CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 48252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4.11.2021 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1965) avverso il decreto del Gip di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha annullato il decreto in relazione alla parte relativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 629 e 603 bis cod. pen., complessivamente individuato in Euro 493.338,97, fatta eccezione per il profitto del reato di cui all'art. 603 bis cod.pen. conseguito nel periodo compreso tra il 4 novembre ed il 31 dicembre 2016, confermando per il resto il decreto impugnato. Il vincolo cautelare veniva disposto dal Gip, stante la disponibilità di beni e rapporti bancari in misura decisamente superiore al reddito, in relazione al delitto di cui all'art. 603 bis c.p. contestato al prevenuto in quanto, in qualità di gestore di fatto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1975) della società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]", esercente l'attività di servizi di ambulanza ed altri servizi sanitari, aveva assunto ed impiegato manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno; del pari, era stato contestato il reato di cui all'art. 629 cod. pen. per avere costretto alcuni lavoratori, mediante minaccia consistita nel prospettare il licenziamento o la possibilità di essere sostituiti, a restituire parte della retribuzione percepita ed indicata nelle buste paga ottenendo così il giusto profitto derivante dalla restituzione di dette somme e dall'avere corrisposto una retribuzione inferiore a quella dovuta sulla base dei contratti collettivi nazionali. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen. assumendo che il Tribunale è incorso in una manifesta violazione della norma processuale indicata avendo omesso del tutto di addurre una motivazione in ordine alla legittimità del sequestro per sproporzione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] ., 1.1. Il motivo è fondato. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 2, n. 18951 del 14.3.2017, Napoli e altro, Rv. 269656 - nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione)). In altri termini in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 13/02/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Infatti il controllo operato dai giudici di legittimità investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento . Quanto al presupposto del periculum del sequestro preventivo finalizzato alla confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen.,con riferimento al quale si deduce il vizio radicale di motivazione, lo stesso coincide con la confiscabilità del bene, sicché il giudice della cautela, al pari di quello del merito, non può esimersi dal vagliare gli «stessi aspetti che legittimano la definitiva confisca sia per quanto riguarda la sproporzione dei valori sia per quanto riguarda la mancata giustificazione della lecita provenienza. 2.2. Ciò premesso e venendo al caso di specie, ricorre il denunciato radicale vizio di motivazione in ordine al presupposto del periculum. Il Tribunale, difatti, dopo aver dato atto di quanto rappresentato e documentato dall'indagato in merito ai redditi percepiti dal 2013 al 2019, per consistenti importi, volti a giustificare le somme transitate sul conto corrente riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza sproporzione rispetto al proprio reddito, si è limitato a rilevare l'assenza di indicazioni in ordine alle spese, comprese quelle per i consumi familiari. Il giudice del riesame non ha quindi spiegato, per quale ragione, nonostante gli elementi addotti dalla difesa in sede di riesame, abbia comunque ritenuto sussistente il periculum, tanto circa la sproporzione tra reddito dichiarato e proventi dell'attività economica rispetto ai valori transitati nel conto corrente riferibile all'indagato, quanto in merito all'eventuale non credibile giustificazione della lecita provenienza del detto denaro. A ciò deve aggiungersi che, con riferimento agli elementi emergenti dalla documentazione prodotta dall'indagato in sede di riesame, l'unica considerazione che si rinviene nell'ordinanza impugnata, è quella per cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque fornito indicazioni in ordine alle spese (comprese quelle per i consumi familiari), sicchè sotto tale aspetto la motivazione risulta irragionevole. La fattispecie concreta è difatti caratterizzata dall'esecuzione di un sequestro, finalizzato alla confisca c.d. per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. operato quasi interamente per equivalente su beni immobili da cui deriva l'assoluta irrilevanza della mancata quantificazione da parte dell'indagato delle spese dallo stesso sostenute non essendo emersa, nella specie, la disponibilità da parte sua di denaro, circostanza che si è infatti posta alla base del sequestro per equivalente. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 324, comma, 5 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e