova politica statale, che includeva espulsioni collettive. Nella sua impugnazione, il ricorrente sostiene che la decisione conteneva quattro elementi interconnessi: la prevenzione di ingressi illegali nella Repubblica ellenica, la sospensione temporanea delle domande di asilo di coloro che entrassero illegalmente in tale Stato membro, il rimpatrio immediato «senza registrazione» di coloro che entrassero illegalmente in tale Stato membro e la presentazione a [OSCURATO:PERSONA] di una richiesta per la «pianificazione di “squadre di intervento rapido alle frontiere”». ( 20 ) V. anche punti da 2 a 5 dell’ordinanza impugnata, nei quali il Tribunale ha dichiarato: «[Il ricorrente] sostiene che, il 28 aprile 2020, quando è arrivato dalla Turchia a bordo di un’imbarcazione, è entrato in territorio greco, precisamente nell’isola di Samos, con un gruppo di altre persone, con l’intenzione di chiedere asilo. [OSCURATO:PERSONA], egli afferma che, dopo essere sbarcato sull’isola, la polizia locale lo ha fermato insieme agli altri, e che, quello stesso giorno, le autorità elleniche lo hanno rimandato in mare dove, il giorno seguente, una nave della guardia costiera turca lo ha trasportato a bordo e lo ha trasferito in territorio turco (...). [Egli] sostiene che, il 29 aprile 2020, durante la sua permanenza in mare, un velivolo di sorveglianza privato, asseritamente dotato di telecamera e pilotato da [OSCURATO:PERSONA], ha sorvolato due volte la scena. Il [ricorrente] afferma che, dopo l’asserito episodio del 28 e 29 aprile 2020, egli è stato trasferito in un centro di detenzione in Turchia, dove è stato trattenuto per 10 giorni. In seguito, egli ha ricevuto un ordine di espulsione e gli è stato confiscato il suo passaporto siriano. Di conseguenza, è rimasto bloccato in Turchia senza accesso al sistema di asilo e ha vissuto come clandestino sotto la minaccia imminente di un respingimento verso la Siria (...). [Nel frattempo, il ricorrente] è riuscito a entrare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione e a presentare una domanda di protezione internazionale in Germania». ( 21 ) Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento 2019/1896, «[p]revia consultazione del responsabile dei diritti fondamentali, il direttore esecutivo decide di non avviare alcuna attività [di [OSCURATO:PERSONA]] per cui sussisterebbero, sin dal suo inizio, gravi motivi per sospenderla o cessarla perché potrebbe dare luogo a violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave. Il direttore esecutivo informa di tale decisione gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati». Il ricorrente ha ritenuto che la violazione di tale disposizione costituisse una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. V. sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/98 P , EU:C:2000:361 , punto 42 ). Il ricorrente ha sottolineato il fatto che l’obbligo di consultare il responsabile dei diritti fondamentali, di cui all’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento 2019/1896, non lascia alcun margine di discrezionalità. ( 22 ) L’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896 stabilisce che «[i]l direttore esecutivo, dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali e informato lo Stato membro interessato, revoca il finanziamento di qualsiasi attività [di [OSCURATO:PERSONA]], oppure sospende o cessa, interamente o parzialmente, qualsiasi attività [di [OSCURATO:PERSONA]] se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere correlate all’attività in questione». ( 23 ) Che impone a [OSCURATO:PERSONA] di garantire la tutela dei diritti fondamentali, in particolare del principio di non respingimento, nell’esecuzione dei suoi compiti. ( 24 ) V. ordinanza impugnata, punto 38. ( 25 ) Ibidem , punti da 19 a 21. ( 26 ) Ibidem , punti 23 e 24. ( 27 ) Ibidem , punto 62. ( 28 ) Ibidem , punti 61 e 62. V., per analogia, sentenza del 6 settembre 2023, WS e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑600/21 , EU:T:2023:492 ), nella quale il Tribunale ha respinto un ricorso basato sull’articolo 268 TFUE e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE dopo aver esaminato l’esistenza di un nesso causale tra l’asserito danno e la violazione del diritto dell’Unione. In tale causa, i ricorrenti avevano chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di un’operazione di