CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 37989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 57H28 L738J), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Cicerone, n. 28; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R58 L738P) e D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81R23 L738G); -intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 174/2017 (pubblicata il 4 aprile 2017 e non notificata); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14287/’18 U.P. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Condominio 1.Con atto di citazione del 23 febbraio 2000, il sig. [OSCURATO:PERSONA] esponeva: -di essere proprietario del piano rialzato di un fabbricato urbano sito in Venosa (PZ), alla via Pirro del Balzo n. 86, per averlo ricevuto in donazione dai suoi genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, dopo essersi dapprima riservati la piena ed esclusiva proprietà del lastrico solare sovrastante e della gradinata di accesso al primo piano, avevano poi donato lo stesso lastrico solare alla sorella dell’attore, [OSCURATO:PERSONA]; - che quest’ultima, a seguito dell’esecuzione di una sopraelevazione, aveva poi realizzato un primo gradino sul pianerottolo del piano rialzato (relativo alla rampa di accesso che conduceva dal piano rialzato al primo piano), nonché spostato la canna fumaria dell’abitazione del fratello Antonio (impedendone il buon funzionamento), installato delle tapparelle di colore diverso rispetto a quelle già esistenti al piano rialzato e provocato infiltrazioni di acqua e lesioni ai muri. Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Melfi, la stessa [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio, [OSCURATO:PERSONA]Angella (cui la prima aveva nel frattempo donato l’immobile costruito), per sentirli condannare alla rimozione del gradino ovvero al pagamento di un’indennità equivalente al valore del suolo occupato, nonché alla riparazione della canna fumaria, alla sostituzione delle tapparelle e al risarcimento dei danni subiti per effetto della sopraelevazione (anche sotto l’aspetto del danno non patrimoniale da mancato godimento dell’immobile derivante da locazione, posto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], conduttrice dell’immobile dell’attore, aveva dovuto lasciare l’appartamento a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, con conseguente perdita dei canoni). Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] formulava domanda per l’ottenimento dell’indennità di servitù di passaggio in relazione alla porta d’accesso alla palazzina, all’androne, alle scale conducenti al piano rialzato (asserite di sua esclusiva proprietà), o in subordine, se riconosciute di proprietà comune, domanda di risarcimento del costo di costruzione o delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti beni. Nella costituzione dei suddetti convenuti (i quali, oltre ad instare per il rigetto delle pretese attoree, proponevano anche domanda riconvenzionale allo scopo di vedersi riconosciuto il loro diritto al risarcimento dei danni alla cantina di loro proprietà causati dalle infiltrazioni idriche provenienti dal cortile di proprietà di controparte, nonché al rimborso pro quotadelle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori condominiali, compresi quelli relativi alle scale che, dal piano rialzato, portavano fino alla copertura, anche a titolo di arricchimento senza causa), il Tribunale di Melfi, con sentenza n. 214/2006, rigettate le riconvenzionali, accoglieva parzialmente le domande attoree, condannando i convenuti: - alla rimozione del gradino, alla sistemazione della canna fumaria, alla sostituzione delle tapparelle con altre del medesimo colore di quelle apposte al piano rialzato (ovvero alla loro verniciatura con colore uguale), al rimborso da parte di [OSCURATO:PERSONA] al fratello delle spese di manutenzione dell’abitazione (per euro 2.520.000, oltre interessi e rivalutazione); - al risarcimen to del danno derivante dal mancato godimento dell’immobile (per euro 2.322,00 oltre interessi e rivalutazione) – il solo D’Angella al risarcimento, in favore dello zio attore, del danno da infiltrazioni (per euro 52,00, oltre interessi e rivalutazione) e alla sigillatura dei distacchi esistenti tra il battiscopa della gradinata esterna del cortile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed il muro del palazzo (con idoneo collante); - la sola [OSCURATO:PERSONA] alla sistemazione della canna fumaria, al rimborso al fratello delle spese di pitturazione dell’abitazione (liquidate in euro 1.301,00) e al risarcimento, in favore del medesimo, del danno derivante dal mancato godimento dell’immobile (per euro 2.322,00, oltre interessi e rivalutazione). Lo stesso giudice diprimo grado compensava le spese di lite. 2.Decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angella (i quali riproponevano le riconvenzionali spiegate in primo grado), nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] (il quale avanzava anche appello incidentale in ordine al mancato riconoscimento dell’indennità per la servitù di passaggio esercitata attraverso la porta, l’androne e il pianerottolo che conducevano al piano rialzato, o, in subordine, per il rimborso delle spese per manutenzione), la Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 174/2017 (pubblicata il 4 aprile 2017), rigettato l’appello incidentale, accoglieva quello principale e, per l’effetto, respingeva la domanda di parte appellata in ordine alla rimozione del gradino realizzato sulla scala ed alla rimozione delle tapparelle, nonché quella di risarcimento da infiltrazioni, dichiarando che le spese di copertura dell’immobile venissero poste a carico di tutti i condomini e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 7.230,40 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Angella, oltre che alla rifusione delle spese del doppio grado. In particolare, la Corte di appello lucana, nell’affermare la fondatezza del primo motivo di appello (con il quale era stato censurato il convincimento del Tribunale di Melfi secondo cui la costruzione del gradino sul pianerottolo del piano rialzato era stata effettuata in violazione dell’art. 1102 c.c.), riteneva che, come anche emergente dalle risultanze delle relazioni dei consulenti tecnici acquisite in atti e corredate da documentazione fotografica, il citato gradino non solo non costituiva un pregiudizio a carico dei condomini per il godimento e la fruizione del pianerottolo, ma anzi consentiva certamente un uso più agevole, migliore e più sicuro della cosa comune, senza alcuna violazione delle norme di diritto che si assumevano violate. In secondo luogo, per quanto concerneva l’affermazione di parte appellante per cui il diverso colore delle tapparelle (rispetto a quelle preesistenti del [OSCURATO:PERSONA]) non comportava una significativa lesione del decoro architettonico del Condominio, il giudice di seconde cure la riteneva fondata in quanto “l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporta un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese” e spetterebbe, dunque, al giudice del merito accertare in concreto se una data innovazione costituisca o meno alterazione al decoro architettonico (e nel caso di specie non c’era alcuna prova del deprezzamento in questione). Ancora, il giudice dell’appello riteneva fondata la terza doglianza di parte appellante, con cui era stata dedotta l’erroneità della statuizione del Tribunale di Melfi, in base alla quale i testi escussi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente il direttore dei lavori e il muratore - non avrebbero potuto considerarsi particolarmente attendibili in quanto portatori di un evidente interesse nella causa ai sensi dell’art. 246 c.c., presupposto, invece, da ritenersi non ricorrente nel caso di specie. Inoltre, la Corte distrettuale accoglieva anche l’ulteriore motivo dell’appello principale circa l’insussistenza del danno da perdita dei canoni di locazione della [OSCURATO:PERSONA], poiché ella aveva affermato di aver lasciato l’appartamento non a causa delle infiltrazioni -e quindi dell’umidità - ma per i lavori di ristrutturazione dell’immobile. Infine, circa le spese della sopraelevazione del fabbricato condominiale, il giudice di appello sosteneva che queste, essendo state esercitate a vantaggio di tutti i condomini, dovessero essere divise fra tutti i beneficiari e dunque dovessero ricadere, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, anche a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Contro la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angella non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art.1102 c.c., in relazione all’art. 2933 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva affermato che la costruzione del gradino sul pianerottolo (realizzata in sede di sopraelevazione) non costituiva un apprezzabile pregiudizio per gli altri condomini, né per la scala in generale. 2.Con la seconda censura, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la viola zione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1127 e 1138 c.c., in relazione all’art. 2933 c.c., nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto che non vi fosse stato un danno architettonico del Condominio derivante dal diverso colore delle tapparelle. 