CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 32540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00150/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine delricorso, con domicilio eletto in Roma, presso il suo studio in Roma, viale delle Milizien. 22; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aci, in virtù di procura in calce al controricorso, con Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo- I ngiunzione il legittimamente emessa–Revoca del decreto ingiuntivo - Giudizio a cognizione piena -Autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa –Necessità. C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 00150/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi domicilio eletto in Roma, presso il suo studio, via degli Scipioni n. 288; avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA]. 8890/2021, pubblicata il 21 maggio 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di pace di Roma rigettò la opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Venezia per l’importo di Euro 2.722,50 per il preteso pagamento di una fattura in relazione ad un credito maturato per un costo sopportato dall ’impresa appaltatrice dei lavori nei confronti del terzo committente per il danno che avrebbe cagionato l’ingiunta, cui era stata subappaltata una certa attività di montaggionel corso dell’allestimento di una mostra aCastel Sant’Angelo, in Roma. La decisione, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], è stata integralmente riformata dal Tribunale di Roma che ha invece accolto l’opposizione e revocato il decreto monitorio. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatricedesignata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo denuncia la “ Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 653 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 111 comma 7 della Cost. per omessa valutazione della fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto”; in particolare,la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe limitato l’esame del motivo C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 00150/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi di appello alla sola verifica dei presupposti per l’emissione del provvedimento monitorio e nell’omettere ogni valutazione delle emergenze istruttorie documentali e testimoniali raccolte nel giudizio di opposizione a cognizione piena. In altri termini,denuncia che la Corte non abbia verificato la sussistenza della prova del credito fatto valere. 2.Con il secondo motivo lamenta la “ Violazione e falsa applicazio ne degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Erroneità e infondatezza del riconoscimento delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, per non avere la Corte di appello correttamente applicato il principio di soccombenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non condividere la proposta della relatrice e osserva che il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso che deve essere prioritariamente scrutinato per motivi di ordine logico, avendo efficacia assorbente rispetto al secondo. Il giudice di appello ha revocato il decreto ingiuntivo erroneamente limitandoil proprio esame alla sola verifica dei presupposti per l’emissione del provvedimento monitorio e omettendo ogni valutazione delle emergenze istruttorie documentali e testimoniali raccolte nel giudizio di opposizione a cognizione piena in ordine all’accertamento della pretesa creditoria fatt a valere. Come più volte affermato da questa Corte l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere aduna autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto(Cass.Sez. 6 -L, 28/05/2019 n. 14486; Cass. Sez. 2, 27/09/2013 n. 22281 ; Cass. Sez. 1, 08/03/2012 n. 3649). C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 00150/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ri corso , dichiara to l’assorbimento del secondo e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto; essendo necessari accertamenti di fatto sul punto oggetto della cassazione, la causa va rinviata al Tribunale di Romain funzione di giudice di appello che provvederà, in diversa composizione, ad un nuovo esame dell'atto di appello alla luce dei rilievi sopra ricordati e anche sulle spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbit o il secondo , cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella cam