rimpatrio congiunta condotta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica ellenica, che aveva comportato, tra l’altro, il trasferimento dei ricorrenti in Turchia. Avverso tale sentenza è stata proposta impugnazione in data 14 novembre 2023; v. causa C‑679/23 P. ( 29 ) Tale disposizione stabilisce che «[l]addove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa». ( 30 ) V. sentenza N.D. e N.T. C. Spagna, § 85 e sentenza Corte EDU, 18 novembre 2021, M.H. e a. c. Croazia (CE:ECHR:2021:1118JUD001567018 § 268) (in prosieguo: la «sentenza M.H. e a. c. Croazia»). ( 31 ) Sentenza Corte EDU, 23 agosto 2016, J.K e a. c. Svezia (CE:ECHR:2016:0823JUD005916612 §§ da 92 a 97), (in prosieguo: la «sentenza J.K e a. c. Svezia»). ( 32 ) Ibidem , § 93. ( 33 ) Sentenza Corte EDU, 7 luglio 2022, Safi e a. c. Grecia (CE:ECHR:2022:0707JUD000541815). ( 34 ) V. sentenza N.D. e N.T. c. Spagna (§ 85) e sentenza M.H. e a. c. Croazia (§ 268). ( 35 ) Sentenza M.H. e a. c. Croazia (§ 271). ( 36 ) Sentenza N.D. e N.T. c. Spagna (§ 85). ( 37 ) Se non, addirittura, l’applicazione impossibile di tale onere nel contesto dei respingimenti sommari. ( 38 ) La Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento degli stessi. Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Tale valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte. Per contro, il potere di controllo della Corte sugli accertamenti di fatto operati dal Tribunale si estende, in particolare, alla questione del rispetto delle norme in materia di onere e di produzione della prova (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑595/18 P , EU:C:2021:73 , punti 48 e 49 e giurisprudenza citata). ( 39 ) V., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2000, Met-Trans eSagpol ( C‑310/98 e C‑406/98 , EU:C:2000:154 , punto 29 ) e del 19 dicembre 2013, Siemens e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P , EU:C:2013:866 , punto 130 ); conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑511/06 P , EU:C:2008:604 , paragrafi 113 e 114 ) e sentenza del 10 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Lufthansa; COVID-19) ( T‑34/21 e T‑87/21 , EU:T:2023:248 , punto 81 ). ( 40 ) V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. ( 41 ) Tale concetto è anche racchiuso nella massima affirmanti incumbit probatio . ( 42 ) Nel contesto della normativa in materia di concorrenza, che, in verità, può essere caratterizzata sia da aspetti civili, sia da aspetti parapenali, v. articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), il quale stabilisce, in sostanza, che in tutti i procedimenti relativi all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, tanto nazionali, quanto dell’Unione, l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo 101, paragrafo 1, o dell’articolo 102 TFUE incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione. V., tuttavia, sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑25/21 , EU:C:2023:298 , punto 67 ), in cui la Corte di giustizia ha considerato, di fatto, che in alcune cause in materia di concorrenza sorge una presunzione confutabile di infrazione, per effetto della quale l’onere della prova è trasferito al convenuto. La Corte ha statuito che l’articolo 101 TFUE, come attuato dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, e in combinato disposto con il principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che la violazione del diritto della concorrenza constatata in una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza, che è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici nazionali competenti ma che è divenuta definitiva dopo essere stata confermata da tali giudici, deve ritenersi dimostrata dal ricorrente, tanto nell’ambito di un’azione di nullità ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE quanto di un’azione per il risarcimento del danno per una violazione dell’articolo 101 TFUE, fino a prova contraria, trasferendo così l’onere della prova definito da tale articolo 2 sul convenuto. Il trasferimento dell’onere della prova è soggetto alla condizione che la natura dell’asserita violazione oggetto di tali azioni e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale coincidano con quelle della violazione constatata in detta decisione. La Corte ha sottolineato il fatto che l’esercizio del diritto al risarcimento per violazioni dell’articolo 101 TFUE risulterebbe eccessivamente difficile se alle decisioni definitive di un’autorità garante della concorrenza non venisse attribuito alcun effetto nell’ambito delle azioni civili per il risarcimento del danno o delle azioni dirette a far dichiarare la nullità di accordi o decisioni vietati in forza di tale articolo ( ibidem , punto 61). ( 43 ) Ove applicabile. ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg ( C‑432/23 , EU:C:2024:791 , punto 48 e giurisprudenza citata). ( 45 ) L’articolo 34 della CEDU stabilisce che «[l]a Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica (...) o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle [OSCURATO:PERSONA] contraenti dei diritti riconosciuti nella [CEDU] o nei suoi protocolli (...)». ( 46 ) V. sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol ( C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 117 ). ( 47 ) Ai sensi dell’articolo 41 della CEDU, «[s]e la [Corte EDU] dichiara che vi è stata violazione della [CEDU] o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’[OSCURATO:PERSONA] contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la [Corte EDU] accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa». Mentre il ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE costituisce un ricorso distinto e autonomo rispetto al ricorso di annullamento (articolo 263 TFUE) o al ricorso per carenza (articolo 265 TFUE) e non dipende dalla constatazione di una violazione dell’una o dell’altra di tali disposizioni, la Corte EDU deve constatare una violazione prima di concedere un’equa soddisfazione. Nella sentenza A.R.E., alla ricorrente è stata attribuita la somma di EUR 20000 a titolo di danno morale (§ 310). ( 48 ) V. articolo 3 della CEDU e articolo 4 della Carta, articolo 13 della CEDU e articolo 47 della Carta, nonché articolo 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU e articolo 19, paragrafo 1, della Carta. ( 49 ) Sentenza del 17 ottobre 1989, Handels- og [OSCURATO:PERSONA] i Danmark (109/88; in prosieguo: la «sentenza Danfoss, EU:C:1989:383 , punti da 14 a 16 ). ( 50 ) V. direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ( GU 1975, L 45, pag. 19 ), in vigore all’epoca dei fatti. ( 51 ) V. anche sentenza del 26 giugno 2001, Brunnhofer (C‑381/99; in prosieguo: la «sentenza Brunnhofer, EU:C:2001:358 , punti da 52 a 54 e giurisprudenza ivi citata). ( 52 ) Sentenza del 27 ottobre 1993, Enderby (C‑127/92, in prosieguo: la «sentenza Enderby, EU:C:1993:859 , punti 14 e 18 ). Le sentenze Danfoss, Enderby e Brunnhofer si basano fortemente sul principio di effettività per giustificare il discostamento dalle regole ordinarie in materia di onere della prova. ( 53 ) V. sentenza Brunnhofer (punti da 56 a 58). ( 54 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ( GU 2006, L 204, pag. 23 ). ( 55 ) Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura ( GU 2004 L 373, pag. 37 ). ( 56 ) Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU 2000, L 303, pag. 16 ). ( 57 ) Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica ( GU 2000 L 180, pag. 22 ). ( 58 ) Una discriminazione prima facie può essere confutata mediante una serie di indizi concordanti (v. sentenza del 25 aprile 2013, Asociaţia Accept ( C‑81/12 , EU:C:2013:275 , punto 58 ). ( 59 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Belov ( C‑394/11 , EU:C:2012:585 , paragrafo 92 ). ( 60 ) Sentenza del 17 novembre 2022, ( C‑175/21 , EU:C:2022:895 , punti 50 e 72 ). ( 61 ) Sentenza del 9 marzo 2006, ( C‑293/04 , EU:C:2006:162 , punti da 37 a 46 ). ( 62 ) V. articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE ( GU 2019, L 136, pag. 28 ), il quale dispone che «[q]ualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato, si presume che fosse sussistente al momento della consegna del bene, salvo prova contraria o che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità (...)». V., anche sentenza del 4 giugno 2015, Faber ( C‑497/13 , EU:C:2015:357 , punti da 52 a 54 ), in cui la Corte ha affermato che l’«alleggerimento dell’onere della prova a favore del consumatore è fondato sulla constatazione che, qualora il difetto di conformità emerga solo successivamente alla data di consegna del bene, fornire la prova che tale difetto esisteva già a tale data può rivelarsi “un ostacolo insormontabile per il consumatore”, mentre di solito è molto più facile per il professionista dimostrare che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna e che esso risulta, per esempio, da un cattivo uso del bene fatto dal consumatore». ( 63 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ). ( 64 ) V. sentenza dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi) ( C‑646/21 , EU:C:2024:487 , punto 56 e giurisprudenza ivi citata). La Corte EDU ha fatto inoltre riferimento al «dovere condiviso del richiedente asilo e delle autorità per l’immigrazione di accertare e valutare tutti i fatti pertinenti del caso nel corso del procedimento di asilo» (sentenza J.K. e a. c. Svezia, § 96). ( 65 ) V. anche sentenza J.K e a. c. Svezia (§§ da 91 a 96), nella quale la Corte EDU ha sottolineato che l’onere della prova non dovrebbe privare di effetto utile i diritti del richiedente di cui all’articolo 3 della CEDU, vale a dire il diritto di non essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti, e che è importante tener conto di tutte le difficoltà che un richiedente asilo può incontrare all’estero nella raccolta delle prove. Nella sua opinione concorrente (§ 4) il giudice O’Leary ha dichiarato che l’affermazione della Corte EDU di cui al § 97 di tale sentenza, secondo cui l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/95 riconosce tra l’altro che «dovrebbe essere concesso il beneficio del dubbio all’individuo che chiede protezione internazionale», deve essere temperata dall’applicazione delle cinque condizioni contenute in tale disposizione. ( 66 ) Ibidem , § 93. ( 67 ) Sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑189/18 , EU:C:2019:861 , punti 61 e 62 e giurisprudenza ivi citata). V anche sentenza Corte EDU, 27 ottobre 1993, [OSCURATO:PERSONA] B.V. c. [OSCURATO:PERSONA], (CE:ECHR:1993:1027JUD001444888, §§ da 31 a 33) concernente il diritto di entrambe le parti di una controversia civile di produrre prove simili (dichiarazioni testimoniali) su un piano di parità. A tal riguardo, v. anche sentenza del 22 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/19 P , EU:C:2020:857 , punto 59 ). ( 68 ) V. sentenza Corte EDU, 18 giugno 2002, Wierzbicki c. Polonia, (CE:ECHR:2002:0618JUD002454194, § 39). V. anche, per analogia, sentenza Corte EDU, 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] c. Slovenia (CE:ECHR:2016:0531JUD003724214) in cui la Corte EDU ha accertato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. L’avvocato della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza di primo grado mediante l’invio di un fax di sei pagine l’ultimo giorno prima della scadenza del termine per l’impugnazione. L’impugnazione era stata trasmessa al fax del giudice d’appello ed era rimasta nella memoria del fax, ma non era stata stampata. [OSCURATO:PERSONA], essa era stata inviata al giudice competente il giorno successivo, mediante posta raccomandata. L’impugnazione era stata respinta in quanto tardiva. [OSCURATO:PERSONA] sodišče (Corte suprema, Slovenia) aveva successivamente confermato che qualsiasi difetto nella trasmissione di un documento inviato via fax, anche se attribuibile all’organo giurisdizionale, doveva essere imputato alla parte che presenta tale documento. Nel suo ricorso dinanzi alla Corte EDU, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’interpretazione eccessivamente restrittiva delle norme procedurali nazionali violava il suo diritto di accesso a un giudice ai sensi dell’articolo 6 della CEDU. La Corte EDU ha condiviso tale posizione. Era indiscutibile che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse inviato un documento criptato di sei pagine al giudice competente entro il termine stabilito e che non avesse alcun controllo sul fatto che esso venisse stampato o che il fax funzionasse correttamente. Il governo convenuto, basandosi sui motivi di rigetto del ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici nazionali, ha tuttavia sostenuto che quest’ultima non poteva provare che il documento inviato via fax fosse l’impugnazione in questione. La Corte EDU ha ritenuto che, alla luce delle circostanze del caso e del fatto che i fax sono criptati e il loro contenuto non può essere provato, l’approccio dei giudici nazionali consistente nel porre l’onere della prova interamente a carico della ricorrente fosse eccessivamente rigido. Tale approccio rendeva praticamente impossibile, per la