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CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 17597/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 570-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4066/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2018 R.G.N. 198 /2018; Oggetto LAVORO PRIVATO R.G.N. 570 /2019 Cron.

Rep.

Ud. 16/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Napoli, c on la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di un importo pari ad euro 4.292,82, oltre accessori, relativo a emolumenti dovuti per le mensilità di febbraio 2014 e 2015, maturati successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata l’inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda avvenuto in favore della TNT [OSCURATO:PERSONA] (poi CEVA Logistics), società cessionaria per la quale l’istante aveva lavorato sino al licenziamento poi dichiarato illegittimo;

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA];

3. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1406 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che gli atti estintivi posti in essere tra la lavoratrice e il cessionario del ramo d'azienda fossero irrilevanti per il presente giudizio; col secondo mezzo si denuncia ancora la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c.), “nella parte in cui la sentenza non ha detratto da quanto dovuto alla lavoratrice le somme spettanti per effetto della intervenuta percezione di una somma parametrata a quindici mensilità di retribuzione in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro nonché per la circostanza che sia stata la lavoratrice a rinunciare alle retribuzioni dovute dal cessionario”;

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento sulla scorta di numerosi precedenti di questa Corte (intervenuti anche tra le stesse parti, da ultimo v.

Cass. n. 24648 e 31149 del 2022; in precedenza: Cass. n. 23352 del 2020; Cass. n. 468 del 2021; Cass. n. 3403 del 2021; Cass. n. 17187 del 2021; Cass. n. 19528 del 2021; Cass. n. 32907 del 2021); si è più volte affermato come soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; evidente che l'unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare; d'altro canto, è insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'unicità del rapporto presupponga la legittimità della vicenda traslativa regolata dall'art. 2112 c.c.; al contrario, ove sia accertata l'invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa deve considerarsi instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive di quest'ultimo rapporto non possono ritenersi idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente; in sintesi, il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019);

3. la sopravvivenza de iure del rapporto di lavoro con la società cedente, non solo comporta, in presenza di una condizione di mora accipiendi, l'obbligo della stessa di corrispondere la retribuzione, ma rende tale rapporto insensibile alle vicende anche estintive del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto col cessionario (da ultimo v.

Cass. n. 35982 del 2021); nella sentenza n. 5998 del 2019 questa Corte ha affrontato una questione analoga a quella oggetto di causa ed ha affermato come, accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente; ha aggiunto come neanche "l'esercizio del diritto di opzione sostitutiva della reintegra (a seguito di licenziamento intimato dal cessionario e successivamente dichiarato illegittimo) da parte del lavoratore ceduto in base ad una cessione illegittima configura un comportamento concludente teso alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro con il cedente, in quanto la riferibilità anche al cedente dell'esercizio dell'opzione presuppone la legittimità ed il perfezionamento della vicenda traslativa (legale, ex art. 2112 c.c. o negoziale, ex 1406 c.c.)" (conf.

Cass. n. 23352 del 2020);

4. conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 570-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4066/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2018 R.G.N. 198 /2018; Oggetto LAVORO PRIVATO R.G.N. 570 /2019 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Napoli, c on la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di un importo pari ad euro 4.292,82, oltre accessori, relativo a emolumenti dovuti per le mensilità di febbraio 2014 e 2015, maturati successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata l’inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda avvenuto in favore della TNT [OSCURATO:PERSONA] (poi CEVA Logistics), società cessionaria per la quale l’istante aveva lavorato sino al licenziamento poi dichiarato illegittimo; 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 3. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1406 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che gli atti estintivi posti in essere tra la lavoratrice e il cessionario del ramo d'azienda fossero irrilevanti per il presente giudizio; col secondo mezzo si denuncia ancora la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c.), “nella parte in cui la sentenza non ha detratto da quanto dovuto alla lavoratrice le somme spettanti per effetto della intervenuta percezione di una somma parametrata a quindici mensilità di retribuzione in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro nonché per la circostanza che sia stata la lavoratrice a rinunciare alle retribuzioni dovute dal cessionario”; 2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento sulla scorta di numerosi precedenti di questa Corte (intervenuti anche tra le stesse parti, da ultimo v. Cass. n. 24648 e 31149 del 2022; in precedenza: Cass. n. 23352 del 2020; Cass. n. 468 del 2021; Cass. n. 3403 del 2021; Cass. n. 17187 del 2021; Cass. n. 19528 del 2021; Cass. n. 32907 del 2021); si è più volte affermato come soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; evidente che l'unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare; d'altro canto, è insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'unicità del rapporto presupponga la legittimità della vicenda traslativa regolata dall'art. 2112 c.c.; al contrario, ove sia accertata l'invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa deve considerarsi instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive di quest'ultimo rapporto non possono ritenersi idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente; in sintesi, il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente (cfr. Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019); 3. la sopravvivenza de iure del rapporto di lavoro con la società cedente, non solo comporta, in presenza di una condizione di mora accipiendi, l'obbligo della stessa di corrispondere la retribuzione, ma rende tale rapporto insensibile alle vicende anche estintive del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto col cessionario (da ultimo v. Cass. n. 35982 del 2021); nella sentenza n. 5998 del 2019 questa Corte ha affrontato una questione analoga a quella oggetto di causa ed ha affermato come, accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente; ha aggiunto come neanche "l'esercizio del diritto di opzione sostitutiva della reintegra (a seguito di licenziamento intimato dal cessionario e successivamente dichiarato illegittimo) da parte del lavoratore ceduto in base ad una cessione illegittima configura un comportamento concludente teso alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro con il cedente, in quanto la riferibilità anche al cedente dell'esercizio dell'opzione presuppone la legittimità ed il perfezionamento della vicenda traslativa (legale, ex art. 2112 c.c. o negoziale, ex 1406 c.c.)" (conf. Cass. n. 23352 del 2020); 4. conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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