3.Con il terzo mezzo, il ricorrente si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – della violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2053, 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto che i testi escussi non fossero incapaci di testimoniare, con conseguente valutabilità delle deposizioni rese dai predetti testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con la quarta doglianza, parte ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2053 e 2056 c.c., in relazione all’art. 1223 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. Più esattamente, con tale mezzo, il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale di aver negato il riconoscimento del danno da perdita dei canoni locativi dell’immobile locato a [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della valutazione erronea del compendio probatorio offerto in primo grado. 5.Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente prospetta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1126, 1127 e 1134 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva affermato che avesse errato il Tribunale nell’escludere [OSCURATO:PERSONA] dal concorso nelle spese (quale condomino) relative alla copertura del fabbricato in sede di sopraelevazione, in quanto i lavori eseguiti avevano comunque lo scopo di conservare ed impermeabilizzare tutto il Condominio, con beneficio di tutti i condomini. 6.Rileva il collegio che il primo motivo è infondato. Occorre, infatti, osservare che la Corte di appello – con valutazione di merito in questa sede incensurabile – ha accertato che, anche in dipendenza degli esiti delle relazioni tecniche, la costruzione del gradino aveva consentito (continuando a permetterlo) un uso più agevole della cosa in comune, senza apportare alcun pregiudizio agli altri condomini e, comunque, non alterando la destinazione del bene comune, né impedendo ai citati condomini di farne parimenti uso. In altri termini, il giudice di seconde cure ha legittimamente ritenuto (in conformità alla pacifica giurisprudenza di questa Corte: cfr., per tutte, da ultimo, Cass. n. 9278/2018) che l’apposizione di un gradino per rendere più utilizzabile il pianerottolo comune aveva comportato un’utilità per la collettività dei condomini, senza arrecare alcun nocumento, né comportando un’illegittima appropriazione o un restringimento dell’area fruibile o la realizzazione di un’innovazione incidente sulla destinazione didetto pianerottolo. 7.Anche la seconda doglianza è priva di fondamento. Va rilevato che – pur essendo rimasto accertato, nell’impugnata sentenza, che le tapparelle apposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] erano di colore diverso rispetto a quelle preesistenti poste al piano rialzato dal [OSCURATO:PERSONA] – risulta, al contempo, evidenziato che quelle delle appellanti poste al primo piano erano di colore identico a quelle già esistenti al secondo piano e si conformavano alla maggioranza di quelle già esistenti, mentre erano quelle del [OSCURATO:PERSONA] a caratterizzarsi come di colore più scuro. Pertanto, secondo la valutazione di merito sufficientemente svolta dalla Corte di appello (insindacabile nella presente sede di legittimità), gli interventi riguardanti l’apposizione delle tapparelle – anche ad opera delle allora parti appellanti (oggi intimate) -si erano venuti a realizzare in un contesto attinente ad un decoro del fabbricato già dismesso e non uniforme (e, quindi, tale ha non comportarne un’alterazione effettiva e sostanziale), come tale non incidenti su un possibile deprezzamento né dell’edificio condominiale, né dei singoli appartamenti che lo componevano (cfr. Cass. n. 21835/2007; Cass. n. 4679/2009 e Cass. n. 26055/2014). 8. Anche il terzo motivo non coglie nel segno e va disatteso. Esso, in effetti, attiene alla censura di una valutazione di merito – adeguatamente operata dalla Corte di appello –circa l’accertamento dell’insussistenza del nesso causale tra i lavori di sopraelevazione e le infiltrazioni lamentate dal [OSCURATO:PERSONA], pur se –in sostanza – nel caso di specie (come dedotto dal ricorrente) non si poneva una questione di possibile violazione dell’art. 246 c.p.c., ma solo di valutazione dell’attendibilità o meno delle deposizioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] (direttore dei lavori di sopraelevazione) e di [OSCURATO:PERSONA] (esecutore materiale di detti lavori). Occorre, però, porre in risalto che l’inesistenza di tale nesso è stata, tuttavia, ricavata dalla Corte di appello non soltanto dalle anzidette deposizioni, ma anche dalla relazione di c.t.u. in atti redatta da geometri che avevano compiuto uno specifico accertamento tecnico al termine delle opere di sopraelevazione. Inoltre, la Corte di appello – pur non avendo e scluso che alcune minime infiltrazioni fossero riconducibili a dette opere e che le stesse avevano determinato solo la presenza di “alcune sparute” macchie di umidità - ha escluso che l’attuale ricorrente avesse offerto una prova idonea a riscontrare il “quantum” occorrente per provvedere all’eliminazione di tali macchie, poiché egli si era limitato a produrre una fattura (costituente notoriamente documento di natura unilaterale e privo di efficacia probatoria piena), che, oltretutto, si riferiva ai lavori di pitturazione dell’intero suo appartamento e non solo delle parti interessate dalle citate macchie, senza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato in grado di provare altrimenti il costo effettivo dell’intervento ripristinatorio necessario per la sola eliminazione delle macchie stesse. 9. Pure la quarta censura è priva di fondamento e deve, quindi, essere respinta. Ciò per effetto dell’assorbente accertamento e della conseguente valutazione di merito – compiuti motivatamente dalla Corte lucana - che l’asse rito danno derivato dalla perdita dei canoni di locazione corrisposti dalla conduttrice non si era in concreto prodotto, dal momento che quest’ultima aveva lasciato l’appartamento perché lo stesso avrebbe dovuto essere ristrutturato e non, quindi, per l’esecuzione di specifici limitati interventi dipendenti dalle minime infiltrazioni che avevano causato la presenza di macchie di umidità non particolarmente rilevanti. 10. Manifestamente fondato è, invece, il quinto ed ultimo motivo. Esso investe la questione involta dalla riconvenzionale spiegata dagli odierni intimati (già convenuti originari) in ordine al reclamato concorso dell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella compartecipazione alle spese sopportate per la copertura dell’immobile dipendente dall’eseguita sopraelevazione e la costruzione della gradinata di accesso a tali piani, in uno alla realizzazione di un tettuccio apposto sul portone di ingresso, costituente bene comune. Al riguardo, si osserva che, effettivamente, la Corte di appello – vertendosi in tema di sopraelevazione sopra il lastrico solare di proprietà esclusiva dei convenuti originari (oggi intimati), ceduto dai genitori alla [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe dovuto applicare la disciplina dell’art. 1127 e non dell’art. 1126 c.c., come, invece, ha erroneamente fatto, riguardando quest’ultima disposizione normativa il riparto delle spese nella diversa ipotesi della riparazione o ricostruzione del lastrico solare già esistente, con l’obbligo – solo in questo caso – del concorso nelle spese degli altri condomini (cfr. Cass. n. 11484/2017). Da ciò discende che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere condannato – in conseguenza dell’erronea applicazione dell’art. 1126 c.c. - al pagamento della somma di euro 7.230,40, in favore della [OSCURATO:PERSONA] e del D’[OSCURATO:PERSONA], a titolo di concorso nelle spese occorrenti per la copertura dell’immobile a seguito della sopraelevazione eseguita dalle odierne parti intimate (oltre che per la costruzione della gradinata di accesso alpiano sopraelevato e per la realizzazione di un tettuccio apposto sul portone di ingresso). 11. In definitiva, previo rigetto dei primi quattro motivi, va accolto il quinto, con la conseguente cassazione - in relazione allo stesso – dell’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può, sul punto, essere decisa nel merito direttamente in questa sede, provvedendosi all’elisione, dalla sentenza impugnata, della condanna, a carico del ricorrente, al pagamento del citato importo di euro 7.230,40, in favore della [OSCURATO:PERSONA] e del D’[OSCURATO:PERSONA]. Per l’effetto di tale pronuncia, occorre regolamentare nuovamente le spese dei gradi di merito, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, disponendone –in vi rtù dell’esito finale del giudizio – la compensazione nella misura di un terzo e condannando il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], siccome prevalentemente soccombente, alla rifusione dei residui due terzi. Rimangono, invece, irripetibili le spese del giudizio di cassazione, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta i primi quattro; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, elide dalla sentenza di appello la condanna, a carico del ricorrente, al pagamento della somma di euro 7.230,40. Condanna il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dei 2/3 delle spese dei due gradi di merito, compensandole per il residuo terzo, liquidando, distintamente e nel loro complessivo ammontare, le spese del giudizio di primo grado in euro 1.800,00 (oltre agli accessori di legge) e quelle del giudizio di appello in euro 3.000,00 (oltre agli accessori di legge). Dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione c