CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimiliano Macale unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controComune di Salgareda;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n.1261/2019 depositata il 04/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23530/2020Numero sezionale 3183/2026Numero di raccolta generale 21387/2026Data pubblicazione 23/06/20261. La [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito più brevemente anche solo [OSCURATO:SOCIETA])impugnava l’ingiunzione di pagamento ex RD 939/1910 della [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anchesolo [OSCURATO:PERSONA]), su incarico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.. [OSCURATO:PERSONA] NordOccidentale (di seguito più brevemente anche solo [OSCURATO:PERSONA]), per lariscossione di Euro 22.160,10 a titolo di TIA 1 e TIA 2 per il Comune diSalgareda, relative alle annualità 2009, 2010 e 2011.2. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Treviso rigettava ilricorso sul presupposto del consolidamento della pretesa impositivaconseguente alla mancata impugnazione delle fatture emesse da SAVNOin relazione alle predette annualità.3. [OSCURATO:PERSONA] (CTR), adita in appello dallacontribuente, accoglieva parzialmente il gravame, escludendo che lamancata impugnazione delle fatture avesse determinato il consolidamentodella pretesa trattandosi di atti ad impugnazione facoltativa, rigettandoloper il resto, ritenendo, nel merito, che il Comune avesse approvato ledelibere tariffarie per la gestione dei rifiuti; che fosse legittima la richiestaanche sotto l’aspetto dell’affidamento del servizio di riscossione in houseproviding perchè previsto per legge; che la contribuente, pur essendoneonerata, non avesse provato le condizioni per godere delle esenzione per irifiuti speciali.4. Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] che siaffida a sei motivi.5. Resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.6. Il Comune di Salgareda non ha depositato difese, restando intimato.7. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullita’ della sentenzaNumero registro generale 23530/2020Numero sezionale 3183/2026Numero di raccolta generale 21387/2026Data pubblicazione 23/06/2026e/o del procedimento per violazione degli artt. 1, co 2, e 36 d.lgs 546/92,dell’art 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. 111 cost., 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la CTR Veneto omesso di indicare leprecise richieste formulate dalla ricorrente ed omesso ogni motivazione inordine ai motivi di appello 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I (pagine 15- 33dell’atto di appello, così intitolati: 3C) Violazione dell’art. 52 Dlvo446/1997- illegittimità dell’ingiunzione fiscale emessa da [OSCURATO:PERSONA]-illegittimità del contratto di affidamento della gestione della riscossione del17.02.2010 prot. n. 662 tra Sav.no e [OSCURATO:PERSONA]. Pagine 15-18 dell’atto diappello; 3D) Sulla legittimità dell’ingiunzione fiscale per la fattispecie dequa; Pagine 19-20 dell’atto di appello; 3E) Sulla delibera di istituzionedella tariffa da parte del CIT- illegittimità per violazione e/o errataapplicazione delle norme di diritto- incompetenza dell’organo- violazionedell’art. 23 d.lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 22; art. 42 e 48 d.lgs. n. 267 del2000.Pagine 20-23 dell’atto di appello; 3F) Sulle delibere istitutive dellatariffa da parte del CIT 4 a) Illegittimità del regolamento del CIT-violazione della delibera del Comune di Salgareda- violazione dell’art. 49d.lvo 22/97 in ordine alle modalità di determinazione della tariffa. Ppagine23-26 dell’atto di appello; 3G) Natura tributaria della TIA- violazionedell’art. 7 del D.lgs n. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Pagine 26-29dell’atto di appello; 3H) Illegittimità delle fatture in quanto impositivedell’IVA. Pagine 29-31 dell’atto di appello; 3I) Sull’inesistenza dellanotificazione dell’ingiunzione impugnata Pagine 31-33 dell’atto di appello.1.1. Il motivo, da declinarsi, per come prospettato dalla ricorrente, comevizio di omessa pronuncia sui motivi di appello indicati nello stesso, èfondato, con assorbimento dei restanti.1.2. Come noto, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensidell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia statoinvestito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che taliNumero registro generale 23530/2020Numero sezionale 3183/2026Numero di raccolta generale 21387/2026Data pubblicazione 23/06/2026istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto,con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire laverifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi (Cass. n. 28072 del2021).1.3. Nel presente caso, parte ricorrente ha indicato puntualmente lepagine dell’atto di appello, debitamente allegato al ricorso in cassazionecome doc.6, relative a ciascun motivo per il quale lamenta l’omessapronuncia, con ciò adempiendo a quanto sopra illustrato.1.4. - Va poi ricordato che il vizio di omessa pronunzia è configurabilesolo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche dieccezioni pregiudiziali di rito (tra le tante: Cass., Sez. 3, 11 ottobre 2018,n. 25154; Cass., Sez. 5, 8 marzo 2019, n. 6811; Cass., Sez. 6-5, 15ottobre 2019, n. 25958; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2019, n. 27096; Cass.,Sez. 5, 13 ottobre 2020, n. 22007; Cass., Sez. 5, 4 dicembre 2020, n.27804; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2021, n. 31855; Cass., Sez. 6-5, 23dicembre 2021, n. 41362; Cass., Sez. 3, 16 ottobre 2024, n. 26913): enel presente caso i motivi che si indicano in ricorso per cassazionedell’affidamento, della disciplina dell’in house providing, di incompetenza edi quantificazione della tariffa e dell’area tassabile che costituisconocensure non solo in diritto ma anche in fatto (come quelle relativeall’illegittimità del contratto di affidamento della gestione della riscossionee all’illegittimità delle tariffe).1.5. - Con riguardo a tali profili, la CTR ha omesso di pronunciarsi, conevidente totale pretermissione del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto, non potendo ritenersi chela decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte,Numero registro generale 23530/2020Numero sezionale 3183/2026Numero di raccolta generale 21387/2026Data pubblicazione 23/06/2026ne comporti in questo caso il rigetto o la non esaminabilità pur in assenzadi una specifica argomentazione (Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n.23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775). Neppure può quindiritenersi che la decisione adottata - che non fa alcun riferimento neppureimplicito alle questioni di cui la contribuente lamenta l'omessa risoluzione- comporti necessariamente la reiezione di tali doglianze, poiché risulta quiesser stata completamente omessa la decisione su punti che si palesanoessere indispensabili per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6 -1,4 giugno 2019, n. 15255).1.6. Ne consegue che in accoglimento del motivo in trattazione, lasentenza va cassata con rinvio al giudice del merito, con conseguenteassorbimento dei restanti motivi che attengono a violazioni di legge ex art.360 primo comma n. 3 c.p.c. in quanto essi presuppongono una decisioneimplicita sui motivi di appello di cui al primo motivo che, invece, perquanto appena esposto deve ritenersi insussistente. Tali motivi, perragioni di completezza, si riportano qui di seguito in modo sintetico: ii)violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per violazione degliartt. 97 cost., 52 d.lvo 446/97, 113 co. lett c, dlgs 267/2000 e 21 d.lvo22/1997; iii) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto perviolazione del r.d. 639/1910; iv) violazione e/o falsa applicazione di normedi diritto per violazione degli artt. 7 del d.lgs 212/2020 e del principiosancito dalla corte costituzionale con la sentenza 238/2009; v) violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto per violazione dell’art. 2 r.d.639/1910 e dell’art. 26 del d.p.r. 602/73; vi) violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto per violazione degli artt. 97 cost, 52 d.lvo446/1997, 113 co. 5 lett. c d.lgs 267/2000 e art. 21 e 49 d.lvo 22/1997.1.7. In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento deirestanti, e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2°grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulleNumero registro generale 23530/2020Numero sezionale 3183/2026Numero di raccolta generale 21387/2026Data pubblicazione 23/06/2026spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 16/4/2026.Il PresidenteUgo Candia