Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2013
ECLI:EU:F:2013:68
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)
30 maggio 2013 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta
– Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»
Nella causa F‑141/11,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al [OSCURATO:PERSONA] CEEA ai sensi dell’articolo
106 bis di quest’ultimo [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da C. Berardis‑Kayser e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, I. Boruta ed E. Perillo (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra W. Hakenberg
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale a mezzo posta in data 2 gennaio 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA]
ha proposto il presente ricorso inteso, in particolare, ad ottenere l’annullamento delle decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA]
europea ha respinto le sue domande datate 5 ottobre 2010, 2 novembre 2010, 6 dicembre 2010, 3 gennaio 2011 e 3 febbraio 2011.
Il deposito a mezzo posta dell’originale dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax, in data 23 dicembre
2011, alla cancelleria del Tribunale – che l’ha ricevuto lo stesso giorno – di un documento presentato come la copia dell’originale
dell’atto introduttivo depositato a mezzo posta.
Contesto normativo
2
L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:
«(...)
2. Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:
– l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,
– tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.
3. Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
– dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;
– dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo
presentato in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo
interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest’ultimo
termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto.
(...)».
3
L’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale, relativo al deposito degli atti processuali, così dispone:
«1. L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.
(...)
6. [L]a data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi
mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali,
purché l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale.
(...)».
4
L’articolo 100 del regolamento di procedura, relativo al calcolo dei termini processuali, è così formulato:
«1. I termini processuali previsti dai trattati, dallo Statuto e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:
(...)
b) un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo
mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto
l’atto a partire dai quali il termine dev’essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato
per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;
(...)
d) i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati;
e) i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.
2. Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla
fine del successivo giorno [lavorativo].
La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte di giustizia e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
vale anche per il Tribunale.
3. I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».
Fatti all’origine della controversia
5
Il ricorrente è stato funzionario di grado A 7 presso la direzione generale «Sviluppo» della [OSCURATO:PERSONA].
6
Con decisione in data 30 maggio 2005, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha disposto il collocamento
a riposo del ricorrente a partire dal 31 maggio 2005 in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto e gli ha concesso il beneficio
di un’indennità di invalidità stabilita a norma dell’articolo 78, terzo comma, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione
del 30 maggio 2005»).
7
Con sentenza del 4 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑41/06; in prosieguo: la «sentenza iniziale»), il Tribunale ha annullato
la decisione del 30 maggio 2005 per difetto di motivazione, senza esaminare gli altri motivi di ricorso e le altre censure
sollevate dal ricorrente a sostegno della propria domanda di annullamento.
8
Con lettere in data 5 ottobre 2010, 2 novembre 2010, 6 dicembre 2010, 3 gennaio 2011 e 3 febbraio 2011, il ricorrente ha presentato
cinque domande, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, al fine di ottenere il pagamento degli arretrati di
retribuzione cui egli asseriva di aver diritto, in esecuzione della sentenza iniziale, per i mesi di settembre 2010, ottobre
2010, novembre 2010, dicembre 2010 e gennaio 2011.
9
Con lettera del 28 febbraio 2011 (in prosieguo: la «decisione del 28 febbraio 2011»), che il ricorrente asserisce di aver
ricevuto il 6 aprile 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato a quest’ultimo che, poiché la sentenza iniziale aveva annullato la
decisione del 30 maggio 2005 unicamente per difetto di motivazione, senza pronunciarsi sull’idoneità di esso ricorrente ad
esercitare le proprie funzioni, la sua eventuale reintegrazione in servizio presupponeva la verifica del suo stato di salute,
ai sensi dell’articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] faceva valere che il ricorrente non
poteva essere considerato come un funzionario rimasto in attività dal 30 maggio 2005 e che occorreva dunque respingere le
sue domande di pagamento degli arretrati di retribuzione.
10
Con lettere datate rispettivamente 26 aprile 2011, 23 maggio 2011, 20 giugno 2011, 24 giugno 2011 e 23 luglio 2011, il ricorrente
ha proposto una serie di reclami contro le decisioni di rigetto delle sue domande del 5 ottobre 2010, del 2 novembre 2010,
del 6 dicembre 2010, del 3 gennaio 2011 e del 3 febbraio 2011.
11
Con sentenza dell’8 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑20/09 P), il Tribunale dell’Unione europea, adito su impugnazione
della [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la sentenza iniziale ed ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, dove è stata registrata
con il numero di ruolo F‑41/06 RENV.
12
Con una lettera dell’8 agosto 2011, pervenuta al ricorrente il 13 settembre 2011, l’APN ha respinto i reclami proposti da
quest’ultimo in data 26 aprile 2011, 23 maggio 2011, 20 giugno 2011, 24 giugno 2011 e 23 luglio 2011 (in prosieguo: le «decisioni
di rigetto dei reclami»).
13
Con sentenza del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑41/06 RENV, oggetto di un’impugnazione attualmente pendente dinanzi
al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/13 P), il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente nella causa all’origine
della sentenza iniziale.
Conclusioni delle parti
14
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare le decisioni di rigetto delle sue domande del 5 ottobre 2010, del 2 novembre 2010, del 6 dicembre 2010, del 3 gennaio
2011 e del 3 febbraio 2011(in prosieguo: le «decisioni controverse»)
– dichiarare inesistente o, in subordine, annullare la decisione del 28 febbraio 2011;
– annullare le decisioni di rigetto dei reclami;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento.
15
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile o, comunque, infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata
16
Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile
o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
17
Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per pronunciarsi e decide dunque,
a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.
Sulla ricevibilità
18
In via preliminare, occorre ricordare che i termini di ricorso sono perentori, essendo stati istituiti al fine di garantire
la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione
della giustizia. Spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se tali termini siano stati debitamente rispettati (sentenza
della Corte dell’8 maggio 1973, Gunnella/[OSCURATO:PERSONA], 33/72, punto 4; ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre
2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata).
19
Pertanto, senza che occorra statuire sul motivo di irricevibilità fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], è necessario esaminare se
l’odierno ricorso sia stato presentato in osservanza delle norme che stabiliscono imperativamente le modalità di presentazione
degli atti processuali, nonché entro il termine all’uopo previsto.
20
A questo proposito, occorre in primo luogo ricordare come dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, dello Statuto
della Corte di giustizia dell’Unione europea risulti che ogni ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata
a tale scopo e che, di conseguenza, i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi soltanto mediante un atto introduttivo
sottoscritto da quest’ultima. A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del medesimo Statuto della Corte di giustizia,
le disposizioni sopra citate sono applicabili anche al procedimento dinanzi al Tribunale. Orbene, nessuna deroga o eccezione
a tale obbligo è prevista dallo Statuto della Corte di giustizia o dal regolamento di procedura del Tribunale (v., in tal
senso, ordinanza della Corte del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, punto 8 e la giurisprudenza ivi citata).
21
Infatti, l’obbligo di sottoscrizione autografa da parte del rappresentante del ricorrente garantisce, in un intento di certezza
del diritto, l’autenticità dell’atto introduttivo ed esclude il rischio che tale atto non sia opera dell’avvocato o del consulente
a ciò abilitato. Così quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia, adempie il ruolo essenziale che gli conferiscono
lo Statuto della Corte di giustizia ed il regolamento di procedura, permettendo, attraverso l’esercizio del suo ministero,
l’accesso del ricorrente al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup,
T‑223/06 P, punto 50). Tale obbligo deve pertanto essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi
rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Eistrup,
cit., punti 51 e 52).
22
D’altronde, è proprio l’importanza fondamentale del ruolo dell’avvocato quale ausiliario della giustizia nei procedimenti
giurisdizionali il motivo per cui l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura esige che l’originale di ogni atto
processuale venga sottoscritto dal rappresentante della parte.
23
Ne consegue che, ai fini del deposito dell’originale di qualsiasi atto processuale entro i termini prescritti, l’articolo
34 del regolamento di procedura non consente al rappresentante della parte interessata di apporre due sottoscrizioni autografe
distinte, ancorché autentiche, l’una sul documento trasmesso per telefax alla cancelleria del Tribunale e l’altra sull’originale
che verrà trasmesso a mezzo posta o consegnato a mani proprie a tale cancelleria. Infatti, qualora il rappresentante di una
parte si avvalga della facilitazione concessagli dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di inviare entro
i termini applicabili «una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione
di cui dispone il Tribunale», tale possibilità è subordinata alla condizione, sine qua non, che questo medesimo «originale
firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale», là dove
l’aggettivo maschile «firmato» non può che riferirsi all’originale dell’atto introduttivo e non alla copia dell’originale
di tale atto.
24
Date tali premesse, qualora risulti che l’originale dell’atto materialmente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi
alla sua trasmissione in copia mediante un apparecchio telefax presso il Tribunale non reca una sottoscrizione identica a
quella che figura sul documento trasmesso via fax, occorre constatare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due
atti processuali distinti, ciascuno munito di una sottoscrizione propria, quand’anche entrambe siano state apposte dalla medesima
persona. Poiché la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto dettati dall’articolo
34 del regolamento di procedura, la data di trasmissione del documento inviato a mezzo telefax non può essere presa in considerazione
ai fini del rispetto del termine di ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 settembre 2011, Bell & Ross BV/UAMI,
C‑426/10 P, punti da 37 a 43).
25
Bisogna altresì aggiungere che il termine di ricorso è fissato dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, al quale il regolamento
di procedura del Tribunale non può derogare. Di conseguenza, occorre che l’originale del ricorso sia redatto al più tardi
allo scadere di tale termine. In tale ottica, l’invio per telefax non è soltanto una modalità di trasmissione, ma permette
anche di dimostrare che l’originale del ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale fuori termine era stato già redatto
entro il termine di ricorso.
26
Nel caso di specie, occorre osservare che il documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo inviato
per posta è stato trasmesso alla cancelleria del Tribunale a mezzo telefax il 23 dicembre 2011. Il 2 gennaio 2012 la cancelleria
del Tribunale ha ricevuto per posta l’originale dell’atto introduttivo, il cui testo però si differenzia da quello del documento
ricevuto per telefax il 23 dicembre 2011, almeno per quanto riguarda la sottoscrizione dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] infatti dall’esame
del documento trasmesso per telefax il 23 dicembre 2011 che la sottoscrizione dell’avvocato del ricorrente che ivi figura,
anche supponendola autografa, è chiaramente diversa da quella che compare sull’originale dell’atto introduttivo pervenuto
per posta nella cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2012. Date tali circostanze, occorre constatare che il documento pervenuto
nella cancelleria del Tribunale per telefax il 23 dicembre 2011 e presentato dal ricorrente come la copia dell’originale dell’atto
introduttivo trasmesso per posta il 2 gennaio successivo non è una riproduzione dell’originale dell’atto introduttivo. Ne
consegue che la data di ricevimento, da parte della cancelleria del Tribunale, del documento trasmesso per telefax non può
essere presa in considerazione per valutare se il termine di ricorso, previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto,
sia stato rispettato.
27
Occorre infine notare come le condizioni indicate ai punti 23 e 24 della presente ordinanza siano riprese altresì nelle istruzioni
pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale del 25 gennaio 2008, pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(GU L 69, pag. 13), applicabili al momento della proposizione del ricorso. In particolare, il punto 35 di tali istruzioni
precisa quanto segue:
«L’originale firmato di ciascun atto processuale dev’essere spedito senza indugio, subito dopo la spedizione previa in forma
elettronica, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime, salvo la correzione dei lapsus calami, che tuttavia devono
essere elencati su un foglio separato da inviare unitamente all’originale. Fatta salva quest’ultima eventualità, in caso di
divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata solo la data del deposito dell’originale firmato
è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali».
28
Orbene, nel caso di specie, il rappresentante del ricorrente, malgrado tali istruzioni precise, non ha mai segnalato alla
cancelleria del Tribunale l’esistenza di una modifica o il sopravvenire di un caso fortuito tali da costringerlo a sottoscrivere
nuovamente l’originale dell’atto introduttivo.
29
Di conseguenza, per decidere sulla ricevibilità del presente ricorso, occorre verificare se l’originale firmato dell’atto
introduttivo sia stato depositato presso la cancelleria del Tribunale entro il termine di ricorso, termine che, a norma dell’articolo
91 dello Statuto, deve nella specie essere calcolato a partire dal giorno della notifica delle decisioni di rigetto dei reclami.
30
Le decisioni di rigetto dei reclami sono state trasmesse al ricorrente con nota dell’8 agosto 2011, che gli è pervenuta il
13 settembre 2011. Pertanto, il termine per presentare un ricorso, che è di tre mesi, aumentato del termine forfettario di
dieci giorni in ragione della distanza, con decorrenza dal 13 settembre 2011, è scaduto venerdì 23 dicembre 2011.
31
Poiché l’originale dell’atto introduttivo è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2012, ossia dopo
la scadenza del termine di ricorso, ne consegue che il presente ricorso, in quanto inteso all’annullamento delle decisioni
controverse, deve essere considerato tardivo.
32
Per quanto riguarda le conclusioni del ricorso con le quali viene chiesto al Tribunale di dichiarare l’inesistenza della decisione
del 28 febbraio 2011, è sufficiente constatare che, per giustificare la ricevibilità di una domanda così grave come quella
intesa alla declaratoria di inesistenza di un atto amministrativo, il ricorrente non effettua nella specie alcuna allegazione,
in fatto o in diritto, idonea a comprovare, prima facie, l’esistenza di un fatto configurante un’ipotesi di gravità estrema
oppure il sussistere di un’irregolarità di gravità talmente evidente da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico
dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 novembre 2010, T‑9/09 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punti 37 e seguenti).
33
Infatti, nell’atto introduttivo, il ricorrente si limita ad affermare che la decisione del 28 febbraio 2011 «è talmente vaga
ed imprecisa da risultare assolutamente incompatibile con l’osservanza dell’obbligo del clare loqui, (...) [sicché] tanto
basta a che codesto Ecc.mo Tribunale voglia, sic et simpliciter, tenerne in assoluto non cale il contenuto, eventualmente
anche dichiarandone l’inesistenza ex lege».
34
Orbene, a parte il fatto che la declaratoria di inesistenza viene chiesta nella specie in via puramente eventuale, un’allegazione
siffatta non soltanto non prospetta la violazione di alcun obbligo giuridico fondamentale, ma, lamentando il carattere «vag[o]
e imprecis[o]» della decisione del 28 febbraio 2011, non è certamente conforme alle condizioni dettate dall’articolo 35 del
regolamento di procedura del Tribunale riguardo al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, segnatamente quando si tratti,
come nella specie, di far valere l’inesistenza di un atto amministrativo, ossia la più grave irregolarità contemplata dall’ordinamento
giuridico dell’Unione.
35
Ad abundantiam, quand’anche fossero ricevibili, le conclusioni volte ad ottenere dal Tribunale la declaratoria di inesistenza
della decisione del 28 febbraio 2011 dovrebbero essere respinte in quanto manifestamente infondate in diritto. Infatti, anche
a supporre che la decisione del 28 febbraio 2011 sia viziata dalle irregolarità denunciate dal ricorrente, queste ultime non
possono ritenersi atte a configurare le ipotesi estreme cui la giurisprudenza fa riferimento in materia di inesistenza delle
decisioni (v. sentenza del Tribunale di primo grado del 5 ottobre 2009, de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑40/07 P
e T‑62/07 P, punti da 150 a 152).
36
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sulle spese
37
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del
titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo
2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo
parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
38
Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente
chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione
delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese
ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
Lussemburgo, 30 maggio 2013
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
S. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’italiano.