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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11663/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 luglio 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ì reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "Newtech di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", fallita 1'8 marzo 2011.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, i due imputati, in concorso tra loro, quali legali rappresentanti della società fallita, avrebbero distratto un ramo d'azienda dal valore di euro 217.000,00, cedendolo alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", a loro stessi riconducibile, senza riscuotere un effettivo corrispettivo.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di «violazione di legge ex art. 56 lettera c), cod. proc. pen.».

Sostengono che la sentenza impugnata sarebbe nulla, poiché la Corte di appello ha pronunciato la sentenza impugnata all'udienza dell'8 luglio 2021, in assenza del difensore di fiducia, che non era presente perché non aveva ricevuto alcun avviso della data di rinvio del processo, che era stato disposto alla precedente udienza del 25 giugno 2021, che era stata rinviata per adesione del medesimo difensore all'astensione dalla partecipazione alle udienze indetta dalla "Camera penale".

2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di «violazione di legge ex art. 606, lettera b), cod. proc. pen.».

Sostengono che mancherebbe la prova della sussistenza del dolo, come emergerebbe dall'apporto personale economico che gli imputati avrebbero fornito alle casse della società.

3. I ricorrenti hanno presentato motivi aggiunti.

3.1. Con un primo motivo, ripropongono le medesime doglianze già proposte con il ricorso originario, lamentando la mancata comunicazione della data di rinvio del processo al difensore di fiducia.

3.2. Con un secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la somma che la società "[OSCURATO:SOCIETA]." doveva corrispondere alla società fallita per l'acquisto del ramo di azienda sarebbe stata pagata.

3.3. Con un terzo motivo, sostengono che le scritture contabili della società non sarebbero state consegnate nel termine previsto per ragioni indipendenti dalla volontà degli imputati. 2 /' [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo occorre ricordare che, «qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa» (Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 27697).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

I ricorrenti, invero, non hanno specificato per quali motivi tale presunto versamento si ponga concretamente in radicale contrasto con l'ipotesi accusatoria ritenuta fondata dai giudici di merito.

L'asserzione, peraltro, non solo è priva di qualsiasi elemento che ne dimostri il fondamento, ma è del tutto generica, non avendo i ricorrenti indicato quale sarebbe la somma versata dagli imputati nelle casse sociali né quando sarebbe avvenuto tale versamento.

1.3. Tutti i motivi aggiunti sono inammissibili.

Invero, «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 luglio 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ì reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "Newtech di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", fallita 1'8 marzo 2011. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, i due imputati, in concorso tra loro, quali legali rappresentanti della società fallita, avrebbero distratto un ramo d'azienda dal valore di euro 217.000,00, cedendolo alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", a loro stessi riconducibile, senza riscuotere un effettivo corrispettivo. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di «violazione di legge ex art. 56 lettera c), cod. proc. pen.». Sostengono che la sentenza impugnata sarebbe nulla, poiché la Corte di appello ha pronunciato la sentenza impugnata all'udienza dell'8 luglio 2021, in assenza del difensore di fiducia, che non era presente perché non aveva ricevuto alcun avviso della data di rinvio del processo, che era stato disposto alla precedente udienza del 25 giugno 2021, che era stata rinviata per adesione del medesimo difensore all'astensione dalla partecipazione alle udienze indetta dalla "Camera penale". 2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di «violazione di legge ex art. 606, lettera b), cod. proc. pen.». Sostengono che mancherebbe la prova della sussistenza del dolo, come emergerebbe dall'apporto personale economico che gli imputati avrebbero fornito alle casse della società. 3. I ricorrenti hanno presentato motivi aggiunti. 3.1. Con un primo motivo, ripropongono le medesime doglianze già proposte con il ricorso originario, lamentando la mancata comunicazione della data di rinvio del processo al difensore di fiducia. 3.2. Con un secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la somma che la società "[OSCURATO:SOCIETA]." doveva corrispondere alla società fallita per l'acquisto del ramo di azienda sarebbe stata pagata. 3.3. Con un terzo motivo, sostengono che le scritture contabili della società non sarebbero state consegnate nel termine previsto per ragioni indipendenti dalla volontà degli imputati. 2 /' [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo occorre ricordare che, «qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa» (Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 27697). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. I ricorrenti, invero, non hanno specificato per quali motivi tale presunto versamento si ponga concretamente in radicale contrasto con l'ipotesi accusatoria ritenuta fondata dai giudici di merito. L'asserzione, peraltro, non solo è priva di qualsiasi elemento che ne dimostri il fondamento, ma è del tutto generica, non avendo i ricorrenti indicato quale sarebbe la somma versata dagli imputati nelle casse sociali né quando sarebbe avvenuto tale versamento. 1.3. Tutti i motivi aggiunti sono inammissibili. Invero, «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore