Corte di giustizia UEsentenzaDecisione del 15 maggio 1985
Corte di giustizia UE/1985
ECLI:EU:C:1985:208
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61984C0166
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. [OSCURATO:PERSONA]
del 15 maggio 1985
[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
1.
Con ordinanza 8 maggio 1984 e ai sensi dell'articolo 177 trattato CEE, il Bundesfinanzhof vi pone i seguenti quesiti nell'ambito di una causa insorta fra l'impresa tedesca [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la Oberfinanzdirektion di Francofone:
1)
Se la voce 26.02 della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che comprende la loppa o calce di convertitore con un contenuto di fosfato pari a circa il 6 o il 7%.
Se abbiano rilevanza il fatto che si tratti di una miscela di loppe o calci di convertitore aventi diverso contenuto di fosfato o il fatto che sia stato aggiunto del fosfato.
2)
In caso di risposta negativa: se la sottovoce 31.03 B della tariffa doganale comune debba essere interpretata nel senso che la merce di cui sopra va in essa classificata.
3)
In caso di risposta negativa alla questione n. 2: se la sottovoce 31.03 A II della tariffa doganale comune debba essere interpretata nel senso che la merce di cui sopra va in essa classificata.
Dal testo dell'ordinanza di rinvio si apprende che l'attrice nella causa principale chiese, in base all'articolo 23 della legge doganale tedesca, un parere vincolante di classificazione rispetto al prodotto suddetto, pur essendo il medesimo
importato dalla Francia.
Nel parere, rilasciato il 9 luglio 1980, l'autorità amministrativa lo classificò alla sottovoce 31.03 B della TDC, relativa alle scorie di defosforazione (fertilizzanti). L'impresa interpose un reclamo che fu peraltro respinto; e nella successiva sede giurisdizionale ribadì che la merce in questione andava classificata sotto la voce 26.02 della TDC in cui sono comprese le scorie della fabbricazione del ferro e dell'acciaio.
2.
Nel presentare le proprie osservazioni, la Commissione afferma di non comprendere come si sia giunti a questa procedura: la causa principale, infatti, ha per oggetto l'importazione in Germania di merci provenienti da un altro Stato membro e perciò evidentemente estranee al campo d'applicazione della TDC. [OSCURATO:PERSONA] riconosce questo dato; osserva tuttavia che, per esigenze di natura interna, alcune amministrazioni tedesche adottano la classificazione comunitaria. È questo il caso della Bundesbahn che per il trasporto dei prodotti derivati dall'industria siderurgica applica tariffe variabili a seconda che siano classificabili nell'una o nell'altra posizione della TDC. In tali circostanze, l'errata classificazione della merce può provocare un aumento delle spese di trasporto e nella specie comporta per l'impresa un danno annuale pari a 2500000 marchi. Da qui l'interesse della [OSCURATO:PERSONA] alla soluzione che la nostra Corte darà dei problemi sottopostile dal Bundesfinanzhof.
Tra le due tesi preferisco la prima (che, se non m'inganno, ha anche il supporto della vostra giurisprudenza: vedasi sentenza 17.12.1975, causa
93/75, Adlerblum/Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Raccolta 1975, pag. 2147
). Il diritto comunitario che il giudice
a quo
vi invita a interpretare, infatti, riguarda la controversia principale e incide sugli interessi delle parti non in modo diretto, ma
per relationem;
in altri termini, esso viene in considerazione solo perché un'autorità nazionale ha deciso, liberamente e unilateralmente, di assumerlo come punto di riferimento per la determinazione delle
proprie
regole. Rispondendo ai detti quesiti, dunque, la Corte interpreterebbe in apparenza le norme che essi menzionano, ma in realtà apprezzerebbe le regole interne in cui tali norme sono state assorbite perdendo del tutto il loro contenuto imperativo. Essa svolgerebbe cioè un compito che le è esplicitamente interdetto dall'articolo 177 del trattato.
A questo, che mi sembra decisivo, si può aggiungere un altro argomento. Definendo le posizione della TDC, le autorità comunitarie si preoccupano, tra l'altro, di verificare che le merci provenienti dagli Stati terzi rispondano ai requisiti minimi pretesi dalla Comunità perché esse possano circolare all'interno del mercato comune. Ora, è ovvio che lo stesso scopo non può ispirare le autorità nazionali; ne viene che, utilizzate da queste ultime nei modi di cui s'è detto, le posizioni della TDC perdono almeno uno dei loro obiettivi e se ne vedono attribuiti altri di diversa natura. Anche sotto questo profilo, dunque, interpretarle vi è impossibile.
3.
Sulla base dei rilievi che precedono, vi suggerisco di dare al giudice del rinvio la seguente risposta: le questioni sollevate ai sensi dell'articolo 177 trattato CEE dal Bundesfinanzhof con ordinanza 8 maggio 1984 nel quadro di una causa tra l'impresa [OSCURATO:PERSONA] e l'Oberfinanzdirektion di Francoforte, non concernono l'interpretazione di una norma del trattato o del diritto comunitario derivato ed esulano pertanto dalla competenza di questa Corte.