ricorrente, ottenere l’accoglimento del ricorso e la gravava di un onere sproporzionato. Nella sua opinione concorrente, il giudice Kūris ha ritenuto che l’attribuzione dell’onere della prova alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse non soltanto «eccessivamente rigida», ma anche giuridicamente infondata e ingiusta. ( 69 ) V. paragrafi 18 e 19 delle presenti conclusioni. ( 70 ) Che le parti del procedimento di impugnazione hanno discusso nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte il 4 febbraio 2025. ( 71 ) V. anche decisione della Corte EDU, 7 gennaio 2025, G.R.J. c. Grecia (CE:ECHR:2024:1203DEC001506721) (in prosieguo: la «decisione G.R.J.»). ( 72 ) Vi sono una serie di analogie tra i fatti e i mezzi di prova dedotti dal ricorrente nella presente causa e quelli dedotti dalla sig.ra A.R.E. nella causa da essa instaurata dinanzi alla Corte EDU. V. il suo resoconto dei fatti nella sentenza A.R.E (§§ da 11 a 48). ( 73 ) La Corte EDU ha sottolineato che la fattispecie all’origine della sentenza A.R.E si distingueva, sotto il profilo fattuale, da altre cause sottoposte a tale giudice in materia di respingimento o espulsioni collettive nelle quali le prove prima facie presentate dal ricorrente erano state accolte. La Corte EDU ha fatto riferimento, in primo luogo, alle cause in cui il governo convenuto non contestava la presenza dei ricorrenti sul proprio territorio o alle proprie frontiere, ma soltanto la loro affermazione di aver espresso il desiderio di presentare una domanda di protezione internazionale. V. sentenza A.R.E, §§ 204 e 205. V. anche decisione G.R.J., §§ 169 e 170. V., ad esempio, sentenza Corte EDU, 8 ottobre 2024, M.A. e Z.R. c. Cipro, (CE:ECHR:2024:1008JUD003909020, §§ 81 e 82). In tale causa, la Corte EDU ha ribadito che, in quanto principio generale del diritto, l’onere della prova iniziale concernente le censure mosse è sopportato dalla parte che le formula. In determinate situazioni, tuttavia, soltanto il governo convenuto ha accesso a informazioni in grado di corroborare o confutare le affermazioni del ricorrente: di conseguenza, una rigorosa applicazione del summenzionato principio è impossibile. In situazioni di tal genere, se il governo convenuto non fornisce una spiegazione soddisfacente e convincente in ordine agli eventi che sono noti, interamente o in larga misura, soltanto alle autorità statali, la Corte EDU può trarre, eventualmente, conclusioni ad esso sfavorevoli, a condizione che vi siano elementi a sostegno delle affermazioni del ricorrente. In secondo luogo, nella sentenza A.R.E., la Corte EDU ha fatto riferimento alle cause in cui i ricorrenti avevano lamentato una violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 4 della CEDU e i governi convenuti avevano contestato, senza successo, soltanto la presenza dei ricorrenti nei gruppi che erano stati oggetto di espulsione collettiva, anziché l’espulsione collettiva in quanto tale (§§ 206 e 207). V. anche decisione G.R.J. (§§ 171 e 172). Nella sentenza N.D. e N.T. c. Spagna, §§ da 81 a 88, il governo spagnolo ha riconosciuto l’esistenza di una prassi sistematica di espulsioni sommarie collettive alla frontiera di Melilla (Spagna). Tale governo aveva contestato, tuttavia, il coinvolgimento dei ricorrenti negli eventi in questione. La Corte EDU ha ritenuto che i ricorrenti avessero presentato una prova prima facie di tale coinvolgimento e ha presunto la veridicità del resoconto dei fatti presentato dai ricorrenti. La Corte EDU si è basata non soltanto sulla coerenza delle prove fornite dai ricorrenti, ma anche sul fatto che i governi convenuti non avevano contestato il verificarsi delle espulsioni in questione. Tale giudice ha inoltre sottolineato che «l’assenza di un’identificazione e di un trattamento personalizzato, da parte delle autorità dello Stato convenuto nella presente causa, che ha contribuito alle difficoltà incontrate dai ricorrenti nell’addurre prove del loro coinvolgimento negli eventi in questione, si colloca al centro delle censure mosse dai ricorrenti. Di conseguenza, la Corte verificherà se i ricorrenti hanno fornito prove prima facie a sostegno della loro versione degli eventi. In tal caso, l’onere della prova dovrebbe essere trasferito in capo al governo». ( 74 ) V. sentenza A.R.E. (§ 204) e decisione G.R.J. (§ 169). Il testo della prima (§§ da 204 a 221 e da 226 a 229) corrisponde a quello della seconda (§§ da 169 a 186 e da 187 a 190). ( 75 ) Il grado di persuasione richiesto per giungere a una determinata conclusione e l’allocazione dell’onere della prova sono intrinsecamente legati alla natura specifica dei fatti, alla natura delle censure formulate e al diritto della CEDU in questione. La Corte EDU è libera di valutare il valore probatorio di ogni elemento di prova contenuto nel fascicolo (v. sentenza A.R.E, § 212). ( 76 ) Ibidem , § 214. V. anche sentenza N.D. e N.T. c. Spagna (§§ 85 e 86) e sentenza M.H. e a. c. Croazia (§ 268). ( 77 ) La Corte EDU aveva precedentemente ritenuto credibile l’affermazione della ricorrente secondo cui il suo telefono cellulare era stato confiscato e distrutto dalle autorità greche, alla luce delle informazioni contenute in diverse relazioni di istituzioni nazionali e internazionali (sentenza A.R.E, § 253). ( 78 ) La Corte EDU ha constatato una violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 3 della CEDU, in ragione del respingimento della ricorrente verso la Turchia, una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, della CEDU a causa della detenzione della ricorrente prima del suo respingimento verso la Turchia e una violazione dell’articolo 13 della CEDU, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della CEDU, in considerazione del rischio per la vita e del rischio di maltrattamenti nel corso del respingimento. ( 79 ) Anche tale questione è stata discussa dalle parti, nel corso dell’udienza del 4 febbraio 2025. ( 80 ) Nella sentenza A.R.E., la Corte EDU ha concluso che, all’epoca degli asseriti fatti, vi era una prassi sistematica delle autorità greche di rimpatriare i cittadini di paesi terzi dalla regione di Evros verso la Turchia. Il governo greco non era riuscito a confutare le prove indicanti l’esistenza di una tale prassi fornendo una spiegazione alternativa soddisfacente e convincente (§ 228). ( 81 ) La Corte EDU ha statuito che il resoconto dettagliato, specifico e coerente fornito dalla sig.ra A.R.E. corrispondeva in larga misura al modus operandi evidenziato nelle relazioni delle istituzioni nazionali e internazionali competenti in materia di respingimenti dalla regione di Evros verso la Turchia. Questo fatto, tuttavia, non era sufficiente a provare che il respingimento fosse avvenuto. In aggiunta a ciò, la ricorrente doveva dimostrare di essere entrata in Grecia e di essersi trovata in Turchia nelle date indicate e stabilire un nesso tra questi due fatti, al fine di provare che l’asserito respingimento era reale. La Corte EDU ha sottolineato di essere cosciente del fatto che è estremamente difficile fornire queste prove, a causa della natura intrinsecamente segreta e non ufficiale delle condotte in questione (sentenza A.R.E, § 230). V., tuttavia, la decisione G.R.J. (§§ da 187 a 225), nella quale, nonostante l’esistenza di un modus operandi pressoché uniforme delle autorità greche, all’epoca dei fatti, in materia di respingimento di cittadini stranieri richiedenti asilo nella regione di Evros e nelle isole greche, nonché il fatto che il resoconto del ricorrente corrispondesse in larga misura a tale modus operandi , la Corte EDU nutriva forti dubbi sulla sua credibilità, alla luce di alcune prove da questo addotte per corroborarlo. La Corte EDU ha ritenuto che le affermazioni del ricorrente fossero, talora, contraddittorie e incoerenti. Tale giudice ha quindi statuito che il ricorrente non aveva fornito prove prima facie della sua presenza in Grecia e del suo respingimento verso Turchia dall’isola di Samos nelle date indicate, e che egli non era quindi una vittima ai sensi dell’articolo 34 della CEDU (decisione G.R.J., §§ da 199 a 225). ( 82 ) La Corte EDU ha statuito che le prove documentali redatte da un altro Stato membro del Consiglio d’Europa, nel caso di specie la Turchia, che descrivevano in dettaglio la fuga della signora A.R.E. verso la Grecia il 4 maggio 2019 e il respingimento verso la Turchia il 5 maggio 2019, costituivano una prova prima facie a sostegno della versione degli eventi da ella fornita, che il governo greco non era riuscito a confutare (sentenza A.R.E., §§ 219 e 241). La Corte EDU ha attribuito grande importanza alla decisione del Tribunale penale di Smirne, pronunciata il 6 maggio 2019, che descriveva dettagliatamente il respingimento della signora A.R.E. ai fini dell’accertamento dei fatti in tale causa ( ibidem , § 235). ( 83 ) Sebbene l’autenticità di tale mezzo di prova prodotto fosse stata contestata dal governo greco, la Corte EDU ha ritenuto che corroborasse il resoconto complessivo della ricorrente ( ibidem , § 250). La Corte EDU ha inoltre preso in considerazione dichiarazioni testimoniali che convergevano su punti cruciali con il materiale audiovisivo prodotto e che erano corroborate da quest’ultimo, avallando così il resoconto della ricorrente ( ibidem , § 264). ( 84 ) V., per analogia, le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Meister ( C‑415/10 , EU:C:2012:8 , paragrafo 34 ). ( 85 ) Sentenze del 24 marzo 1988, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( 104/86 , EU:C:1988:171 , punto 11 ) e del 4 luglio 2024, EUIPO/KD ( C‑5/23 P , EU:C:2024:575 , punto 47 ). ( 86 ) V., per analogia, sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/11 P e C‑253/11 P , EU:C:2014:257 , punti 80 , 81 , 92 e 98 ). ( 87 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑175/21 , EU:C:2022:481 , paragrafo 91 ). V. anche conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑482/14 , EU:C:2016:368 , paragrafo 96 ). ( 88 ) La Corte non dovrebbe intervenire in questi casi e dovrebbero trovare applicazione le regole ordinarie in materia di onere della prova. ( 89 ) Infatti, l’intervento può spingersi oltre la questione della ripartizione dell’onere della prova. V. sentenza Corte EDU, 9 ottobre 1979, Airey c. Irlanda (CE:ECHR:1979:1009JUD000628973) sul diritto all’assistenza legale nelle cause civili. V. anche l’articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 ( GU 2005, L 124, pag. 1 ), l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( GU 2012, L 26, pag. 1 ) e la sentenza del 15 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑470/16 , EU:C:2018:185 ) sul requisito ai sensi del quale determinati procedimenti giudiziari in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerosi. Le regole di procedura degli organi giurisdizionali possono anche essere adattate per proteggere parti vulnerabili quali i minori e al fine di ottenere la loro testimonianza. ( 90 ) V. paragrafi da 30 a 34 delle presenti conclusioni sulla giurisprudenza della Corte e sulla normativa dell’Unione in materia di antidiscriminazione e onere della prova. V. anche paragrafi da 40 a 50 delle presenti conclusioni e giurisprudenza della Corte EDU in materia di detenzione segreta ed espulsioni collettive. ( 91 ) Dimostrando così di essere stato vittima dell’espulsione collettiva in questione. Una forte prova dell’esistenza di una prassi sistematica di respingimento nel momento e nel luogo in questione è di per sé insufficiente. V. decisione G.R.J. (§§ 225 e 226). ( 92 ) V., per analogia, decisione G.R.J. ( 93 ) Si tratta di due sottocondizioni autonome ma logicamente collegate. ( 94 ) È vero che esiste un certo grado di sovrapposizione tra la seconda e la terza condizione. Tuttavia, entrambe devono essere pienamente soddisfatte per invertire l’onere della prova «normalmente» a carico del ricorrente. ( 95 ) E la relativa giurisprudenza. ( 96 ) Se il presente procedimento riguardasse le azioni di uno Stato membro, ritengo che il ragionamento descritto dalla Corte EDU, tra l’altro, nella sentenza A.R.E. sarebbe, in linea di principio, applicabile. Qualora il ricorrente fornisca prove prima facie di essere stato vittima di un’espulsione collettiva da parte di uno Stato membro, l’onere della prova verrebbe invertito e posto a carico di quest’ultimo. Si presumerebbe che lo Stato membro si trovi in una posizione tale da poter confutare le affermazioni del ricorrente e spetterebbe a tale Stato membro fornire una spiegazione soddisfacente e convincente di eventi che sono, in tutto o in gran parte, di sua esclusiva conoscenza. ( 97 ) V., a contrario , sentenza J.K e a. c. Svezia (§ 98), in cui la Corte EDU ha affermato, nel contesto dell’espulsione di un richiedente asilo, che si può ritenere che le autorità nazionali abbiano «pieno accesso alle informazioni» relative alla situazione oggettiva nel paese di origine interessato. ( 98 ) In particolare, rispetto al presunto ruolo delle autorità greche negli eventi. ( 99 ) V. ordinanza impugnata, punti 39 e 62.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2019/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris